Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24989 - pubb. 12/03/2021

Il diritto di cronaca non legittima la pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte

Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2021, n. 4477. Pres. Valitutti. Est. Campese.


Diritto di cronaca – Esercizio – Notizia – Rilevanza ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte – Esclusione



L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni che giustificano l’esercizio del diritto di cronaca, non rileva ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte nella vicenda narrata, dovendosi accertare uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti, ovvero il loro consenso o le altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore in stato vegetativo, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita). (massima ufficiale)


 


Fatto

1. A.B. e D.E., in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.A., citarono in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Corriere dello Sport s.r.l., Il Mattino s.p.a., Il Mattino.it, Areanapoli.it, Resport.it, Agenzia Foto & Fatti, Metropolis e Sky Italia s.r.l., onde ottenerne - previa dichiarazione della loro solidale responsabilità per avere gravemente leso il diritto alla riservatezza, all'immagine ed alla reputazione degli istanti - la condanna, in solido, al risarcimento del danno morale da essi patito, quantificato in Euro 250.000,00, o nella diversa somma ritenuta congrua dal giudicante, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

1.1. Esposero che, verso la fine dell'anno (*), invitarono il noto calciatore Z.Z. a far visita alla loro figlia A., in stato vegetativo e ricoverata presso l'istituto di cura e riabilitazione (*), nella speranza di provocarle una positiva reazione. Accogliendo quell'invito, il (*), il calciatore si recò presso la minore, entrando nella sua stanza, avvicinandosi alla stessa e portando alla ragazza in dono una maglietta con il suo autografo. In tale occasione, gli attori si lasciarono fotografare dal personale medico all'interno della stanza e furono scattate fotografie che ritraevano sia il calciatore accanto al letto di A. ed ai suoi genitori, sia questi ultimi in compagnia del primo e con una maglietta in bella mostra. Nei giorni successivi, A.B. apprese che le fotografie predette erano state diffuse, senza il consenso ed a totale insaputa dei soggetti interessati, dalle testate giornalistiche poi citate in giudizio.

1.2. Si costituirono soltanto il Corriere dello Sport s.r.l., il Mattino s.p.a., Sky Italia s.r.l. ed Areanapoli.it, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità e/o l'inammissibilità dell'avversa domanda e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.

1.3. Disposto il mutamento del rito sull'assunto che la controversia avesse ad oggetto l'applicazione delle disposizioni del Codice in materia di dati personali ed effettuata la notifica al Garante della Privacy, l'adito tribunale, dopo aver dato atto che gli attori avevano rinunciato agli atti del giudizio contro Sky Italia s.r.l., ed aver disatteso le sollevate eccezioni pregiudiziali, dichiarò inammissibile la domanda nei confronti del convenuto Il Mattino.it ed estinto il giudizio tra gli attori e Sky Italia s.r.l., e respinse la pretesa attorea verso tutti gli altri convenuti.

1.3.1. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, quel giudice opinò che: i) la pubblicazione delle immagini, - sia della minore, ripresa con il volto oscurato ed il corpo interamente coperto dalla maglia del calciatore, che dei suoi genitori insieme al calciatore stesso pacificamente effettuata da tutti i convenuti per finalità giornalistiche e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, fosse consentita dalla legge non solo perchè, in relazione al contesto in cui le fotografie erano state effettuate, non era necessario l'espresso consenso degli interessati ma anche perchè, in ragione delle modalità della loro effettuazione, doveva, comunque, ritenersi più che plausibile un consenso implicito alla loro diffusione; ii) le riproduzioni fotografiche non fossero lesive dell'onore, del decoro e della reputazione dei coniugi C. nè della loro figlia; iii) tutte le immagini risultavano poste a corredo di articoli giornalistici riportanti la notizia dell'accadimento nei suoi dati essenziali, senza l'utilizzo di alcuna espressione lesiva dell'onore o della reputazione della minore o dei suoi genitori e dando il giusto risalto agli scopi terapeutici dell'evento; iv) quanto, specificamente, alla domanda proposta dagli attori nei confronti de Il Mattino s.p.a., che la diffusione delle immagini in questione fosse avvenuta sulla base del previo consenso espresso da A.B. al giornalista D.L.F.; v) la pubblicazione, in uno con le fotografie, da parte de Il Mattino nonchè di Areanapoli.it, - che aveva riportato la notizia indicando quale fonte la prima testata giornalistica delle generalità complete della minore dovesse ritenersi parimenti oggetto di tacito assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla stessa, dal momento che risultava incontestata, oltre che documentalmente provata, la creazione di un sito Facebook, contrassegnato dalla dicitura " C.A. non mollare" e, dunque, la conoscibilità da parte di un numero indeterminato di persone dei dati anagrafici della minore e della sua triste vicenda personale, in assenza di una manifestazione di una volontà contraria da parte dei genitori; vi) l'indicazione delle generalità complete della minore nel corpo dell'articolo dedicato all'evento in questione non violasse, comunque, il diritto alla riservatezza della predetta anche con riferimento ai parametri indicati nel Codice Deontologico per l'attività giornalistica e nella Carta di Treviso; vii) l'inesistenza dell'an della pretesa attorea fosse assorbente rispetto alla valutazione del quantum della stessa.

