Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26017 - pubb. 12/05/2018
La materia del contendere non può essere dichiarata cessata senza la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo
Cassazione civile, sez. III, 12 Aprile 2018, n. 9060. Pres. Chiarini. Est. Tatangelo.
Estinzione del procedimento - Opposizione agli atti esecutivi
Nel corso del giudizio di opposizione, il soddisfacimento del credito del procedente da parte di un terzo (sebbene esecutato), in presenza di creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo e in mancanza della dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, non può far ritenere cessata la materia del contendere, in quanto permane l’interesse dell’opponente a conseguire l’eventuale dichiarazione di illegittimità degli atti esecutivi e la loro consequenziale caducazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Fatti di causa
D. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., nel corso di un procedimento di espropriazione forzata avente ad oggetto immobili di cui è comproprietaria, promosso dalla B. S.p.A. (e nel corso del quale vi è stato l’intervento di altri creditori), deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto di precetto, dell’atto di pignoramento e di tutti i successivi atti di esecuzione.
Il Tribunale di L’Aquila, rilevato che - nelle more del giudizio - uno degli altri comproprietari esecutati aveva provveduto a soddisfare la banca creditrice procedente, surrogandosi nelle sue ragioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Ricorre la D. , sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la B. S.p.A. (quale procuratrice di B., cui frattanto è stato ceduto il credito posto a base dell’esecuzione).
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
All’esito della discussione del ricorso alla pubblica udienza del 31 gennaio 2017, la Corte ha disposto rinnovarsi la notificazione del ricorso a G. P., G. D., A. D., G. B., M. C., M. N., P. N. M. & C. S.a.s., rinviando la discussione stessa.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
Il contraddittorio risulta integro e regolarmente instaurato.
La ricorrente ha infatti provveduto, nel termine assegnato, a fornire la prova della regolarità della originaria notificazione del ricorso a G. P., G. D. e A. D., e a rinnovarla alle parti che non l’avevano regolarmente ricevuta (M. C., M. N., P. N. M. & C. S.a.s. e G. B.).
Non risulta invece regolare la costituzione della controricorrente B.. S.p.A., in qualità di procuratrice di B. (attuale titolare del credito posto a base dell’atto di pignoramento), non essendo stata prodotta in atti la relativa procura notarile (della quale andrebbe verificata la validità sia sul piano sostanziale che su quello processuale, ai sensi dell’art. 77 c.p.c.), né l’atto di delega a sostegno dei poteri rappresentativi dei funzionari costituiti in giudizio F. M. e S. A. (che hanno sottoscritto la procura ad litem al legale).
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «1. Sul capo della sentenza con il quale il Tribunale di L’Aquila ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto de/l’avvenuto pagamento con surrogazione posto in essere dal sig. G. D. in favore della B. dal quale sarebbe scaturito l’intervenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio con sentenza di merito, sull’asserito ed errato presupposto secondo cui parte attrice non rischierebbe più una azione esecutiva: 1.1 Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 111, commi 1 e 3 c.p.c., anche in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1203 e 1949 c. c., nonché degli artt. 569, 599, comma 2 e 603, c.p.c., ed infine dell’art. 564 c.p.c.».
Il motivo è fondato.
La ricorrente D. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sostenendo di essere comproprietaria dei beni pignorati (per l’intero) dalla B. e quindi soggetto passivo del procedimento esecutivo, sebbene non debitrice (avendo ereditato quota dell’immobile pignorato dal padre G. D., terzo datore di ipoteca), ma di non avere mai ricevuto la notificazione dell’atto di precetto, dell’atto di pignoramento e di tutti i successivi atti di esecuzione.
In siffatta situazione, la semplice circostanza che un terzo (per quanto anch’esso esecutato) abbia provveduto a soddisfare il creditore procedente, surrogandosi nei suoi diritti, in presenza di altri creditori intervenuti (per di più muniti di titolo esecutivo, secondo quanto afferma la stessa ricorrente, senza che la controricorrente contesti la circostanza), e comunque in mancanza di una formale e definitiva dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, non consente di ritenere cessata la materia del contendere sull’opposizione, in quanto in ogni caso permane l’interesse dell’opponente a conseguire la eventuale dichiarazione di illegittimità degli atti di esecuzione e la conseguente eventuale caducazione degli stessi, sempre che ne sussistano i presupposti.
L’opposizione, dunque, avrebbe dovuto essere esaminata nel merito. La sentenza impugnata va pertanto cassata affinché vi si possa provvedere in sede di rinvio.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di L’Aquila, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 19 febbraio 2018.