Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26193 - pubb. 20/11/2021

Costituzione di una servitù coattiva di passaggio: criteri di determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso

Cassazione civile, sez. II, 22 Ottobre 2021, n. 29579. Pres. Gorjan. Est. Dongiacomo.


Servitù coattive - Passaggio - Definizione del tracciato - Accertamento di fatto del giudice di merito - Criteri di valutazione



Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice, all'esito di una valutazione implicante un tipico accertamento di fatto - insindacabile in sede di legittimità, se non per motivazione mancante, apparente o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi - da svolgere anche ove una o alcune delle soluzioni ipotizzabili concernano fondi (intercludenti) i cui proprietari non siano parti in causa, deve provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente. (massima ufficiale)


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