2. Contro la descritta sentenza ricorrono il C. e la T., anche nell'interesse della figlia minore C.A., affidandosi a tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, Il Corriere dello Sport s.r.l., Il Mattino s.p.a. ed Areanapoli.it, mentre sono rimasti solo intimati Resport.it. Agenzia Foto & Fatti, Metropolis e l'Autorità Garante Per la Protezione dei dati personali. Areanapoli.it ed Il Mattino s.p.a. hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

 

Motivi

1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:

I) "Violazione e falsa applicazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 96-97 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 137, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". Si ascrive al tribunale di essere incorso in un'evidente confusione tra l'interesse pubblico che giustifica la pubblicazione della notizia sul giornale, escludendo la violazione del diritto alla riservatezza, e quello che legittima la pubblicazione dell'immagine della persona, negando la lesione del relativo diritto, nonchè di aver parimenti confuso il consenso implicitamente prestato alla diffusione della notizia e quello alla diffusione dell'immagine. Inoltre, sull'assunto che la giurisprudenza di legittimità ha distinto le condizioni necessarie per la configurabilità del legittimo esercizio del diritto di cronaca - in presenza delle quali l'interesse individuale alla tutela del diritto all'onore, reputazione e riservatezza è destinato a cedere di fronte a quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero - dai presupposti legittimanti la diffusione dell'immagine della persona, si contesta al giudice partenopeo di aver totalmente omesso l'accertamento in ordine a quest'ultimo aspetto;

II) "Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 137,L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, dell'art. 10 A.B. e dell'art. 21 Cost.. Omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio". Si lamenta un'errata individuazione dell'interesse pubblico legittimante la diffusione dell'immagine e delle circostanze idonee ad evidenziare il consenso dell'avente diritto, circa i quali il giudice a quo aveva svolto una serie di considerazioni che, oltre a tradursi in una motivazione meramente apparente, risultavano contrarie alle norme predette. Si afferma, in particolare, di non contestare, "in questa sede, l'ampiezza della motivazione sviluppata al riguardo dal Tribunale, ma l'idoneità di ciascuna delle relative argomentazioni a costituire un plausibile fondamento della decisione, alla luce dell'incongruenza ed illogicità delle stesse";

III) "Violazione e falsa applicazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97, art. 10 A.B. e art. 167 c.p.c.. Omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio". Con specifico riguardo alla pubblicazione dell'immagine avvenuta sul quotidiano Il Mattino, si contestano le argomentazioni utilizzate dal tribunale al fine di ritenere sussistente il consenso, oltre che alla diffusione della notizia, anche della fotografia, altresì affermandosi che erroneamente quel giudice aveva ritenuto che gli attori non avessero contestato di aver dato il consenso anche alla pubblicazione della fotografia.

2. Le descritte doglianze sono scrutinabili congiuntamente perchè evidentemente connesse, dovendosi, peraltro, rapidamente disattendere l'eccezione di inammissibilità del ricorso come proposta da Il Mattino s.p.a. ed Areanapoli.it, "per carenza del requisito dell'autosufficienza e per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 2-3".

2.1. Invero: i) l'asserita carenza di compiuta individuabilità della sentenza impugnata, perchè il numero - "2915/2015" - di quella riportata in ricorso non corrisponde a quello della sentenza resa inter partes, non è concretamente configurabile, apparendo evidente che si è trattato di un mero errore materiale (il numero corretto è 2919/2015) che in nessun modo ha pregiudicato il diritto di difesa di dette controricorrenti, come testimoniano le esaustive argomentazioni contenute nei rispettivi controricorsi; ii) il ricorso dei coniugi C. - Ru., dopo aver descritto (cfr. pag. 12) l'esito negativo, in primo grado, delle domande da essi formulate, riporta, sebbene sinteticamente (cfr. pag. 13), le due rationes decidendi (esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda desumibile dal relativo contesto e che escludeva la necessità del consenso alla pubblicazione dell'immagine; sussistenza di un consenso implicito a tale diffusione ravvisabile nelle modalità di ripresa delle foto) poste dal tribunale a fondamento della propria decisione. I fatti di causa, dunque, sono assolutamente chiari.

