Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25413 - pubb. 11/01/2021
Dichiarazione del terzo pignorato reticente o elusiva
Cassazione civile, sez. III, 28 Febbraio 2017, n. 5037. Pres. Vivaldi. Est. Barreca.
Esecuzione forzata – Mobiliare – Presso terzi – Dichiarazione del terzo – Reticente o elusiva – Responsabilità aquiliana – Sussistenza
Dichiarazione del terzo – Reticente o elusiva – Responsabilità aquiliana – Azionabilità della relativa pretesa risarcitoria in via autonoma – Ammissibilità – Mancata contestazione del comportamento del terzo nel giudizio ex art. 549 c.p.c. – Rilevanza ex art. 1227 c.c. – Sussistenza
Nell'espropriazione presso terzi, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall'art. 549 c.p.c., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. (dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte), ma, con riguardo al dovere di collaborazione nell'interesse della giustizia che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell'art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo.
L’instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (oggi la contestazione della dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c. come sostituito dalla l. n. 228 del 2012) non costituisce condizione di proponibilità della domanda risarcitoria da parte del creditore procedente che assuma di aver subito danni per la dichiarazione falsa o reticente resa dal terzo pignorato, potendo tutt’al più la mancata contestazione della dichiarazione di quest'ultimo rilevare come fatto colposo del creditore, la cui valutazione, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 o 2, c.c. costituisce oggetto di una accertamento di fatto demandato al giudice del merito. (massima ufficiale)
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