Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23906 - pubb. 25/07/2020
Se l'oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., è tenuto a disporne la vendita
Cassazione civile, sez. III, 26 Maggio 2020, n. 9872. Pres. Adelaide Amendola. Est. D'Arrigo.
Esecuzione forzata - Assegnazione - Cose appartenenti al debitore - Titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di credito del terzo pignorato - Vendita ex art. 552 c.p.c. - Necessità
Se l'oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (nella specie, titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di un credito di quest'ultimo), il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., è tenuto a disporne la vendita ex artt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità. (massima ufficiale)
Testo Integrale