Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24358 - pubb. 15/10/2020
La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi sia preferita al fallimento
Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2020, n. 4343. Pres. Federico. Est. Campese.
Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Coordinamento - Necessità - Riunione dei procedimenti
La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
Testo Integrale