Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23848 - pubb. 11/07/2020
Omesso versamento della cauzione, atti di frode, partecipazione del professionista e prededuzione
Cassazione civile, sez. I, 02 Luglio 2020, n. 13596. Pres. Didone. Est. Paola Vella.
Concordato preventivo – Attività del professionista che assiste il debitore – Fallimento – Prededuzione – Valutazione della funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal professionista – Successivi inadempimenti – Mancato deposito della cauzione – Irrilevanza – Atti di frode – Insussistenza – Partecipatio fraudis del professionista – Necessità
La funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come appunto in caso di mancato deposito delle somme "pro expensis" ex art. 163, co. 2 n. 4) legge fall. - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato (o almeno di essi sia stato pienamente consapevole) il professionista.
Affinché il mancato versamento della somma necessaria per le spese di procedura possa essere equiparato al compimento di atti di frode e la conseguente revoca dell'ammissione al concordato possa travolgere anche la prededucibilità del credito del professionista, occorre che sia inequivocabilmente accertata la "partecipatio fraudis" di quest'ultimo all'atto fraudolento del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Criteri di verifica del credito del professionista per accesso alla procedura di concordato preventivo
- ∙ Omesso deposito e apertura del procedimento di revoca
- ∙ Atti di frode
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