Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24251 - pubb. 26/09/2020

Stato d'insolvenza delle imprese bancarie e applicazione delle disposizioni penali fallimentari

Cassazione penale, 03 Aprile 2013, n. 32143. Pres. Marasca. Est. Bruno.


Imprese bancarie - Accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza - Disposizioni penali fallimentari - Applicabilità



In base al combinato disposto degli artt. 195 l.f. (che prevede l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza) e 237 l.f., nonchè delle specifiche disposizioni della normativa di settore in materia bancaria e creditizia emerge che le banche sono soggette alle speciali procedure anzidette ed anche all'accertamento giudiziale di stato di insolvenza (ex D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 83), equiparato, per quanto si è detto, alla dichiarazione di fallimento, donde l'applicabilità della disciplina penale delle fattispecie espressamente previste. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Fatto

1. Il prof. avv. XX, assieme a numerosi altri imputati (alcuni dei quali componenti del cda e sindaci della Banca di credito di Trieste - Kreditna), era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Trieste, del reato di seguito indicato:

sub 12) ai sensi degli artt. 81 cpv. e art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, L. Fall., artt. 203, 216 e 219c.p., art. 223, comma 2, n. 2, perchè agendo in concorso tra loro e comunque con autonome condotte dolose anche in riferimento all'art. 40 cpv. c.p., ed in numero superiore a cinque, e comunque per avere preso favorevolmente atto, senza alcunchè eccepire ed esprimendo, quando richiesto, parere favorevole nel contesto delle relative riunioni consiliari in violazione quindi dei propri doveri previsti dall'art. 2392 c.c. e ss. e art. 2403 c.c. e ss., con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella loro qualità di........., il Q. amministratore di fatto delle società facenti capo al gruppo Querci (ciascuno limitatamente al periodo di permanenza nella carica sociale ed alla specifica attività svolta nel corso di tale periodo, della Banca di credito di Trieste-Kreditna S.p.A., posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. Tesoro 8 ottobre 1996 e dichiarata in stato di insolvenza da parte del Tribunale di Trieste con sentenza del 7 marzo 1997;

- distraevano, occultavano, dissipavano e comunque distruggevano il patrimonio sociale dell'azienda di credito, ed in particolare:

- deliberavano, autorizzavano, rilasciavano comunque non impedivano venissero rilasciate fideiussioni, depositi e/o garanzie da parte della BCTKB fra il 1991 del 1994 per un importo complessivo di circa 150 miliardi (meglio descritte sub 9 che precede) verso banche estere ed in favore di propri clienti, genericamente riguardanti società facenti capo ai gruppi Safti-Querci-Proinvest, e nei confronti delle quali non potevano essere più rilasciati affidamenti, perchè eccessivi rispetto ai canoni ed alle percentuali stabilite dai parametri imposti dall'organo di vigilanza, fideiussione in favore quindi di società ad altissimo rischio e che successivamente escusse proprio a causa dell'insolvibilità dei soggetti garantiti cagionavano un esborso da parte della stessa BCTKB pari a circa 90 miliardi, depositi insomma occultamente finalizzati "c.d. back to back" alla successiva, ulteriore destinazione, concordata con le banche estere beneficiarle e/o depositarie onde consentire la copertura di finanziamenti erogati dalle predette banche estere;

- recuperavano, autorizzavano, ratificano e comunque consentivano la concessione di fidi depositi diretti ed analoghe operazione di sostegno finanziario a favore delle società facenti capo ai c.d. gruppi Querci-Safti-Proinvest-Fortrade, rilasciati al di fuori del contesto di corretta gestione dell'azienda di credito o di mancanza delle usuali condizioni legittimanti l'erogazione del credito, ossia a fronte di sostanziali lacune istruttorie o di evidente incongruità delle garanzie offerte o di notevole squilibrio finanziario denunciato dalla conosciuta situazione dei richiedenti (e come tale non suscettibile sotto il profilo bancario di affidamento) ovvero di palese sproporzione fra la capacità patrimoniale dei clienti e l'entità delle aperture di credito; in totale difformità delle regole proprie imposte dall'organo di vigilanza, contrario anche ad ogni plausibile criterio di prudenza nella concentrazione del rischio, divenendo anche l'unico sostegno incondizionato (vds soc.del c.d. gruppo Querci) quale unica banca finanziatrice, ed in genere andando coscientemente ad assumere comportamenti verso detti gruppi societari fortemente agevolativi (anche in considerazione della notoria interconnessione societaria ed interessi delle società della c.d. minoranza slovena facenti capo ai gruppi Sanfti e Proinvest, impostate su regole formalmente societarie, ma sostanzialmente di tipo cooperativo), andando inoltre ad eccedere i criteri di vigilanza prudenziali imposti dalla Banca d'Italia ed in assenza di adeguate ed effettive garanzie;

- cagionavano per effetto delle suddette operazioni dolose, frutto cioè di abusi di potere, violazione dei doveri inerenti la loro qualità, false comunicazioni sociali, false informazioni all'orlo di vigilanza, palese violazione delle regole generiche specifiche imposte dalla Banca d'Italia, lo stato di dissesto dell'azienda di credito amministrata; con l'aggravante di aver commesso più fatti fra quelli previsti nella L. Fall., art. 216, con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. Con sentenza del 21/04/2009, il Tribunale dichiarava Q. F.A. colpevole del reato ascrittogli e, ritenuta l'imputazione di cui alla L. Fall., art. 223, comma n. 2, assorbita nella condotta qualificata ex L. Fall., art. 216, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia oltre consequenziali statuizioni.

3. Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte d'appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, applicava all'imputato la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena;

revocava la sospensione condizionale concessa allo stesso Q. con sentenza della Corte d'appello di Trento del 06/06/2007, irrevocabile il 12/01/2010; confermava nel resto con ulteriori statuizioni di legge.

