Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25494 - pubb. 19/06/2021
Condivisione da parte del giudice del parere del c.t.u. e motivazione
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 06 Maggio 2021, n. 11917. Pres. Virgilio. Est. Gori.
Parere del c.t.u. - Condivisione da parte del giudice - Obbligo di motivazione - Insussistenza - Fondamento - Critiche specifiche avanzate dai consulenti di parte e dai difensori - Motivazione dell'adesione al parere - Necessità
Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (massima ufficiale)
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