Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25268 - pubb. 11/05/2021
Debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 e liberazione dell'amministrazione debitrice
Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2020, n. 29776. Pres. Campanile. Est. Scotti.
Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Debiti delle amministrazioni dello Stato - Liberazione dell’amministrazione debitrice - Emissione ordine di pagamento - Sufficienza - Esclusione - Comunicazione al creditore - Necessità - Fondamento
In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente. (massima ufficiale)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (conforme):
Nelle obbligazioni pecuniarie della p.a. aventi origine contrattuale e precisi termini di scadenza, una volta che il creditore abbia costituito in mora il debitore, mediante intimazione scritta di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., l’obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno cessa soltanto o con il pagamento della sorte capitale o, trattandosi di obbligazione querable, con la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; momento, quest’ultimo che segna altresì l’adempimento dell’obbligazione e la liberazione del debitore, non potendosi ritenere liberato il debitore pubblico con la mera emissione dell’ordinativo di spesa. Vedi la requisitoria
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