2.1.1. A tanto deve solo aggiungersi, così disattendendosi l'ulteriore corrispondente eccezione delle medesime parti controricorrenti, che, in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità solo quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione (cfr. Cass. 26790 del 2018).

2.1.2. Nel caso di specie, la concreta formulazione del secondo e del terzo motivo consente l'individuazione delle questioni prospettate, ivi chiaramente deducendosi l'omessa verifica della sussistenza di un interesse pubblico che autorizzasse, oltre alla pubblicazione della notizia, anche quella dell'immagine ad essa riferita: in altri termini, fulcro delle doglianze complessivamente esposte in ricorso, risulta essere quella della necessità che il giudice verificasse se la pubblicazione dell'immagine fosse veramente essenziale ai fini dell'informazione.

2.2. Fermo quanto precede, e considerate le tipologie di vizio prospettate, è utile ricordare che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente - perchè, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro - ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua - pur corretta interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra, invece, violazione, nè falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poichè essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

2.2.1. Quanto, invece, al vizio motivazionale, giova osservare (cfr., amplius, Cass. n. 22865 del 2019) che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 26 febbraio 2015) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, nonchè, ex multis, Cass. n. 23828 del 2015; Cass. n. 16502 del 2017). Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione "meramente apparente", configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (cfr. Cass., SU, n. 22232 del 2016), in quanto affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. n. 23940 del 2017), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (cfr., Cass. n. 16111 del 2018), o perchè "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. n. 22598 del 2018), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (cfr. Cass. n. 20721 del 2018).

2.2.2. Va rimarcato, altresì, che, in ogni caso, l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (formalmente invocato nel secondo e terzo motivo di ricorso), nel testo predetto, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014, peraltro, ha chiarito che "la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti"), come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

2.3. Fermo quanto precede, la controversia oggi all'attenzione di questa Corte investe lo specifico problema dei limiti alla lecita utilizzazione dell'immagine di una persona (maggiorenne e/o minorenne) contestualmente alla pubblicazione (almeno questa pacificamente autorizzata) della notizia ad essa corrispondente, sicchè diviene utile una sintetica indagine circa la definizione della natura del diritto all'immagine e la individuazione della cornice normativa all'interno della quale tale diritto si colloca.

2.3.1. Come è stato osservato in dottrina, il diritto all'immagine non è espressamente contemplato dalla nostra Costituzione, anche se l'art. 2 Cost., dopo aver affermato la centralità della tutela della persona nell'ordinamento giuridico nazionale, amplia il novero dei diritti della personalità a quelle situazioni giuridiche soggettive che consentono un pieno ed integrale sviluppo della persona.

2.3.2. L'immagine di una persona è esplicitamente tutelata, invece, dall'art. 10 A.B. e della L. n. 633 del 1944, artt. 96 e 97 (cd. legge sul diritto d'autore). Queste norme debbono essere esaminate congiuntamente perchè tra loro evidentemente collegate. Infatti, l'art. 10 A.B., rinvia, attraverso un richiamo generico alla "legge", alle disposizioni rilevanti in materia contenute nella legge sul diritto d'autore. E' doveroso precisare, però, quanto al rapporto in cui il diritto all'immagine si pone rispetto al diritto d'autore, che l'inquadramento della disciplina dell'utilizzazione dell'immagine altrui nel tessuto normativo della L. n. 633 del 1941, non influisce sulla natura del diritto all'immagine, che è un diritto della personalità. Anzi, come pure osservato in dottrina, la natura personale del diritto all'immagine risulta esaltata dal fatto che questo diritto si pone quale limite all'esercizio del diritto d'autore. E' inoltre opportuna una notazione di carattere lessicale: l'art. 10 A.B. utilizza il termine "immagine", mentre gli artt. 96 e 97 della Legge predetta utilizzano il termine "ritratto". I termini, benchè diversi, sono stati considerati dal legislatore chiaramente come sinonimi, come confermato dal citato art. 97, che, nel completare la disciplina in parte delineata dall'art. 96 (che impiega il termine "ritratto"), utilizza il termine "immagine". Ciò precisato, per "ritratto" si intende un'opera dell'arte figurativa o una fotografia (ivi compresi i fotogrammi di un film) ove appaiono riconoscibili le sembianze di una persona determinata, anche se l'immagine è soltanto parte di una raffigurazione più vasta e complessa. Da una siffatta definizione deriva che il diritto ad inibire la diffusione del ritratto richiede, quale presupposto indefettibile, la riconoscibilità delle fattezze della persona effigiata.

2.3.3. Dal disposto dell'art. 10 A.B., si evince, poi, che, fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione (e, in generale, ogni forma di riproduzione o di utilizzazione) dell'immagine di una persona è consentita dalla legge, l'immagine non può essere esposta o pubblicata. Per individuare le fattispecie cui l'art. 10 suddetto rimanda è necessario scrutinare della menzionata L. n. 633 del 1941, artt. 96-97, sul diritto d'autore.

2.3.4. Giusta l'art. 96, il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso della persona ritratta, salvo quanto previsto dall'art. 97. Affinchè il consenso risulti efficace, e quindi idoneo a legittimare la diffusione dell'immagine, è imprescindibile che sia prestato da chi possa validamente disporre di tale diritto, vale a dire l'individuo maggiorenne capace di intendere e di volere. Pertanto, in linea generale con le disposizioni in materia di capacità di agire, il soggetto minore d'età non può disporre della propria immagine, a meno che l'utilizzazione del ritratto costituisca un naturale corollario di un precedente rapporto validamente costituito dallo stesso. Al di fuori di questa ipotesi, dunque, spetta al rappresentante legale del minore o della persona comunque incapace di agire, nel rispetto dei limiti posti dalle comuni norme in materia, di dare il consenso alla diffusione dell'immagine del soggetto sottoposto a tutela, purchè ciò determini una qualche utilità per l'incapace e, in ogni caso, senza pregiudizio per il medesimo.

2.3.4.1. Come, peraltro, è facile intuire, laddove venga in considerazione la divulgazione dell'immagine di un minore, appare necessario affrontare con particolare attenzione il problema circa l'esistenza e la validità del consenso prestato dal rappresentante legale; e, in ogni caso, in relazione, appunto, al preminente interesse dell'incapace, occorre prestare particolare attenzione all'ipotesi in cui il consenso non risulti prestato espressamente, ma lo si debba desumere implicitamente da un comportamento tacito e concludente.

2.3.4.2. Sebbene, infatti, non siano mancate voci contrarie, è stato pacificamente riconosciuto, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che il consenso alla diffusione dell'immagine possa essere dato in qualsiasi forma (visto che della L. n. 633 del 1941, art. 96, non ne impone una specifica), quindi non necessariamente in modo esplicito bensì anche in modo tacito (cfr., ex aliis, Cass. n. 3014 del 2004; Cass. n. 21995 del 2008; Cass. n. 10957 del 2010, che ha anche precisato che l'art. 110 della menzionata legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini. In tal senso pure Cass. n. 1748 del 2016), implicito o per fatto concludente. E' vero, infatti, che del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, n. 3, in tema di trattamento dei dati personali ed in materia di consenso, stabilisce che il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 13.4., ma non va dimenticato che l'art. 137, comma 2, del medesimo D.Lgs., consente il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell'interessato, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato e del diritto all'identità personale (cfr. art. 2 del citato D.Lgs.),

2.3.4.3. In casi di consenso tacito o implicito, dunque, lo stesso ed i limiti (soggettivi, tali da individuare i soggetti in favore dei quali è prestato il consenso; oggettivi, concernenti fini e modalità della diffusione dell'immagine) alla sua efficacia previsti dal corrispondente atto autorizzativo vengono desunti attraverso l'interpretazione del comportamento dell'effigiato (o del suo rappresentante legale), sempre che si sia in presenza di una condotta idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del soggetto ritratto in ordine alla diffusione della propria immagine. E' evidente, peraltro, che, per garantire al meglio la tutela del soggetto rappresentato, occorre verificare in modo particolarmente rigoroso l'effettiva esistenza di un consenso, anche se in forma tacita, o implicita che dir si voglia; al medesimo scopo, laddove si affacci l'ulteriore eventualità che la diffusione dell'immagine sia idonea a determinare la lesione di beni rilevanti quali l'onore e la reputazione, è da ritenere che il consenso debba risultare in modo esplicito, in modo che non possano sussistere dubbi sulla sussistenza di questo, posto che va ad impingere anche beni personali, quali, appunto, l'onore e la reputazione, che fruiscono anche di tutela penale.

