Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25872 - pubb. 14/09/2021
Natura dell’obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa
Cassazione civile, sez. II, 30 Luglio 2021, n. 21906. Pres. Manna. Est. Tedesco.
Obbligo di rendiconto al proprietario - Frutti naturali e civili - Differenza - Conseguenze
Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta – soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicchè quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento. (massima ufficiale)
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