4. Avverso le statuizioni contenute nel dispositivo letto in udienza, nella parte relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena, l'imputato ha proposto immediato ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2 ed ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, posto che la pronuncia era stata emessa in pendenza di definizione dell'istanza di ricusazione proposta nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante. Dopo il deposito della motivazione lo stesso Q. ha proposto rituale ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

 

DIRITTO

1. Il ricorso in esame si articola in ventinove motivi.

1.1. Il primo deduce violazione dell'art. 129 c.p.p., che, a dire di parte ricorrente avrebbe dovuto trovare immediata applicazione; a usurpazione (eccesso di potere e violazione di legge), violazione grave e manifesta della legislazione bancaria creditizia di cui all'art. 82, n. 3 in collegamento con la L. Fall., art. 203; violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 80, comma 6 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria creditizia); erronea applicazione della L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, e dell'art. 219 nella sua interezza dispositiva il tutto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) b) c) ed e).

L'articolata censura solleva questione pregiudiziale relativa all'applicabilità delle disposizioni penali fallimentari in caso di imprese bancarie e, segnatamente, in tema di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della novella introdotta dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ex art. 99 ed alla stregua del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Eccepisce, inoltre, nullità assoluta della sentenza del 12 luglio 2012, erronea qualificazione del fatto, peraltro modificato nell'ultima udienza del processo di primo grado del 21 aprile 2009, prima della lettura del dispositivo senza le rituali contestazioni.

Il fatto era stato erroneamente qualificato in termini di bancarotta fraudolenta per distrazione peraltro inapplicabile in materia bancaria, ove avrebbe dovuto semmai essere ricondotto nell'ambito della previsione dell'art. 2638 c.c..

1.2. Il secondo motivo lamenta il mancato proscioglimento "perchè il fatto non sussiste" sempre ai sensi dell'art. 129, sul rilievo della mancanza dei presupposti dell'ipotizzato disequilibrio patrimoniale- finanziario che avrebbe determinato il dissesto della Banca di credito di Trieste, in effetti non sussistente in considerazione della massiva capitalizzazione di lire 90 miliardi da parte della Bipop in assemblea straordinaria del 5 maggio 1995. rogito per notar Flora di Trieste, con successiva omologazione autorizzativa:

circostanza, questa, integrante fatto risolutivo costitutivo, capace di elidere con efficacia retroattiva gli effetti prodotti dall'ipotizzato disequilibrio economico-finanziario. Richiama, all'uopo, sentenza di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011) secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, il pregiudizio dei creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già al momento della condotta; sicchè non integra fatto punibile come bancarotta per distrazione la condotta, ancorchè fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di atto od attività di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituito dall'apertura della procedura, quantomeno, prima dell'insorgenza della situazione di dissesto produttivo del fallimento. Per effetto dell'anzidetta capitalizzazione la Bipop era subentrata nei rapporti giuridici in termini giuridici riconducibili all'istituto dell'adempimento del terzo, realizzandosi così una sostituzione soggettiva nel lato passivo dell'obbligazione. In particolare, la Bipop sarebbe intervenuta, come sostituto nei rapporti giuridici precedenti in forza di surrogazione per effetto della quale era subentrata al posto della Safti, della Proinvest e del gruppo Querci, conseguendo eo ipso l'obbligo di superare il rilevato disequilibrio patrimoniale della Banca di credito e di ripianare le perdite valutate in L. 41 miliardi. La prestazione in luogo di adempimento aveva, dunque, fatto venir meno le obbligazioni originarie nella loro consistenza e la Banca di credito di Trieste non avrebbe più potuto esigere la prestazione originaria e il risarcimento dei danni così come non rivivevano le garanzie date da terzi, ai sensi dell'art. 1197 c.c., commi 2 e 3.

Contesta, inoltre, il riconosciuto rapporto causale determinante il dissesto della banca triestina, ipotizzando che la dissoluzione della stessa era stato frutto di una strategia della Banca d'Italia volta a provocare la dissoluzione dell'istituto di credito per favorirne l'acquisizione ad opera della Banca Popolare di Brescia.

1.3. Il terzo motivo lamenta che sia stata disattesa l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 97, comma 1, così come novellato dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 2, nella parte in cui la norma non prevede che un imputato, regolarmente iscritto all'albo dell'ordine degli avvocati, possa difendersi personalmente secondo quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui disposizioni sono entrate nell'ordinamento giuridico, e dell'art. 111 Cost; insomma, nella parte in cui non riconosce il diritto all'autodifesa. Il ricorrente si duole di non aver avuto la possibilità di illustrare direttamente i contenuti di oltre 20 memorie contenenti questioni pregiudiziali fondamentali, con conseguente compressione del diritto di difesa e violazione dell'art. 178, lett. c).

1.4. Il quarto motivo deduce violazione di diritti inalienabili della difesa, costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, ai sensi dell'art. 111 Cost., artt. 6 e 14 CEDU e da patti internazionali, in riferimento agli artt. 34, 36 e 37 c.p.p. e dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a) e art. 179, comma 1, ai sensi dell'art. 606, lett. a), b) c) d) ed e). Rileva, al riguardo, che all'udienza del 21 aprile 2009, nel corso del giudizio di primo grado, ed a quella del 12 luglio 2000 e 12, nel giudizio di secondo grado, vi era stata pendenza di un procedimento incidentale di ricusazione validamente radicato, nei confronti dei componenti del collegio giudicante; tale pendenza avrebbe dovuto comportare sospensione del procedimento in quanto i magistrati dei due collegi versavano in temporanea carenza di potere giurisdizionale.

1.5. Il quinto motivo deduce violazione dell'art. 6 c.p., artt. 20, 28 e 9, art. 178, comma 1, lett. a) e art. 179, comma 1, per difetto assoluto di giurisdizione in quanto il giudice italiano non avrebbe potuto conoscere del contratto tra la finanziaria del Liechtenstein e la Banca tedesca LHB stipulato all'estero in data 8 luglio 1994, con prestazione di fideiussione personale. Anche il contratto di mutuo intercorso tra Cifra Investiments e la banca tedesca LHN era affare esclusivamente ricadente nella sovranità territoriale del Liechtenstein o meglio della Germania.

1.6. Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 425 c.p.p. e della L. n. 385 del 1993, art. 134 a cagione dell'estraneità del ricorrente alle imputazioni già accertate da parte del GUP, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c) ed e). Osserva, al riguardo, che nei confronti dell'imputato era stata emessa sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, relativamente al capo 9) per violazione della L. n. 385 del 1993, art. 134.

1.7. Il settimo motivo denuncia violazione dell'art. 649 e dell'art. 4 del protocollo n. 7 CEDU adottato a Strasburgo il 22 novembre 1994, reso esecutivo con L. 9 aprile 1990, n. 98, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e); Rileva, al riguardo, come non vi sia medesimezza fattuale tra il fatto-reato in contestazione e le imputazioni di cui ai capi 1, 11 e 9.

Contesta, inoltre, la qualifica di amministratore di fatto attribuita all'imputato pur in mancanza dei presupposti di cui all'art. 2639 c.c., ossia l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione.

1.8. L'ottavo motivo denuncia violazione del combinato disposto dell'art. 429, comma 1, lett. c), comma 3, e lett. e), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) d) ed e). Contesta, ancora una volta, la ritenuta qualifica di amministratore di fatto; sostiene l'estraneità alle imputazioni contestate dal Gup, dal primo giudice e dalla Corte territoriale, in violazione peraltro del principio del ne bis in idem.

1.9. Il nono motivo deduce violazione dell'art. 146 c.p.p., sull'improcedibilità per manifesta assenza dei presupposti processuali attinenti alla legale costituzione del processo, subordinatamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legali previsati dall'art. 2639 c.c. sui caratteri della qualifica di amministratore di fatto; ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e).

1.10. Il decimo motivo contesta l'attribuzione alla ricorrente della qualità di extraneus rispetto alla contestata bancarotta fraudolenta con violazione dell'art. 110 c.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) d) ed e).

1.11. L'undicesimo motivo deduce violazione dell'art. 2639 c.c. e art. 110 c.c., con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto della Tirrenica Trade & Finance srl, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) e) e d).

1.12. Il dodicesimo motivo deduce violazione dell'art. 495, comma 2, artt. 190 e 129 in ordine alla posizione della Cifra Investiments A.G. e Tirrenica Finance & Trade. Deduce, al riguardo, che nella prodotta documentazione e nell'interrogatorio ex art. 375 era stato rappresentato al PM di Trieste che la Banca di credito di Trieste aveva appreso, con modalità fraudolente, titoli e performance attive relativa alla N.F.A. (Parti del debito dell'ex Jugoslavia) per un ammontare di L. 30 40 miliardi, in danno di Cifra Investments A.G. e Tirrenica Finance & Trade s.r.l.; fatti che il P.M. non aveva mai voluto prendere in esame, preferendo invece dedicare la sua attenzione agli atti gestionali relativi agli anni 1994, 1995 e 1996.

1.13. Il tredicesimo motivo deduce violazione dell'art. 603, comma 2, art. 495, comma 2 e art. 2639 c.c. con riferimento al diniego della integrazione probatoria in appello per i necessari approfondimenti sulle operazioni specificamente indicate ed in particolare sulle operazioni estero su estero, con prestazione di garanzia fideiussoria.

1.14. Il quattordicesimo motivo deduce violazione degli artt. 335, 191 e 146, determinante nullità assoluta generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., prima parte, per mancata di tempestiva iscrizione nel registro degli indagati ed inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine preliminare successivi, in mancanza di comunicazione di proroga delle indagini preliminari, nonchè violazione dell'art. 415 bis, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) d) ed e). Lamenta, al riguardo, che il pubblico ministero non aveva provveduto all'immediata iscrizione del nome dell'imputato nel registro degli indagati nè v'era stata mai comunicazione della proroga delle indagini, donde l'inutilizzabilità degli atti compiuti in mancanza.

1.15. Il quindicesimo motivo deduce violazione dell'art. 491, art. 181, comma 2, e art. 178, lett. a) e c); eccepisce nullità assoluta del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero ex ordinanza 1.3.2011 del Gup, non rilevata dal giudice del dibattimento, con conseguente restituzione nei termini per l'espletamento dell'indagine investigativa in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 415 bis c.p.p..

1.16. Il sedicesimo motivo deduce violazione dell'art. 491, art. 181, comma 2, per asserita lesione del principio del contraddittorio e del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., con riferimento alla nuova richiesta di rinvio a giudizio trasmessa al Gup che aveva emesso il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero con ordinanza 1.3.2001, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) d) ed e).

1.17. Il diciassettesimo motivo deduce violazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p. con riferimento atta ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2 ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) b) d) ed e).

1.18. Il diciottesimo motivo lamenta, ancora una volta, insussistenza dell'elemento soggettivo del reato anzidetto, alla luce della modifica introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4, che ha introdotto il nesso di causalità in riferimento all'evento dissesto- fallimento.

1.19. Il diciannovesimo motivo denuncia violazione delle regole di diritto cambiario che aveva portato al travisamento della fattispecie relativa al credito della Cifra e della Tombolini, con riguardo allo sconto degli effetti cambiari.

1.20. Il ventesimo motivo lamenta il comportamento dei due liquidatori che avevano optato per la transazione ai fini della chiusura del contenzioso intrapreso dai ricorrente e prospetta ulteriori rilievi critici in ordine alla vicenda relativa ai titoli cambiari ed alla relativa girata.

1.21. Il ventunesimo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta decisività dell'escussione di G.M. G., direttore generale della Banca di credito di Trieste, ed eccepisce incoerenze ed incongruità nella valutazione delle risultanze probatorie, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d).

1.22. Il ventiduesimo motivo contesta la ricostruzione dei fatti recepita nella sentenza impugnata, che aveva sovvertito la qualità del ricorrente da massimo creditore sociale nei confronti della Banca di credito di Trieste con quella fittizia e simulata di debitore- distrattivo-dissipativo.