2.3.5. La L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1, poi, individua una serie di ipotesi, aventi carattere tassativo, in cui non è necessario il consenso della persona ritratta affinchè la sua immagine possa essere riprodotta in maniera lecita da altri (quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico). Si tratta di fattispecie nelle quali la riproduzione e la diffusione del ritratto sono ritenute lecite, anche in assenza del consenso dell'effigiato, se ed in quanto miranti a soddisfare soprattutto esigenze pubbliche e sociali tali da giustificare il "sacrificio" del diritto del singolo in funzione del preminente interesse della collettività. Tuttavia, se è giusto un sacrificio dell'interesse del singolo individuo di fronte ad esigenze della collettività, tale sacrificio non deve estendersi oltre i limiti idonei a soddisfare queste esigenze.

2.3.6. Il combinato disposto dell'art. 10 A.B. e della L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, conduce, dunque, alla seguenti conclusioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. n. 8880 del 2020): i) il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o pubblicato quando non vi è il consenso della persona ritratta, nè almeno una delle esimenti (o cause di giustificazione, che dir si voglia) ex art. 97 della Legge predetta; ii) è lecito utilizzare il ritratto di una persona quando questa abbia prestato il proprio consenso a tale utilizzazione; iii) è lecito riprodurre o diffondere il ritratto di una persona quando, pur in assenza del consenso della persona medesima, vi sia almeno una delle esimenti previste dal citato art. 97; iv) in assenza del consenso dell'effigiato, il ritratto non può comunque essere esposto o pubblicato da altri in pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro dell'effigiato stesso (cfr. Cass. n. 17211 del 2015); v) l'uso non autorizzato dell'immagine di una persona è illecito se ha, come unico fine, un fine di pubblicità commerciale (cfr. Cass. n. 1748 del 2016): in altri termini, la lecita divulgazione dell'immagine di una persona necessita sempre del consenso della persona ritratta quando la divulgazione mira soltanto a fini puramente pubblicitari, commerciali, o comunque di lucro.

2.4. Venendo, poi, più specificamente, al consenso tacito, una classica ipotesi si pone nel caso in cui una persona, volontariamente o almeno consapevolmente, si ponga in condizione di apparire accanto a personaggi noti, o di chi si sia, comunque, collocato tra personaggi "pubblici", così dimostrando gradimento oppure, quantomeno, consapevolezza o indifferenza alla eventualità di essere ripreso accanto al personaggio noto. Diversamente, non può ritenersi esistente tale forma di consenso, laddove un soggetto si sia trovato in una data situazione del tutto casualmente o essendo stato ritratto in una foto destinata alla pubblicazione perchè posto accidentalmente alle spalle di un personaggio noto. La sussistenza di un consenso tacito, inoltre, può desumersi anche dalle caratteristiche della riproduzione nonchè dalle circostanze in presenza delle quali il soggetto si è fatto ritrarre. Resta salva, ovviamente, la possibilità per il soggetto ritratto di dimostrare la sua preventiva opposizione in ordine alla divulgazione, in quanto il suo assenso era limitato alla mera riproduzione delle sue fattezze per un utilizzo strettamente privato. Per verificare l'esistenza di un consenso tacito, quindi, è necessario esaminare attentamente le circostanze del caso concreto, in cui venne effettuata la riproduzione dell'immagine, al fine di individuare quegli elementi che possono apparire indicativi di una volontà del soggetto ritratto in ordine alla divulgazione del proprio ritratto.

2.5. Infine, considerato che l'odierna vicenda coinvolge (anche) una minore, per di più in una condizione patologica gravissima (stato vegetativo semi-comatoso), è opportuno ricordare: i) la disposizione di cui all'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata dallo Stato italiano con la L. 27 maggio 1991, n. 176), alla stregua della quale è sancito che nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore ed alla sua reputazione, con il riconoscimento del suo diritto alla protezione della legge contro tali interferenze od affronti; la correlata previsione contenuta nell'art. 3 della stessa Convenzione - secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall'autorità giudiziaria "l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

2.5.1. Ne deriva, conseguentemente, che il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla "privacy") considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l'utilità sociale della notizia e, quindi, con l'unico limite del pubblico interesse della notizia stessa (cfr. Cass. n. 19069 del 2006). In tale prospettiva, del resto, si pone Cass. n. 15360 del 2015 (in senso conforme anche Cass. n. 18006 del 2018), in cui si è affermato che la presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità è subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 10 A.B., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, nonchè del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137 e dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica, in concreto, della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell'ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita.

