Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26246 - pubb. 02/12/2021
Termine per la riassunzione del processo esecutivo sospeso a seguito di opposizione all’esecuzione
Cassazione civile, sez. III, 20 Ottobre 2021, n. 29188. Pres. Vivaldi. Est. Tatangelo.
Esecuzione sospesa a seguito di opposizione all’esecuzione - Riassunzione del procedimento - Termine - Decorrenza - Dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, anche se resa in sede di legittimità ex art. 384 comma 2 c.p.c.
Il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sospeso a seguito della proposizione di un'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 627 c.p.c., decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione (senza che assuma rilievo al riguardo la comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria), anche nel caso in cui il giudicato consegua ad una decisione nel merito resa ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. dalla Corte di cassazione. (massima ufficiale)
Testo Integrale