1.23. Il ventitreesimo motivo contesta la ricostruzione del giudice di appello in ordine alle cause effettive della crisi della Banca di credito di Trieste, dovute in realtà alle iniziative persecutorie della Banca d'Italia intese a favorire le mire egemoniche della Banca Popolare di Brescia. L'atteggiamento di prevenzione dell'organo di vigilanza risultava evidente dall'illegittima iniziativa volta a mettere in sofferenza le società del gruppo Querci che invece erano economicamente solide. Era significativo poi che la Bipop fosse uscita dalla Kreditna dopo pochi mesi dalla sua entrata (1 luglio 1995); già nell'agosto successivo, aveva inviato missive piene di insulti ai dirigenti sloveni della Banca di credito triestina; il 5 dicembre 1995 aveva opposto il diniego all'approvazione dell'aumento di capitale sociale, mentre il 13 febbraio 1996 aveva deciso di vendere la partecipazione a Kreditina, commissionando l'incarico ad una sconosciuta società di brokeraggio di (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS). Eccepisce, inoltre, che le garanzie per l'accensione di mutui presso banche estere erano state rilasciate da funzionari della Banca di credito di Trieste senza i poteri di firma ed erano, dunque, invalide, senza che tale vizio fosse stata eccepito dalla stessa banca.

1.24. Il ventiquattresimo motivo deduce violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2, con riguardo alla mancata ammissione di prova decisiva raccolta ex art. 391 bis, in materia di appartenenza- titolarità-proprietà della Cantieri Trieste s.p.a., attraverso l'escussione di D.L., referente primario ed azionario della Tirrenica Finance & Trade.

1.25. Il venticinquesimo motivo denunzia erronea valutazione di prova decisiva, racchiusa nella delibera consiliare Cda della Banca di credito di Trieste del 6 giugno 1995 in ordine alla finalizzazione della somma di 10 miliardi di cui al finanziamento estero e per estero ottenuto dalla Cifra Investiments, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e).

1.26. Il ventiseiesimo motivo lamenta il mancato rilievo della prescrizione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) d) e d).

1.27. Il ventisettesimo motivo deduce violazione dell'art. 111 Cost., commi 6 e 7, secondo cui ogni provvedimento del giudice deve essere motivato, con riferimento ai provvedimenti adottati nel verbale d'udienza del 12 luglio 2012, nel quale figura l'equivoca espressione "rigettante".

1.28. Il ventottesimo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla composizione del collegio giudicante in appello, di cui facevano parte magistrati che in un precedente procedimento avevano preso cognizione di due situazioni sostanziali che figuravano, guarda caso, nel contesto accusatorio, implementato poi con arbitrio, e cioè senza rituale contestazione di rito da parte del giudice di primo grado, e rimaste immutate nel giudizio di appello.

1.29. Il ventinovesimo motivo lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio nonostante l'estraneità del ricorrente al meccanismo di causazione del dissesto della Banca. A quest'ultimo riguardo, si duole che i giudici di merito non abbiano tenuto conto che nel luglio 1994 era stata organizzata una patrimonializzazione di L. 300 miliardi, che non è stata accettata dalla Banca d'Italia, come non era stato accettato, il 10 ottobre 1994, un aumento di capitale presentata dal ceto sloveno per 200 miliardi nel rispetto di tutte le modalità deliberative di diritto societario.

Chiedeva, pertanto, che, in via preliminare, fosse sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 97 nella parte in cui non prevedeva il principio dell'autodifesa; nel merito, che fossero dichiarate le eccepite nullità o l'inesistenza giuridica della sentenza impugnata.

Considerato in diritto:

1. In una preliminare prospettiva d'assieme, balza evidente che l'impugnativa in esame, che si sviluppa in oltre duecento pagine, ad interlinea minima, e si articola in ben ventinove motivi, con l'ulteriore supporto di numerose memorie sia assai difensive sia assai poco rispondenti alla tipologia di un rituale ricorso per Cassazione, secondo il paradigma del codice di rito ed il pertinente modulo procedurale, funzionale al più efficace disimpegno del controllo di legittimità devoluto a questo Giudice, nel pieno rispetto delle precipue finalità istituzionali del relativo sindacato.

Non è, ovviamente, questione di consistenza materiale del ricorso, quanto piuttosto dell'ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura nella griglia dei vizi di legittimità deducibili a mente dell'art. 606 c.p.p., attraverso l'individuazione, quanto più sintetica possibile, delle specifiche ragioni di censura che ne abilitino la proposizione. E se questa è la funzione essenziale di un'ordinata impugnativa è evidente che con il relativo schema concettuale non è compatibile un'esposizione prolissa, magmatica e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata e che riversi nel processo una quantità enorme di informazioni ed argomentazioni spesso ripetitive, ridondanti e non sempre connesse, pur se infarcite di dotte disquisizioni dottrinarie e di innumerevoli spunti di astrazione teoretica nei settori, pur sempre stimolanti (i altri contesti), della Logica, della Dommatica, della Filosofia del Diritto o anche della Semeiotica. Un'impugnazione così concepita e strutturata, proprio perchè rende assai arduo il controllo di legittimità, al di là del nominalistico richiamo all'art. 606, si candida già di per sè all'inammissibilità, proprio per genericità di formulazione, laddove per genericità deve intendersi non solo aspecificità delle doglianze, ma anche tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura.

Nondimeno, nel ripudiare, come è ovvio, ogni facile impulso ad aprioristiche, liquidatorie, soluzioni decisionali, sì è tentato di estrapolare in narrativa, per ciascuno dei ventinove, nominali, motivi di ricorso, i profili essenziali di censura, intendendosi, così, ogni altro rilievo, non espressamente considerato, implicitamente disatteso vuoi perchè palesemente irrilevante rispetto al thema decidendum, vuoi perchè inutilmente reiterativo, vuoi perchè afferente ad aspetti marginali, assolutamente incompatibili con l'iter logico-giuridico addotto a sostegno dell'epilogo decisionale.

Irrinunciabili ragioni d'ordine espositivo inducono ad individuare, per farne oggetto di preliminare trattazione, tematiche di carattere generale ovvero questioni pregiudiziali, capaci, per loro natura, di portare - ove fondate - all'immediata definizione del giudizio.

In quest'ottica, un esame preliminare compete, di certo, alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 c.p.p., riguardante il mancato riconoscimento del principio dell'autodifesa, in asserito contrasto con le richiamate norme di rango costituzionale ed ultranazionale.

La questione è manifestamente infondata. Ed invero, il sistema processualpenalistico non consente l'autodifesa per discrezionale scelta di politica giudiziaria, che, in quanto finalizzata a favorire l'effettività del diritto di difesa, presidiato dall'art. 24 della Carta Costituzionale, non può certamente ritenersi priva di ragionevolezza.

