Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25349 - pubb. 27/05/2021

Pignoramento presso terzi, accertamento dell’obbligo del terzo e onere della prova del credito

Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 2021, n. 12439. Pres. Roberta Vivaldi. Est. De Stefano.


Pignoramento presso terzi – Giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – Onere della prova del credito – Prova delle componenti del saldo



Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che, nel regime anteriore alla novella del 2013 (di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20), è un ordinario giudizio di cognizione, incombe al creditore attore l’onere di provare l’entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Comune ed il suo tesoriere, l’estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso la Banca d’Italia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Fatti

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’accertamento del credito del debitore esecutato Comune di Lago nei confronti del terzo suo tesoriere Banca Carime, poi Ubi Banca spa, seguito alla negativa dichiarazione di quest’ultimo in un’espropriazione presso terzi, a sua volta fondata su ordinanza di assegnazione conseguita ai danni del medesimo ente territoriale dalla A.B. & C. srl.

2. Tra le peculiarità della fattispecie vi è che in tale successiva espropriazione presso terzi il giudice dell’esecuzione aveva disposto farsi luogo separatamente al presente giudizio di accertamento del credito ed alla fase di merito sull’opposizione del Comune (fondata in origine sull’insussistenza del credito azionato e sull’impignorabilità delle somme, in corso di causa aggiunte contestazioni di regolarità formale), cui erano seguite due distinte controversie, decise con diverse sentenze in primo e secondo grado ed oggetto ora del presente ricorso (iscritto al n. 15265/17 rg) e di altro, chiamato per l’odierna udienza (iscritto al n. 9338/17 rg).

3. In particolare, l’azionata ordinanza di assegnazione era stata resa dal Tribunale di Paola (in processo esecutivo iscritto al n. 572/08 r.g.e., all’esito dell’ud. 23/07/2008, col n. 1255/08 cron.) in favore della S. & C. srl e nei confronti di Appennino Paolano spa (debitore diretto) e del detto Comune (terzo); e si era basata su dichiarazione positiva di quantità del Comune in data 29/05/2008 (secondo le premesse indicate nel precetto), cui era seguito atto di precetto per Euro 135.689,58 notificato dal 03/02/2009 e poi atto di pignoramento presso terzi con atto notificato a mezzo posta dal 07/04/2009 (iscritto al n. 424/09 r.g.e. Tribunale di Paola) pure al tesoriere del Comune, UBI Banca, già Banca Carime.

4. Il terzo aveva fatto constare, con dichiarazione 10/04/2009, che il saldo di cassa a credito dell’Ente era pari a zero e che uguale saldo recavano i fondi impignorabili (dando atto della Delib. Giunta 19 dicembre 2008, n. 110), indisponibili e vincolati a specifica destinazione; al contempo, il Comune aveva proposto opposizione con ricorso datato 23/04/2009 (in via principale, con deduzione di insussistenza del credito oggetto della prima dichiarazione, a seguito di azione addotta come avviata con nota 24/06/2008 e determina di risoluzione del 29/09/2008; in via subordinata, con eccezione di impignorabilità ex art. 159 t.u.e.l.); e, all’esito della successiva udienza 15/05/2009 dinanzi al g.e. fu dichiarata negativa la dichiarazione di quantità del terzo e, chiesto dal creditore il giudizio di accertamento e ribadita dal debitore l’opposizione, il giudice diede separato corso all’uno ed all’altra.

5. Il primo seguì ad iscrizione a ruolo al n. 973/09 rgacc del Tribunale di Paola e fu definito in primo grado con sentenza n. 179 del 29/02/12 ed oggetto di appello (iscr. al n. 397/12 rgacc della Corte d’appello di Catanzaro); la seconda fu invece instaurata con atto notificato dal 17/07/2009, iscritto al n. 1194/09 r.g.a.c.c. del Tribunale di Paola, definito in primo grado con sentenza n. 531/12, notificata al Comune il 27/09/2012; gravata di appello notificato il 24/10/2012, peraltro respinto dalla sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 01/10/2016, n. 1555.

6. Si ha poi notizia che, parallelamente, con atto di citazione notificato il 31/07/2009 era stata la Appennino Paolano spa a convenire in giudizio il Comune di Lago per il pagamento dei corrispettivi contrattuali, ma questo aveva eccepito l’inadempimento dell’attrice e chiesto dichiararsi la risoluzione dei contratti in corso: sicché era intervenuta sentenza di primo grado del 28/09/2012 (col n. 619), confermata - sia pure con diversa motivazione, fondata soprattutto sulla carenza di prova dell’esatto adempimento delle proprie prestazioni, ma ammessa una fonte negoziale dell’obbligazione - in appello dalla Corte d’appello con sentenza 22/12/2016, n. 2151, di cui si adduce il passaggio in giudicato.

7. Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (iscritto al n. 973/09 rgacc del Tribunale di Paola), svoltosi secondo la disciplina anteriore alla novella del 2013 e cioè secondo il testo degli artt. 548 c.p.c. e s. anteriore alla loro sostituzione ad opera della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, nn. 3) e 4) fu definito in primo grado con sentenza n. 179 del 29/02/2012, di accertamento di somme disponibili presso il tesoriere, alla data fissata per la dichiarazione del terzo, per Euro 136.341,50, qualificato sussistente un saldo di tesoreria sulla base di documenti prodotti dal terzo su ordine di esibizione il cui termine era stato prorogato; e l’appello (iscritto al n. 397/12 rgacc) fu rigettato con sentenza 16/03/2018, n. 498, notificata a mezzo pec il 17/03/2018.

8. Le intimate restano tali, senza svolgere cioè alcuna attività difensiva in questa sede, nonostante la ritualità della notifica del ricorso a mezzo pec il 16/05/2018 ai procuratori costituiti in appello per la A.B. & C. srl ed alla UBI Banca spa; e, per la successiva pubblica udienza del 24/03/2021 (tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), mentre il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso dell’accoglimento del primo motivo (con assorbimento del secondo), il ricorrente deposita memoria.

 

Ragioni della decisione

1. Va preliminarmente disattesa ogni sollecitazione alla riunione del presente ricorso a quello (iscr. al n. r.g. 9338/17, peraltro chiamato alla stessa odierna pubblica udienza) proposto avverso la sentenza (n. 1555 del di 01/10/2016) della medesima corte territoriale che ha definito, rigettando l’appello contro la sua reiezione, l’opposizione esecutiva dispiegata dal medesimo odierno ricorrente avverso l’espropriazione presso terzi nel cui corso è stato dato esperito il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo concluso in appello con la sentenza oggetto del presente ricorso: sussiste al riguardo solo una connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, inidonea a fondare la riunione nel giudizio di legittimità (a differenza delle fasi di merito, per l’applicabilità dell’art. 274 c.p.c.), ma non anche l’identità dell’oggetto delle pronunce i ricorsi avverso le quali si vorrebbero riunire, la quale è pur sempre l’indefettibile presupposto per l’applicazione quand’anche analogica dell’art. 335 c.p.c.

2. In altri termini, un conto è l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei crediti dell’ente locale presso il suo tesoriere ad un dato momento (soprattutto in un regime, come quello applicabile alla specie per il tempo dei fatti, anteriori alla novella del 2013, strutturato in un ordinario giudizio di cognizione) ed altro e ben distinto conto è quello della disponibilità o pignorabilità - ai sensi dell’art. 159 t.u.e.l., ovvero D.Lgs. n. 267 del 2000 - di quelle eventualmente (ma correttamente) accertate come esistenti.

3. Ne deriva che l’accertamento dell’esistenza di crediti verso il tesoriere è indipendente dalla contestazione della sussistenza del credito assegnato e che, benché sia in effetti logicamente pregiudiziale rispetto a quello della loro pignorabilità, gli oggetti delle due controversie restano irrimediabilmente diversi e, a tutto concedere, soltanto connessi: tanto da consentire - e forse anche da suggerire come sommamente opportuna - l’applicazione dell’art. 274 c.p.c. e tuttavia pur sempre solo nelle fasi di merito della controversia, per non essere quella norma applicabile al giudizio di legittimità.

4. Tutto ciò premesso, può quindi passarsi alla disamina dei motivi di ricorso, col primo dei quali il Comune lamenta "violazione degli artt. 548, 549, 345 vigenti ratione temporis, 112, 115, 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.", in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 o 4 oltre alla "manifesta illogicità della motivazione".

5. Il ricorrente, ricordato che davanti al giudice d’appello aveva precisato che l’esigenza di produrre altri documenti per confutare le risultanze dei documenti era sorta in dipendenza della sentenza di prime cure e, comunque, contestata l’esattezza del riferimento alla data dell’udienza di comparizione anziché alla precedente della notifica del pignoramento o della dichiarazione del terzo, il ricorrente sviluppa differenti doglianze; in estrema sintesi lamenta: che il documento ritenuto decisivo (cioè l’estratto del conto di transito col saldo originario attivo presso la Banca d’Italia) era invece da qualificarsi pon solo irrilevante, ma perfino erroneo ai fini dell’accertamento, dovendo essere preso a riferimento il saldo di cassa disponibile presso il tesoriere; che i nuovi documenti erano indispensabili anche ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile; che proprio ed in ogni caso alla data dell’udienza di comparizione male si è preso in esame un documento irrilevante.

