Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23245 - pubb. 19/02/2020

Azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale

Cassazione civile, sez. I, 13 Dicembre 2018, n. 32309. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Caiazzo.


Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione - Attiva - Del genitore esercente la potestà - Sussistenza - Fondamento - Estensione ex lege del potere di rappresentanza del minore - Conseguenze - Spendita espressa della circostanza dell'agire in rappresentanza - Necessità - Limiti



L'art. 273 c.c., nel contemplare che l'azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell'interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione - rispetto ad un diritto personale del figlio - del potere di rappresentanza "ex lege" spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello "status". Ad un tal riguardo, non occorre che il genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

sul ricorso 4088/2018 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo studio dell'avvocato S. S., rappresentato e difeso dall'avvocato F. D., giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, *, presso lo studio dell'avvocato S. M., rappresentata e difesa dall'avvocato S. P., giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

G.P.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 791/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO.


Svolgimento del processo - Motivi della decisione

RILEVATO CHE:

C.M. chiese al Tribunale dei minorenni di Bari che fosse riconosciuta e dichiarata la paternità della figlia C.F., nata da una relazione intrattenuta con T.S.. Si costituì quest'ultimo, resistendo alla domanda; intervenne altresì T.G.P..

Con sentenza del 15.5.03, il Tribunale dichiarava C.F. figlia naturale di T.S., disponendo l'obbligo di quest'ultimo di versare il mantenimento.

Il T. ha proposto appello; si sono costituite, C.M. e la G., quest'ultima chiedendo la dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo e, in subordine, la riduzione del contributo al mantenimento.

Con sentenza del 22.6.17, la Corte d'appello di Bari ha accolto parzialmente il gravame, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della C. (considerata l'età del minore), riducendo a Euro 1000,00 mensili l'assegno di mantenimento e confermando, nel resto, la sentenza impugnata nell'affermare che il rifiuto opposto dal T. di sottoporsi agli accertamenti ematici costituisse un comportamento valutabile da parte del giudice ex art. 116 c.p.c., unitamente alle risultanze degli altri mezzi istruttori.

Il figlio di T.G. - nel frattempo deceduto - F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste C.M. con controricorso. Non si è costituita G.P..

RITENUTO CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 273 c.c., e art. 81, c.p.c., avendo C.M. agito in proprio e non quale genitore della minore C.F..

Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art. 336bis c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo la Corte d'appello omesso di ascoltare la minore la quale, nel corso del processo, aveva raggiunto l'età di dodici anni, senza neppure motivare tale omissione. Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, lamentando che il giudice d'appello aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza sulle istanze istruttorie ritenendole irrilevanti.

Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c., avendo la Corte d'appello fondato la decisione su una complessiva ed unitaria valutazione dei mezzi di prova acquisiti (il suddetto rifiuto del T., unitamente alle altre risultanze istruttorie che avevano accertato il rapporto stabile tra il T. e la C. e il legame del primo con la minore). Al riguardo, il ricorrente assume di non essersi mai rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ematici ma, piuttosto, di aver rinviato la sua disponibilità al preventivo espletamento dei mezzi istruttori richiesti, contestando la idoneità degli altri mezzi istruttori poichè assunti dopo la nascita della minore.

Infine, il ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a sottoporsi ai suddetti accertamenti (anche previo prelievo di reperti ematici del padre depositati in ospedale).

Il primo motivo è infondato. La Corte d'appello ha correttamente applicato l'art. 273 c.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale l'art. 273 cod. civ., nel contemplare che l'azione per ottenere la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, può essere promossa, nell'interesse del figlio minore, dal genitore esercente la potestà, configura un'estensione rispetto ad un diritto personale del figlio - del potere di rappresentanza ex lege spettante al genitore, e mira a tutelare esclusivamente detto minore, sulla base della presunzione di un suo interesse all'accertamento dello status. Ad un tal riguardo, non occorre che il genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, dichiari espressamente di agire in nome e per conto del figlio o comunque nell'interesse dello stesso, ma si rende sufficiente che, dal contesto complessivo del ricorso, emerga che il ricorrente agisca nell'interesse del minore (Cass., n. 5259/99; n. 5526/01).

Il secondo motivo è fondato. Dagli atti si evince che la minore ha compiuto l'età di dodici anni nel corso del giudizio d'appello, e non è stata sentita nei due gradi di giudizio.

Va osservato che l'art. 336 bis (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 53, in vigore dal 7/12/2014) sancisce il generale obbligo dell'ascolto del minore. Al riguardo, l'opinione del minore, nei procedimenti che lo riguardano, costituisce un elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse anche alla luce dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 1996 relativa all'esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003; dell'art. 24, p. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Al riguardo, dall'esame delle norme che stabiliscono l'audizione del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano" (così testualmente recita l'art. 336 bis c.c.) emerge una diversa modulazione dell'obbligo di ascolto del minore dodicenne rispetto a quello di età inferiore. Per la prima ipotesi, la presunzione della capacità di discernimento, fissata in via legislativa, impone al giudice di primo grado di prevedere, anche officiosamente, (Cass. 19202 del 2014) una scansione procedimentale dedicata all'ascolto stesso, (Cass., n. 1687/13; n. 6129 del 2015) da svolgersi secondo le modalità stabilite dell'art. 336 bis, commi 2 e 3, all'interno delle quali spiccano l'obbligatorietà della conduzione da parte del giudice e la preventiva informazione del minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell'ascolto, salvo che motivatamente non si ritenga l'ascolto superfluo o contrario all'interesse del minore. La mancanza di un'esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo grado per omessa ingiustificata audizione dello stesso minore.

Ora, secondo un consolidato orientamento, cui il collegio intende dare continuità, se il minore compie 12 anni nel giudizio d'appello (Cass., n. 15365 del 2015, con specifico riferimento al procedimento adottivo), come nel caso concreto, "il giudice del gravame è tenuto a procedere alla sua audizione, riflettendo tale obbligo una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi che, se consapevolmente espressi, pur non vincolando il giudice, non possono essere ignorati". (Cass., n. 15635/2015; n. 5676/17).

Orbene, solo con il compimento del dodicesimo anno d'età sorge l'obbligo del giudice di ascoltare il minore e della motivazione espressa della scelta contraria, anche senza un'istanza di parte, a differenza che nell'ipotesi di minore infradodicenne in cui il giudice dispone di un potere discrezionale d'ascolto, salvo che egli debba disporne l'ascolto o motivarne l'omissione se vi sia un'istanza di parte che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento sui quali si ritenga necessario l'ascolto (art. 336 c.c., comma 2).

Ne discende l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa della controricorrente circa la mancata formulazione di un'istanza di ascolto della minore.

Per quanto esposto, l'omesso ascolto della minore, trattandosi di procedimento avente ad oggetto il disconoscimento della paternità della minore, ha determinato la sanzione della nullità processuale (Cass., n. 19327/15; n. 5676/17).

Il terzo e quarto motivo, afferendo a vizi in tema di attività istruttorie, sono da ritenere assorbiti dall'accoglimento del secondo.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo, assorbiti il terzo e il quarto.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2018