Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24124 - pubb. 11/01/2020

Impossibilita obiettiva di provvedere tempestivamente e con mezzi normali al soddisfacimento delle obbligazioni assunte

Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 1962, n. 1702. Pres. Di Pilato. Est. Perrone Capano.


Insolvenza - Nozione - Eccedenza dell'attivo - Irrilevanza



Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore consiste non già in una temporanea od occasionale difficolta di adempiere le proprie obbligazioni , sebbene nell'impossibilita obiettiva di provvedere tempestivamente e con mezzi normali al soddisfacimento delle obbligazioni assunte: al riguardo non e decisiva la circostanza che gli elementi attivi, costituenti il patrimonio dell'imprenditore, siano superiori a quelli passivi, non valendo tale eccedenza ad escludere, di per se stessa, lo stato d'insolvenza. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato