Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23160 - pubb. 06/02/2020

Sottrazione internazionale di minori ed illegittimità del decreto di rimpatrio

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2019, n. 10784. Pres. Maria Acierno. Est. Campese.


Sottrazione internazionale di minori - Procedimento - Audizione del minore - Necessità - Mancata audizione - Conseguenze - Illegittimità del decreto di rimpatrio



Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite) costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315 bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di merito che omettendo l'audizione del minore sulla base di una motivazione genericamente riferita alla sua immaturità e alla presumibile influenzabilità e non genuinità delle sue dichiarazioni per la presenza del genitore di riferimento, ne ordinava il ritorno immediato presso il padre). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 29847/2017 r.g. proposto da:

H.A., (cod. fisc. (*)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato F. S., presso il cui studio (*) elettivamente domicilia in Dolo (VE), alla *.

- ricorrente -

contro

S.A.; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.

- intimati -

avverso il decreto del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;

udito, per la ricorrente, l'Avv. A. G., per delega dell'Avv. F. S., che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.

 

Svolgimento del processo

1. H.A. ha proposto ricorso per cassazione, recante quattro motivi, contro il "decreto" del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 15/18 settembre 2017, notificatole il 12 ottobre 2017 dal difensore della sua controparte in quella sede. Detto provvedimento: i) dichiarò illecito il trasferimento del minore Sa.Al. (nato in (*), figlio di S.A. e di H.A.), dal (*) in (*), nel (*), perchè effettuato senza il consenso del padre del bambino che esercitava, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale sullo stesso; li) ordinò il ritorno immediato di Sa.Al. in (*), presso il padre S.A.. Quest'ultimo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia non hanno qui svolto difese.

1.1. In particolare, il tribunale minorile lagunare, posta la pacificità della circostanza che quel trasferimento era avvenuto senza il consenso del padre dell'indicato minore, ritenne inapplicabile l'art. 13, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980, perchè, a suo giudizio, un eventuale rimpatrio del bambino in (*), presso il padre "...non lo espone a pericoli psichici, poichè egli verrà reinserito in un ambiente familiare, sociale e scolastico che conosce e nel quale era inserito bene, come dimostrano i risultati scolastici conseguiti in (*), e poichè il padre ha dimostrato di avere un ruolo positivo nella cura ed educazione del figlio, per tal verso essendo in grado di assicurargli la serenità necessaria al suo equilibrato sviluppo psico-fisico". Il medesimo giudice considerò, inoltre, "superflua l'audizione del minore, atteso che, per il suo grado di maturità non completo, stante la ancora tenera età, è ragionevole ritenere che le sue espressioni di volontà siano non pienamente genuine ed influenzabili dal genitore di riferimento del momento".

 

Motivi della decisione

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) "Violazione art. 360 c.p.c., n. 3 - Illegittimità dell'ordinanza n. 271/2017 impugnata (così testualmente la rubrica del motivo. Ndr) Violazione e falsa applicazione art. 13, comma 1, lett. B), della Convenzione dell'Aja, per omessa valutazione dei rischi connessi al rimpatrio del minore in (*) - Omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja 1980". Si censura il provvedimento impugnato per non aver minimamente motivato la decisione di disattendere completamente la relazione del NPI ULSS (*) dal collegio stesso incaricato di valutare le condizioni psicofisiche del minore Al., e per non aver accolto la richiesta di audizione di quest'ultimo per una presunta sua immaturità;

II) "Violazione art. 360 c.p.c., n. 5 - Violazione di legge per omessa ed errata valutazione ed interpretazione della volontà del minore - Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell'art. 3 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77". Si critica nuovamente la mancata audizione del minore, soprattutto perchè lo stesso aveva già manifestato una chiara e precisa volontà oppositiva al rientro in (*);

III) "Violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3 - Illegittima valutazione di merito estranea alle competenze del tribunale adito ex art. 112 c.p.c.". Si ascrive al giudice di merito di aver proceduto ad una illegittima comparazione tra i due genitori in ordine alla loro capacità genitoriale;

IV) "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5 - Travisamento di fatti e di documenti prodotti - Omessa, carente motivazione". Si imputa al tribunale di non aver tenuto conto delle risultanze della relazione del NPI ULSS (*) e di avere, addirittura, travisato la documentazione prodotta senza fornire motivazione alcuna di tale interpretazione.

2. Il ricorso, di cui risulta l'avvenuta rituale e tempestiva notificazione alla controparte, oltre che al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, è fondato per la seguente, assorbente, ragione.