2.5.2. Perfino nel caso in cui la pubblicazione dell'immagine di un minore sia avvenuta in scene di manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale) o di altre iniziative collettive non pregiudizievoli, in assenza di consenso al trattamento validamente prestato, si è ritenuto che la pubblicazione sia legittima, in quanto aderente alle fattispecie normative di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 97, ma solo qualora l'immagine che ritrae il minore possa considerarsi del tutto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l'attenzione sull'identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità (cfr. Cass. n. 8880 del 2020).

2.6. Alla stregua dei principi tutti fin qui riportati, che il Collegio condivide ed intende ribadire, va esaminata, dunque, la decisione del tribunale partenopeo oggi impugnata. Essa si fonda, sostanzialmente, su di una triplice valutazione: i) l'esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della vicenda desumibile dalla notorietà del calciatore coinvolto, dalle encomiabili finalità terapeutiche della visita da questi effettuata ad una persona minorenne ricoverata in stato vegetativo, dal contesto in cui concretamente tale visita era avvenuta: tutte circostanze che, considerate globalmente, escludevano la necessità del consenso alla pubblicazione dell'immagine (della minore e dei suoi genitori); ii) la sussistenza di un consenso implicito a tale diffusione ravvisabile nelle modalità di ripresa delle foto; iii) quanto alla domanda proposta dagli attori, odierni ricorrenti, nei confronti de Il Mattino s.p.a., la configurabilità di un previo consenso espresso dato da A.B. alla diffusione delle immagini in questione.

2.6.1. Più specificamente, quel tribunale, ai fini del riconoscimento della legittimità dell'utilizzazione delle immagini della minore e dei suoi genitori ritratti con il noto calciatore Z.Z., ha posto in risalto, da un lato, la mancata lesione dell'onore, del decoro o della reputazione degli odierni ricorrenti e della figlia; dall'altro il collegamento esistente tra la riproduzione delle loro fattezze e la notizia (la cui sola pubblicazione era stata pacificamente autorizzata) della vicenda desumibile dai corrispondenti articoli di stampa. In pratica, l'interesse pubblico alla conoscenza di tale vicenda, che aveva visto coinvolto un calciatore di chiara fama, si sarebbe esteso all'identità di tutte le persone coinvolte e, quindi, alla loro immagine, configurabili come elementi del fatto e non già come dettagli informativi superflui.

2.6.2. Il giudice di merito, però, così operando, ha omesso il concreto accertamento di uno specifico interesse pubblico alla conoscenza delle immagini predette, necessariamente ulteriore e diverso rispetto a quello riguardante la diffusione della semplice notizia da esse documentata.

2.7. La coincidenza, in tal modo sostanzialmente ravvisata, tra le condizioni che legittimano la pubblicazione di notizie eventualmente lesive quanto meno della riservatezza delle persone interessate e quelle che consentono la diffusione della immagine delle stesse in assenza del loro consenso non può essere condivisa.

2.7.1. In ordine alla prima problematica, come è noto, questa Corte ha da tempo individuato le condizioni necessarie per la configurabilità di un legittimo esercizio del diritto di cronaca nella verità oggettiva (o, in taluni casi, anche solo putativa) della notizia e nel rispetto dei principi di pertinenza e continenza dell'informazione, i quali esigono la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e l'adozione di modalità espressive adeguate allo scopo informativo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 690 del 2010; Cass. n. 22190 del 2009; Cass. n. 17172 del 2007).

2.7.2. Tali presupposti, in presenza dei quali il bilanciamento tra l'interesse individuale alla tutela di diritti della personalità quali l'onore, la reputazione e la riservatezza, e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest'ultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dell'opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo, possono risultare idonei a giustificare la propalazione di informazioni in contrasto con i predetti diritti, ma non sono sufficienti a legittimare, sic et simpliciter, anche la diffusione della immagine della persona interessata, la quale trova un'autonoma e più rigorosa regolamentazione nell'art. 10 A.B. e della L. n. 633 del 1941, art. 97, di cui si è ampiamente detto in precedenza.

