Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24463 - pubb. 05/11/2020

Con la chiusura della LCA bancaria l'opposizione allo stato passivo prosegue nei confronti del commissario liquidatore

Cassazione civile, sez. VI, 14 Luglio 2020, n. 14959. Pres., est. Ferro.


Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Opposizione allo stato passivo - Chiusura della procedura - Improcedibilità del giudizio - Esclusione - Prosecuzione nei confronti del commissario liquidatore - Disciplina sopravvenuta - Irrilevanza - Fattispecie



A seguito della chiusura della liquidazione coatta amministrativa bancaria, l'opposizione allo stato passivo avanzata ex art. 87 d.lgs. n. 385 del 1993 non diviene improcedibile, bensì prosegue nei confronti del commissario liquidatore già ai sensi dell'originario testo dell'art. 92, comma 8, del menzionato decreto legislativo, senza che rilevi la disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 181 del 2015. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva sanzionato d'improcedibilità l'opposizione al passivo della procedura concorsuale sul presupposto dell'intervenuta chiusura di quest'ultima). (massima ufficiale)


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