Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25265 - pubb. 11/01/2021
Natura di atto esecutivo dell'ordinanza di assegnazione di un credito
Cassazione civile, sez. III, 26 Febbraio 2019, n. 5489. Pres. Vivaldi. Est. Rubino.
Ordinanza di assegnazione di un credito - Natura di atto esecutivo - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione con l'opposizione agli atti esecutivi o con l'appello - Condizioni e limiti
Espropriazione presso terzi - Dichiarazione del terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 - Revocabilità - Condizioni - Limite temporale
Espropriazione presso terzi - Dichiarazione ex art. 447 c.p.c. affetta da errore - Tutela del terzo pignorato - Opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione - Condizioni - Onere di tempestiva revoca o rettifica della dichiarazione - Sussistenza
L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.
In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere.
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell'erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c. può farla valere mediante l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell'esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l'assegnazione. (massima ufficiale)
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