2.7.2. Trattasi, come è intuitivo, di disciplina che costituisce espressione di un principio fondamentale, il quale non può subire restrizioni se non in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge: il principio secondo cui le sembianze di una persona non possono essere esposte, riprodotte o messe in commercio contro la sua volontà. Esso trova giustificazione nella natura stessa dell'immagine, che, in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta (forse la più immediata) della personalità nei rapporti con l'esterno. Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'interessato. Sotto quest'ultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza, dalla quale si distingue, però, per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all'apprezzamento del pubblico, ma un dato attinente all'identità personale, la cui fruibilità da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dell'interessato. Ciò giustifica il particolare rigore con cui devono essere applicate le già indicate limitazioni previste dalla L. n. 633 del 1941, art. 97, le quali, avendo carattere eccezionale, vanno interpretate in senso restrittivo, tenendo conto che il diritto all'immagine può essere sacrificato solo se ed in quanto ricorrano effettivamente ed attualmente le esigenze di carattere pubblico e sociale che la legge ritiene prevalenti rispetto all'interesse del singolo, e che comunque tale sacrificio non può eccedere la misura strettamente necessaria per la realizzazione dell'interesse pubblico.

2.7.3. In quest'ottica, la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita.

2.7.4. In tal senso depone, d'altronde, anche l'art. 137 (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal D.Lgs. n. 101 del 2018) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il quale, nel sottrarre al consenso dell'interessato il trattamento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità (comma 2), prevede che, in caso di diffusione e comunicazione dei dati restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2, tra i quali è compreso il diritto all'identità personale, e, in particolare, il limite non già del mero interesse pubblico, ma quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (comma 3). Tali limiti devono essere integrati con quelli previsti dal Codice deontologico dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nelle sedute del 26 e 27 marzo 1998, al quale questa Corte ha già avuto modo di riconoscere valore di fonte normativa, in quanto richiamato dal D.Lgs. n. 196 cit. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e dal cui rispetto gli iscritti all'Ordine non possono quindi prescindere, perchè la relativa violazione non solo li esporrebbe all'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l'autore che per la sua testata (cfr. Cass. n. 17408 del 2012; Cass. pen., Sez. III., 5 marzo 2008. n. 16145).

2.7.5. Orbene, in tema di tutela della dignità della persona, l'art. 8 del Codice deontologico dedica una particolare attenzione alla pubblicazione dell'immagine delle persone, a) subordinando proprio alla essenzialità dell'informazione la pubblicazione di immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, b) condizionando alla sussistenza di rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e polizia la ripresa e la produzione d'immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. L'art. 7 del medesimo Codice, inoltre, si riferisce alla tutela del minore, sancendo che: i) al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nè fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione; ii) la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati; iii) il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

2.7.6. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di affermare che l'accertamento della legittimità della pubblicazione dell'immagine di una persona senza o contro il consenso dell'interessato è un'indagine che va condotta caso per caso, nel rispetto sia dei parametri del diritto di cronaca e dell'essenzialità della diffusione della notizia, sia dei parametri specifici fissati dall'art. 8 citato a presidio della tutela della dignità umana (oltre che, ovviamente, a quello di cui al precedente art. 7 quanto alla tutela dei minori). La più accentuata potenzialità lesiva e la maggiore diffusività dell'immagine comportano inoltre che la relativa valutazione debba essere compiuta con maggior rigore rispetto a quella concernente la semplice pubblicazione della notizia, occorrendo verificare se la pubblicazione delle immagini fosse essenziale ai fini dell'informazione e inoltre considerare se tali immagini, per le loro caratteristiche intrinseche, fossero da considerare lesive della dignità della persona, in considerazione della particolare potenzialità offensiva connessa all'enfatizzazione tipica dello stesso strumento visivo (ed all'idoneità dell'immagine, una volta pubblicata, ad essere riprodotta anche a distanza di tempo sui più svariati mezzi di comunicazione, scissa dall'articolo di cronaca che ne poteva giustificare in origine la pubblicazione e sottratta al controllo del soggetto ritratto), il cui uso nell'attività giornalistica è per questo circondato da particolari cautele (cfr. Cass. n. 12834 del 2014).

2.8. A conclusioni non diverse deve pervenirsi in riferimento alla fattispecie in esame, nella quale lo specifico profilo dell'essenzialità della diffusione (anche) delle immagini, ai fini dell'informazione fornita con la pubblicazione della notizia (senz'altro autorizzata almeno in favore de Il Mattino s.p.a., come riconosciuto dagli stessi ricorrenti) della vicenda di cui si è detto, è stato completamente trascurato, in virtù della sostanziale ritenuta sufficienza dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, con la conseguente pretermissione di ogni concreto ed effettivo accertamento anche in ordine al primo dei suddetti aspetti ed alla conseguente necessità della rivelazione dell'immagine dei ricorrenti e della loro figlia minorenne ai fini della completezza della notizia.

