Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24105 - pubb. 11/01/2020
Nozione di stato di insolvenza
Cassazione civile, sez. I, 29 Gennaio 1973, n. 267. Pres. Caporaso. Est. Lipari.
Fallimento - Stato d'insolvenza - Condizioni - Esistenza di un attivo o di inadempimenti - Irrilevanza - Apprezzamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione
Lo stato di insolvenza che la legge richiede per farsi luogo alla dichiarazione di fallimento costituisce un requisito obiettivo attinente ad una situazione di impotenza economica che si realizza quando lo imprenditore non e in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidita e di credito nelle quali deve trovarsi una impresa commerciale, mentre e del tutto irrilevante la circostanza che l'attivo sia superiore al passivo e che si siano già concretamente verificati inadempimenti, da parte dell'imprenditore, alle obbligazioni assunte. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza del predetto stato costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione quando sia sorretto da motivazione esauriente ed ispirata ad esatti criteri giuridici. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Ricerca di una definizione dell'insolvenza
Incapacità funzionale non transitoria di soddisfare con regolarità le obbligazioni - ∙ Prevalenza dell'attivo sul passivo