6. Certamente è stato bene preso in considerazione, non il momento in cui il terzo aveva reso la dichiarazione, ma, trattandosi di peculiare fattispecie processuale a formazione progressiva, anche il periodo successivo fino alla definitiva decisione del giudice (o, beninteso, al momento in cui questi abbia formulato la relativa riserva: con ordinanza, ove la dichiarazione non sia mancata nè contestata, o altrimenti all’esito del giudizio - e, ora e dopo la novella del 2013, di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20, del più semplice e deformalizzato subprocedimento - di accertamento) e col solo limite introdotto dalla novella del 2006 all’art. 546 c.p.c. (l’importo precettato, maggiorato della metà): sicché, dal momento del pignoramento e fino all’esaurimento dell’attività del giudice dell’esecuzione (o, in caso di giudizio di accertamento nel regime anteriore alla novella del 2013, del giudice della relativa causa di cognizione), sono inopponibili al creditore pignorante gli atti di disposizione del credito stesso (ai sensi dell’art. 2913 c.c., giovandogli invece gli eventuali incrementi sopravvenuti).

7. E peraltro è pacifico che la sentenza gravata abbia posto a fondamento della decisione un documento, cioè l’estratto del conto di transito col saldo originario attivo presso la Banca d’Italia, che, al contrario, è manifestamente inidoneo a tale scopo, già soltanto in base alla descrizione che ne dà quel giudicante ed a prescindere dalla completezza - o meno - della sua trascrizione in ricorso.

8. Infatti, tale documento:

- da un lato, si riferisce ad una soltanto delle poste del conto di tesoreria, ma non al solo dato rilevante consistente nel suo saldo, unico ad identificare univocamente il credito di chicchessia - e quindi pure di un ente locale territoriale - verso il proprio tesoriere e quindi l’oggetto utilmente aggredibile con il processo di espropriazione presso terzi, invece inidoneo ad aggredire le singole poste attive di quel rapporto continuativo;

- dall’altro lato, si riferisce a poste consistenti in giacenze apparenti presso soggetti estranei al rapporto di tesoreria e quindi, a stretto rigore, alla stessa struttura del pignoramento presso terzi dispiegato, che, per legge, può aver luogo solo nei confronti del tesoriere dell’ente pubblico territoriale e non anche di creditori di quest’ultimo.

9. Deve, così, concludersi che erroneamente è stato accertato come sussistente il credito del Comune verso il suo tesoriere in base esclusivamente ad un estratto di conto di transito riferito ad ulteriori rapporti tra quest’ultimo e la Banca d’Italia: ne consegue che l’accertamento del credito pignorabile va ripetuto, con, adeguata considerazione di tutti gli elementi a disposizione e sempre ricordando che, trattandosi, nel regime anteriore alla novella del 2013, di un ordinario giudizio di accertamento, di tanto è onerato il creditore procedente.

10. Di conseguenza, il primo motivo è fondato, in applicazione del seguente principio di diritto: "nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, che, nel regime anteriore alla novella del 2013 (di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20), è un ordinario giudizio di cognizione, incombe al creditore attore l’onere di provare l’entità del saldo complessivo del credito del debitore esecutato verso il suo creditore nel suo complessivo ammontare; pertanto, è insufficiente a tal fine un documento relativo ad una sola delle componenti del detto saldo, quale, nel rapporto di tesoreria tra un Comune ed il suo tesoriere, l’estratto del conto di transito, sia pure con saldo originario attivo presso la Banca d’Italia".

11. Anche le ulteriori questioni agitate col motivo sono fondate: il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prima di ogni altra cosa verificare l’indispensabilità o meno dei documenti ulteriori prodotti dall’appellante - che pure non era onerato della prova dell’esatta consistenza del proprio credito verso il tesoriere - e valutare la sua tesi sulla necessità della loro produzione, chiaramente allegata quale conseguenza della decisione di primo grado, tutta incentrata su di un documento invece erroneamente posto a fondamento della risoluzione della questione.

12. L’accoglimento del primo motivo implica la cassazione della sentenza ed il rinvio alla medesima corte territoriale - in diversa composizione - con assorbimento del secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: poiché questo è riferito al regime delle spese, su di esse il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi nuovamente, liquidando anche quelle del presente giudizio di legittimità, in considerazione dell’esito finale della lite, da decidersi in applicazione del richiamato principio di diritto.

13. Poiché il ricorso è accolto, non sussistono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

 

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dep. 11 maggio 2021.