Le ragioni di fondo risiedono nel ragionevole convincimento che l'esercizio del fondamentale diritto di difesa - per il cui utile disimpegno in ambito penale non è sufficiente uno standard minimo di cognizioni tecniche - non possa essere affidato all'imputato, neppure nel caso in cui questi rivesta la qualità di avvocato, per evitare che lo svolgimento delle delicate funzioni difensive possa essere in alcun modo inquinato o condizionato dall'inevitabile coinvolgimento emotivo (basti pensare all'esercizio delle facoltà di esaminare o controesaminare testimoni; all'eventuale necessità di elaborare nell'immediatezza, con il dovuto distacco emozionale, efficaci linee strategiche, al riparo da ogni tentazione di contrapposizione polemica con la parte pubblica o con le altre parti private; ovvero da istanze ritorsive e quant'altro).

D'altro canto, l'ordinamento processuale ha riservato spazi significativi all'esercizio dell'autodifesa, attraverso la facoltà di rendere spontanee dichiarazioni sin dalla fase delle indagini preliminari alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 350, comma 7, od al P.M., ai sensi dell'art. 374 ovvero al dibattimento, ai sensi dell'art. 494.

L'esigenza primaria ed ineludibile di assicurare a chiunque effettiva ed efficace difesa, realizzabile solo con l'assistenza tecnica di un difensore, in funzione delle peculiari connotazioni e finalità del processo penale, vale a dar ampio conto del divieto in questione, contrariamente a quanto previsto nell'ordinamento processuale civilistico, che, ispirato a ben diverse finalità alla parte l'autodifesa, qualora sia abilitata all'esercizio dell'attività forense.

Resta da dire che il divieto dell'autodifesa nel processo penale non si pone in contrasto con la previsione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che prevede una siffatta possibilità, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1, 7786 del 29/01/2008, Rv. 239237; id. Cass. Sez. 5 n. 17400, Rv. 240424).

La questione di legittimità costituzionale è, pertanto, manifestamente infondata.

1.1 Sempre in limine, occorre ora delibare le questioni pregiudiziali, così individuate.

La prima riguarda il profilo di ammissibilità del ricorso proposto dallo stesso imputato il 14 luglio 2012, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2, avverso le statuizioni contenute nel dispositivo letto in udienza, nella parte relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena.

L'impugnativa è, palesemente, inammissibile, non trattandosi, in tutta evidenza, di provvedimento in tema di misure cautelari suscettibile di immediato ricorso per cassazione, ai sensi della richiamata disposizione processuale.

Altra questione di rito è quella riguardante il preteso difetto di potere giurisdizionale del giudice di appello che aveva provveduto in pendenza di definizione della richiesta di ricusazione nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante, in violazione della norma di cui all'art. 37, comma.

Anche tale questione è priva di fondamento, alla stregua di indiscusso insegnamento giurisprudenziale, secondo cui l'eventuale violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, integra ragione di nullità solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia poi accolta, ove invece il provvedimento emesso conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata (cfr. Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Rv. 249735; cfr. pure Sez. 6, n. 275 del 18/01/2000, rv. 215592). Orbene, nel caso di specie, non risulta che la dichiarazione di ricusazione sia stata accolta.

2. Venendo, ora, al merito dell'impugnazione, è certamente utile - ai fini della migliore comprensione dei termini e della portata delle numerose censure proposte - una sintetica puntualizzazione della vicenda sostanziale oggetto di giudizio.

Le convergenti statuizioni, in punto di penale responsabilità, dei due giudizi di merito riguardano l'ipotesi delittuosa della bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla Banca di credito di Trieste-Kreditna s.p.a. L'istituto creditizio era stato sottoposto dapprima ad amministrazione straordinaria (8 ottobre 1996), ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 70 e, successivamente, a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ex art. 80 D.L. cit. (il 21 novembre 1996), per essere poi dichiarato in stato di insolvenza dal Tribunale di Trieste, con sentenza del 7 marzo 1997, ai sensi del D.L. cit., art. 82.

Il Q. è stato ritenuto responsabile in qualità di extraneus, in veste di amministratore di fatto delle società del gruppo a lui facenti capo, che, beneficiando:

- con la compiacenza della governance dell'istituto di credito - di linee di affidamento e garanzie ben al di là dei limiti di tollerabilità e di corretta e sana gestione, fissati dalla prassi bancaria e dall'Organo di vigilanza, aveva contribuito a determinare lo stato di insolvenza della detta banca.

Costituita al fine di favorire le iniziative imprenditoriali e gli interessi della minoranza slovena, insediata nell'ambito territoriale di riferimento, la Kreditna s.p.a. aveva finito, però, per favorire società ed aggregazioni societarie, come appunto il gruppo Querci, che nulla avevano a che vedere con quell'etnia. In particolare, allo scopo di eludere le prescrizioni del servizio ispettivo della Banca d'Italia, che nel corso di una verifica presso l'anzidetto istituto di credito, aveva rilevato gravi anomalie gestionali, I responsabili del detto istituto, non potendo più concedere affidamenti, avevano fatto ricorso all'escamotage di indirizzare i loro clienti verso banche straniere gemellate, che concedevano prestiti verso il rilascio di garanzie personali da parte della stessa Kreditina. Da qui le iniziali difficoltà economiche, la messa in liquidazione e poi la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Tanto premesso, si osserva ora quanto segue.

2.1 Il primo motivo propone la questione preliminare relativa all'applicabilità delle disposizioni penali fallimentari in riferimento alle imprese bancarie e, segnatamente, in tema di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della novella introdotta dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ex art. 99, ed alla stregua del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

La censura è destituita di fondamento, essendo ineccepibile l'insieme argomentativo in forza del quale la Corte di merito ha rigettato identica questione agitata in sede di gravame, sulla base di corretta ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento.

Come precisato in premessa, l'istituto di credito triestino era stato dapprima sottoposto ad amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 70 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), successivamente, a procedura di liquidazione coatta amministrativa, ex art. 80 D.L. cit., per essere poi dichiarato in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Trieste, ai sensi dell'art. 82 D.L. cit..

Orbene, ai sensi della disposizione da ultimo citata, comma 3, la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nella L. Fall., art. 203.

La richiamata norma disciplina come è noto, gli effetti dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza e non è stata modificata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 147, che ha abrogato il titolo 4^ della legge fallimentare, eliminando ogni riferimento all'istituto dell'amministrazione controllata. L'art. 203 era stato, infatti, già modificato dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 99 (nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma della L. 30 luglio 1998, n. 274, art. 1).

Ora, se è vero che tale norma aveva abrogato, al comma 1, il secondo periodo della L. Fall., art. 203, comma 1 (che prevedeva, in caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, l'applicabilità nei confronti dei soci a responsabilità illimitata, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza, le disposizioni degli artt. Da 216 a 219 e artt. 223 a 225), è pur vero che, al comma successivo, aveva sostituito la L. Fall., art. 237, disponendo che:

l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli artt. 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Orbene, dal coacervo di tali disposizioni, segnatamente dal combinato disposto degli artt. 195 (che prevede l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza) e 237, nonchè delle specifiche disposizioni della normativa di settore, in materia bancaria e creditizia, emerge che le banche sono tuttora soggette alle speciali procedure anzidette ed anche all'accertamento giudiziale di stato di insolvenza (ex D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 83), equiparato, per quanto si è detto, alla dichiarazione di fallimento. Donde l'applicabilità della disciplina penale delle fattispecie espressamente previste.

Il vigente sistema normativo non consente, dunque, di escludere dall'ambito dell'anzidetta applicazione le imprese bancarie, contrariamente all'assunto di parte ricorrente.

E' pacifico, d'altronde, che l'applicabilità delle norme incriminatrici in materia di bancarotta, nel caso di impresa soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, presuppone l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, equiparato, ai sensi del menzionato L. Fall., art. 237, alla sentenza dichiarativa di fallimento e, come quest'ultima, insindacabile in sede penale anche qualora sia sottoposto a gravame; accertamento che, nel caso di specie, è avvenuto - per quanto si è detto - con sentenza del 7 marzo 1997.

Siffatto presupposto è ricorrente anche nell'ipotesi in cui sia accertato in epoca antecedente alla modifica degli artt. 203 e 237 Legge Fall., ad opera del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (cfr. Cass. Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rv. 253931).

E, per quanto si è detto, al relativo regime le imprese bancarie non sono certamente sottratte.

Non è ravvisarle neppure il denunciato l'errore di qualificazione giuridica, in quanto correttamente sono stati ravvisati, nella fattispecie, gli estremi della bancarotta fraudolenta per distrazione e non già della meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 2638 c.c., che ha una sua specificità in funzione dell'esigenza di tutelare l'esercizio della funzione di vigilanza da parte degli organi ispettivi all'uopo istituzionalmente deputati.

2.2. La seconda censura - relativa alla pretesa insussistenza delle condizioni dell'ipotizzato reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ragione del fatto che il ritenuto disequilibrio patrimoniale-finanziario che avrebbe comportato il dissesto della Banca di credito di Trieste, sarebbe stato eliso dall'intervento di cospicua ricapitalizzazione da parte della Bipop - si pone ai limiti dell'ammissibilità, afferendo a questione di merito improponibile in questa sede, a fronte di idonea risposta motivazionale sul punto da parte del giudice a quo, che, nel pronunciarsi su identica eccezione di parte, aveva rilevato come l'anzidetta capitalizzazione, ancorchè ritualmente deliberata ed autorizzata, non era poi andata a buon fine, a seguito della rinuncia da parte della stessa Bipop, di talchè non si sarebbe perfezionata la fattispecie civilistica dell'adempimento del terzo, ai sensi dell'art. 1197 c.c..

Costituisce improponibile censura di merito anche il rilievo relativo alla pretesa strumentalità dell'attenzione investigativa dell'Organo di vigilanza, asseritamente funzionale a favorire l'ascesa della Bipop e di chi all'epoca la rappresentava.

2.3. Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97, comma 1, che sostanzia il terzo motivo di ricorso, si è già detto in premessa.

2.4. Anche in riferimento al quarto motivo che lamenta una pretesa nullità a cagione della mancata sospensione dei procedimenti di primo e di secondo grado a seguito di ricusazione dei componenti del collegio giudicante, è sufficiente il richiamo a quanto rilevato in premessa, in ordine all'insussistenza della ragione di nullità ove non sia intervenuto provvedimento che, nell'accogliere la ricusazione, abbia riconosciuto che il giudice denunciato fosse privo dell'ineludibile condizione della terzietà ed imparzialità.

E' appena il caso di aggiungere che l'art. 41, comma 2, rimette alla valutazione discrezionale del giudice, investito del potere di decidere sulla dichiarazione di ricusazione, la sospensione di ogni attività processuale da parte del giudice ricusato in attesa della decisione. L'attribuzione di siffatta discrezionalità è, in tutta evidenza, intesa a scongiurare possibili strumentalizzazioni dell'istituto della ricusazione, integranti abuso del processo, ovviamente possibili qualora alla mera dichiarazione di ricusazione dovesse, eo ipso, conseguire la sospensione del processo.

2.5. Non ha (pregio alcuno l'eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento alla cognizione del contratto intercorso tra la finanziaria del Liechtenstein e la Banca tedesca LHB stipulata all'estero in data 8 luglio 1994 o del contratto di mutuo intercorso tra la Cifra Investiments e l'anzidetta LHB, in quanto il giudice italiano non ha certamente delibato gli atti negoziali in sè considerati, in una prospettiva di accertamento della relativa validità, ma ne ha apprezzato gli effetti sostanziali nei termini evidenziati in premessa, ossia di mero escamotage finalizzato ad eludere te rigorose prescrizioni in tema di erogazione del credito.

2.6 La sesta censura - che lamenta il mancato riconoscimento degli effetti favorevoli all'imputato dalla sentenza del GUP, ex art. 425 c.p.p., relativamente al reato di cui al capo 9), riguardante la pretesa violazione della L. n. 385 del 1993, art. 134 - è destituita di fondamento, posto che il giudice a quo, con insindacabile apprezzamento di merito, ha ritenuto che l'anzidetta pronuncia liberatoria non potesse avere alcuna ricaduta sul versante della valutazione della responsabilità dell'imputato in ordine alla diversa fattispecie distrattiva di cui al capo 12).