2.9. Nel caso concreto, peraltro, l'avvenuta pubblicazione di foto centrate (anche) su di una minore allettata, non importa se con il viso oscurato, tra apparecchi e cavi, con medici ed infermieri e con la diffusione delle generalità, è certamente lesiva di quel preminente interesse del minore (soprattutto se in relazione ai principi di cui si è già dato precedentemente conto al p. 2.5.2, da intendersi qui ribaditi) che, dalla menzionata Convenzione di New York in poi, è al centro del diritto a livello internazionale.

2.9.1. Nè può incidere negativamente, sull'invocato diritto al risarcimento (magari pretendendo di ricavare dalla corrispondente circostanza l'esistenza di un consenso, anche implicito, alla pubblicazione delle immagini de quibus), il fatto che (a) trattavasi di fotografie scattate con un noto calciatore, in un contesto (una stanza di degenza all'interno di un istituto pubblico di riabilitazione) asseritamente caratterizzato dalla non identificabilità delle persone che le avevano fatte, oppure che (b) gli odierni ricorrenti avessero pubblicizzato su Facebook la vicenda della figlia, pure con le sue generalità.

2.9.2. Non ogni vicenda che coinvolga un personaggio noto (nella specie un calciatore) giustifica la conclusione della legittimità, in ogni caso, della diffusione di immagini anche di soggetti terzi che con questi vengano in contatto ove ne manchi una specifica necessità. Nella specie si trattava chiaramente di un incontro di carattere essenzialmente privato, sebbene coinvolgente un personaggio noto al pubblico e per nobilissime finalità da parte di quest'ultimo. Peraltro, la sua visita alla minore C.A. era avvenuta in una stanza di degenza di un istituto pubblico di riabilitazione (dove ella era ricoverata in gravissime condizioni), all'interno della quale, dunque, è assolutamente ragionevole escludere che fosse consentito un accesso indifferenziato di persone.

2.9.3. A ciò deve aggiungersi che, come già chiarito da questa Suprema Corte, la circostanza che i dati personali siano stati resi noti direttamente dagli interessati in una pregressa occasione non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poichè l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196, art. 137, u.c., concerna solo l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione, di cui va apprezzata autonomamente l'idoneità, in ispecie rispetto al diritto del minore alla riservatezza ed alla non diffusione dei sui dati anagrafici e del suo domicilio (cfr. Cass. n. 27381 del 2013).

2.10. In definitiva, il sostanziale omesso accertamento, da parte del giudice di merito, dello specifico interesse pubblico alla conoscenza delle immagini ritraenti gli odierni ricorrenti e/o la loro figlia minorenne con il noto calciatore Z.Z., in occasione della visita di quest'ultimo presso l'istituto di cura e riabilitazione dove detta minore era ricoverata in gravissime condizioni di salute, ha investito uno dei presupposti legittimanti la diffusione delle relative fotografie, risolvendosi, pertanto, in una violazione della normativa e dei principi tutti precedentemente riportati.

2.10.1. Si trattava, infatti, di un'indagine necessariamente ulteriore ed affatto diversa rispetto a quella riguardante l'interesse pubblico alla conoscenza della sola corrispondente notizia: il tribunale partenopeo, invece, con le proprie già descritte considerazioni, le ha evidentemente sovrapposte nella misura in cui ha ravvisato una sostanziale coincidenza tra le condizioni che legittimano la pubblicazione di notizie eventualmente lesive quanto meno della riservatezza delle persone interessate e quelle che consentono la diffusione della immagine delle stesse in assenza del loro consenso.

3. In questi precisi limiti, dunque, il ricorso va accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo e complessivo esame, alla stregua del seguente principio di diritto:

"L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso ed al primo non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dall'art. 10 A.B., L. n. 633 del 1941, artt. 96 e 97, D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 137 ed art. 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento".

3.1. Al medesimo giudice di rinvio è rimesso anche: i) di verificare eventuali differenze di posizioni riscontrabili tra i vari convenuti circa l'esistenza di un preteso consenso solo ad uno (Il Mattino s.p.a.) o ad alcuni di essi, alla pubblicazione delle immagini in questione nonchè delle generalità complete della minore C.A.; ii) di provvedere alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

4. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021.