2.7. La settime censura è palesemente infondata in quanto l'eccepita violazione dell'art. 649, che sancisce il divieto di un secondo giudizio dopo un precedente proscioglimento con provvedimento divenuto irrevocabile, anche in caso di diversa qualificazione giuridica del fatto, non ricorre, certamente, nell'ipotesi denunciata nè in caso di ipotetica duplicazione di addebiti nell'ambito dello stesso procedimento.

Inammissibile è il profilo di censura relativo all'attribuzione all'imputato della qualifica di amministratore di fatto, in quanto afferente a questione prettamente di merito, insindacabile in questa sede di legittimità. Il giudice territoriale ha, chiaramente, indicato le ragioni per le quali all'imputato era attribuibile la qualifica anzidetta in ragione dei poteri gestori in concreto esercitati e del fatto che, quale esclusivo dominus della società del gruppo a lui facente capo e diretto referente, egli si era sempre posto - ed era stato sempre riconosciuto - nei rapporti via via intrattenuti con i rappresentanti dell'istituto di credito.

2.8. L'ottava censura, che ripropone il motivo di doglianza riguardante la pretesa violazione del principio del ne bis in idem, è priva di fondamento per le stesse ragioni sopra indicate.

2.9. Anche la nona doglianza, relativa - sia pure sotto diverso profilo - all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è inammissibile per gli stessi motivi di cui sopra.

2.10. Palesemente infondata è la censura dedotta con il decimo motivo, riguardante l'attribuzione al ricorrente della qualità di extraneus in ordine alla contestata bancarotta fraudolenta, posto che la qualità anzidetta discendeva eo ipso dalla condizione di estraneità rispetto alla governance dell'istituto di credito e, dunque, alla posizione istituzionale dei responsabili della stessa banca, imputati del reato proprio di bancarotta fraudolenta oggetto di contestazione.

2.11. Ovviamente inammissibile, perchè ancora una volta afferente ad improponibile questione di merito, è l'undicesimo motivo riguardante l'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della Tirrenica Trade & Finance srl.

2.12. Inammissibile è la dodicesima censura riguardante il mancato approfondimento da parte del pubblico ministero di profili di indagine pur prospettati in sede di interrogatorio, in quanto la doglianza è estranea allo schema concettuale del vizio deducibile in questa sede di legittimità.

2.13. Il tredicesimo motivo, che riprende la precedente doglianza, ponendola ad oggetto della censura concernente il diniego della richiesta integrazione probatoria in appello è privo di fondamento, posto che dal compendio argomentativo della sentenza impugnata emergono chiaramente le ragioni per le quali il giudice a qua ha ritenuto di non poter accedere all'istanza di parte, non ritenendo sussistente la condizione della non decidibilità allo stato degli atti, alla quale l'art. 603 c.p.p., comma 1, subordina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; e, comunque, ritenendo superflue od irrilevanti le prove offerte, nella logica della valutazione di cui allo stesso art. 603, comma 2, a parte che le prove richieste non avevano il carattere di prove sopravvenute ovvero scoperte dopo il giudizio di primo grado.

2.14. Va disattesa, per evidente inammissibilità, la quattordicesima censura riguardante l'eccepita Inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari o in mancanza di iscrizione nel registro degli indagati per il titolo di reato oggetto d'indagine. Trattasi, infatti, di censura generica che, disattendendo la regola dell'autosufficienza del ricorso, omette di indicare specificamente i parametri cronologici di valutazione, quali attività di indagine sarebbero state compiute intempestivamente, od irritualmente, e quale specifica incidenza avrebbero avuto i relativi esiti, indebitamente delibati dal giudice di merito, sul versante della complessiva economia di giudizio.

D'altronde, è ineccepibile la risposta motivazionale resa dal giudice a quo ad identica eccezione difensiva, con il tranciante rilievo che la colpevolezza dell'imputato era stata affermata solo sulle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, a parte il richiamo ad indiscusso insegnamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice in ordine all'insussistenza, nel caso di specie, della sanzione dell'inutilizzabilità degli atti di indagine (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 22340 del 08/04/2008, Rv. 240491, secondo cui l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poichè, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti d'indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità d'ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente).

2.15. Il quindicesimo motivo è inammissibile in quanto la relativa censura non risulta tempestivamente proposta e, ad ogni modo, è generica per mancata specificazione dell'interesse specifico dell'imputato a rilevare in questa sede l'asserita illegittimità dell'ordinanza di restituzione degli atti al P.M. e quali esiti della suppletiva attività investigativa del pubblico ministero sarebbero stati indebitamente pretermessi dai giudici di merito.

2.16 La sedicesima censura, che si muove nella stessa logica contestativa della precedente, non può che condividerne - per identiche ragioni - l'epilogo decisionale.

2.17. Il diciassettesimo motivo, riguardante la pretesa insussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui alla L. Fall., art. 223, comma 2, n. 2, è destituito di fondamento, in quanto la struttura motivazionale della sentenza impugnata ha correttamente indicato le ragioni della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, in piena aderenza all'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 L.fall., in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16579 de 24/03/2010, Rv. 246879).

2.18. Identico giudizio di infondatezza va espresso anche in ordine al diciottesimo motivo, che ripropone la stessa questione relativa alla configurabilità dell'elemento soggettivo, sotto la particolare angolazione della modifica introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, art. 4, che ha introdotto il nesso di causalità con l'evento dissesto-fallimento.

2.19. Inammissibile è la diciannovesima censura che attiene anch'essa a profilo di fatto insindacabile in questa sede di legittimità a fronte di motivazione congrua e formalmente corretta, anche con riguardo al segmento della fattispecie nella quale parte ricorrente deduce un preteso - ma insussistente - travisamento di fatto, con violazione della disciplina cambiaria, con riguardo allo sconto di cambiali.

2.20. La censura espressa con il ventesimo motivo si colloca, chiaramente, in area d'inammissibilità, afferendo a profilo prettamente di merito riguardante la vicenda della transazione perfezionata in corso di procedura o dei titoli cambiati e loro girata.

2.21. Il ventunesimo motivo, riguardante la mancata escussione del teste G.M.G., direttore generale della Banca di credito di Trieste, e pretese incongruenze motivazionali al riguardo, è privo di fondamento, alla stregua del compendio argomentativo della pronuncia impugnata, che, nel compiuto esame della vicenda, lascia implicitamente - ma non per questo meno chiaramente - cogliere le ragioni della ritenuta superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori. E tanto basta per disattendere la relativa doglianza, senza bisogno neppure di sottolineare il profilo di genericità della stessa, in quanto priva di adeguata e plausibile spiegazione dell'incidenza di tale risultanza, ove raccolta, nell'economia del complessivo giudizio espresso dai giudici di merito.

2.22. Attiene ad improponibile profilo di merito anche il ventiduesimo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento nel ricorrente della qualità di massimo creditore della Banca di credito di Trieste e l'ingiustificata trasformazione di detta condizione in quella di soggetto debitore-distrattivo-dissipativo. A tal proposito, è sufficiente il rilievo che la struttura giustificativa della sentenza impugnata rende adeguata ragione del convincimento in ordine a validi elementi dimostrativi della circostanza che il gruppo societario, facente capo al ricorrente, avesse beneficiato - in concorso con i responsabili della Kreditna - di affidamenti, garanzie ed altri rilevanti benefici, ben oltre i parametri di tollerabilità e corretta gestione, al punto da determinare il dissesto dello stesso istituto di credito.

2.23. Integrano improponibili questioni di merito anche le censure, dedotte con il ventitreesimo motivo, con cui si contesta la ricostruzione del giudice di appello in ordine alla genesi dell'anzidetto dissesto, imputabile - a dire di parte ricorrente - a strumentali iniziative dell'organo di vigilanza della Banca d'Italia, volte a favorire le mire egemoniche della Banca Popolare di Brescia.

Ancora una volta sarà sufficiente il rilievo che l'impianto motivazionale della sentenza in esame opta per una versione dei fatti che appare tutt'altro che implausibile od illogica. E' appena il caso di osservare, al riguardo, che, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice, non spetta al Giudice di legittimità stabilire se la versione dei fatti prescelta dal giudice di merito sia la migliore in assoluto, dovendo solo verificare se la giustificazione resa risponda ai canoni della logica comune ed ai limiti di plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una ricorrente formula giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 4 del 02/12/2003, Rv. 229369, secondo cui nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; id. Cass., Sez. 5 n. 1004 del 30/11/1999, Rv. 215745).

2.24. Privo di fondamento è il ventiquattresimo, riguardante la mancata escussione di prova asseritamente decisiva con riferimento alla richiesta escussione di D.L., referente primario ed azionario della Tirrenica Finance & Trade in merito alla titolarità o proprietà della Cantieri Trieste S.p.A. Dal contesto motivazionale della sentenza in esame risultano le ragioni della ritenuta superfluità od irrilevanza del proposto approfondimento istruttorio, in rapporto al nucleo essenziale della vicenda, rispetto al quale l'oggetto della proposta escussione testimoniale è stato, evidentemente, ritenuto inidoneo ad incidere in misura apprezzabile.

2.25. Identiche ragioni inducono a ritenere infondato il venticinquesimo motivo, riguardante la mancata considerazione della delibera del cda della Banca di credito di Trieste del 6 giugno 1995 in ordine alla finalizzazione della somma di 10 miliardi, riguardante il finanziamento estero per estero ottenuto dalla Cifra Investiments.

A parte, poi, il rilievo di improponibile questione di merito del riferimento fattuale della vicenda della Cifra Investiments, oggetto anche di deduzioni difensive contenute nella memoria depositata il 15 marzo 2013.

2.26. Privo di fondamento è il ventiseiesimo motivo, riguardante il mancato rilievo della prescrizione, posto che alla data della deliberazione della sentenza impugnata non era ancora decorso il relativo termine, tenuto conto dei periodi di sospensione, come rilevato dal giudice a quo a f. 33 della sentenza in esame. D'altro canto, in funzione della reclamata operatività della prescrizione, non può seguirsi la linea difensiva espressa nella memoria depositata il 13 marzo 2013, in ordine all'incompatibilità della contestata aggravante del danno di rilevante entità con l'ipotesi del concorso in bancarotta fraudolenta impropria. In proposito, reputa questo Collegio di dover aderire all'interpretazione maggioritaria di questa Sezione in ordine all'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui alla L. Fall., art. 219, comma 1, alle ipotesi di bancarotta impropria previste dalla L. Fall., art. 223, commi 1 e 2, (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 10791 del 25/01/2012, Rv. 252009; id. Sez. 5, n. 127 del 08/11/2011, Rv. 252664).

2.27. Il ventisettesimo motivo, riguardante il preteso difetto motivazionale dei provvedimenti adottati nel verbale d'udienza del 12 luglio 2012, è privo di fondamento, in quanto l'uso asseritamente equivoco di termini come "rigettante" non può ritenersi elemento sintomatico di carenza motivazionale, non essendovi dubbio alcuno in ordine alla riferibilità del contesto giustificativo all'odierno ricorrente.

2.28. Va, poi, disattesa la censura dedotta con il ventottesimo motivo, con riferimento all'eccepita nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso dal collegio giudicante, composto da magistrati che, in altra sede, avevano preso cognizione di situazioni dedotte nei capi d'imputazione. Ed invero, non risulta che le denunciate posizioni siano state addotte a fondamento di dichiarazioni di ricusazione che siano state, poi, accolte dal giudice competente, sì da poter fondatamente sostanziare una ragione di nullità, secondo l'indiscusso insegnamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice in precedenza richiamato.

2.29. Il ventinovesimo motivo, riguardante l'assetto sanzionatorio, si colloca decisamente in area d'inammissibilità, afferendo a questione prettamente di merito in ordine alla quale non manca idonea motivazione del giudizio di congruità della pena irrogata.

3. Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 c.p.p..

Invece, il ricorso del 14 luglio 2012 va dichiarato inammissibile con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

 

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 97 c.p.p. e rigetta il ricorso, condannando ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso del 14 luglio 2012 e condanna il ricorrente al pagamento della sommi di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013.