2.1. Questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato che nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità da lui stabilite) costituisce adempimento necessario ai sensi dell'art. 315-bis c.c., introdotto dalla L. n. 212 del 2012, senza che osti, in senso contrario, la mancata previsione normativa dell'obbligatorietà desumibile dalla L. n. 64 del 1994, art. 7, comma 3.

2.1.1. Detta audizione, infatti, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure che lo riguardano, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. 20 marzo 2003, n. 77. Tale adempimento è, dunque, doveroso, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja, essendo finalizzato, anche, a valutare l'eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo che esistano particolari ragioni - che il giudice di merito deve indicare specificamente - che ne sconsiglino l'audizione, nel caso in cui questa possa essere dannosa per il minore, tenuto conto anche del suo grado di maturità (cfr. Cass. n. 18649 del 2017; Cass. n. 3319 del 2017; n. 7479 del 2014; n. 13241 e 17201 del 2011; Cass., SU. n. 22238 del 2009).

2.1.2. In altri termini, il diritto all'ascolto riveste, ormai, assoluta centralità nell'attuale assetto della materia, della quale costituisce regola fondamentale e tendenzialmente inderogabile, di guisa che il giudice non potrebbe sottrarsene nell'orientare l'asse della propria discrezionalità in questo campo in direzione di una più attenta valorizzazione della figura del minore e dell'essere egli "parte in senso sostanziale" del relativo procedimento.

2.1.3. Nemmeno è trascurabile, poi, nell'economia del procedimento, la circostanza che l'audizione del minore non è incombente fine a sè stesso, volto a dare mero adempimento ad un obbligo più generalmente sancito dalla legge, ma mira, nel segno di un'accresciuta considerazione della dignità del minore quale persona in grado di esprimere una volontà autonoma, a mettere il giudice in condizioni di poter valutare de visu et de auditu, quando non vi osti più generalmente l'età, se l'opposizione al rientro palesata dal minore sia espressione di una matura e consapevole capacità di giudizio. Ciò perchè, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, sottolineando i riflessi procedimentali che si danno in questo caso, nell'ipotesi in cui il minore, provvisto delle necessaria capacità di discernimento, palesi la propria contrarietà al rientro, non può "opporsi una valutazione alternativa" basata su altri indici fattuali oggetto di disamina, ma si deve procedere ad "un preciso ed autonomo giudizio prognostico che dalle ragioni del rifiuto prenda le mosse", in difetto discendendone una determinazione non conforme ai parametri indicati dall'art. 13 Convenzione predetta "in quanto appunto svolta senza alcuna precisa verifica delle ragioni dell'opposizione della minore" (cfr. Cass. n. 18846 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 18649 del 2017). Tanto più, dunque, l'ascolto del minore diventa necessario in caso di opposizione al rientro, quanto più se ne consideri l'effetto ostativo che vi ricollega lo stesso disposto normativo, onde la sua omissione, per i rilevanti effetti che possono derivarne sul piano procedimentale, determinando la reiezione dell'istanza ovvero la necessità di un ulteriore svolgimento istruttorio, non può trovare giustificazione nella circostanza che il minore sia stato ascoltato altrove, risultando in tale ipotesi l'ascolto da parte del giudice adempimento del tutto doveroso.

2.2. Nella specie, il diniego di audizione risulta ricondotto soltanto all'inopportunità dell'ascolto del minore in ragione della sua età, da cui si desume la mancanza di genuinità delle sue dichiarazioni e la sua influenzabilità dal genitore di riferimento del momento.

2.2.1. Tuttavia, il mero dato anagrafico non può, di per sè solo, notoriamente ed attendibilmente fondare una siffatta valutazione, che appare, dunque, aprioristica, essendo il minore nato nell'aprile del 2008, e considerando, anche, le finalità cui è volto tale necessario momento istruttorio e gli effetti che possono esservi ricollegati.

2.2.2. Nè, peraltro, al fine di escludere l'ascolto del minore medesimo, è invocabile, sul filo anche dei limiti di ordine discrezionale già individuati da questa Corte, la circostanza che la sua audizione si sarebbe rivelata inutile per il conflitto di lealtà genitoriale in cui lo stesso si sarebbe potuto trovare. Invero, la giurisprudenza di legittimità, ha già ammonito - in modo tanto più condivisibile quanto più sommariamente sbrigativa risulti la giustificazione in contrario offerta dal decidente - che "la predisposizione di un contesto che tenda a mettere a proprio agio il minore ed a favorirne la spontaneità e la chiarezza delle dichiarazioni costituisce un compito del Tribunale e non un elemento di criticità nella valutazione del contenuto delle stesse" (cfr. Cass. n. 18846 del 2016; Cass. n. 18649 del 2017). Ne discende, dunque, che sarebbe stato onere del tribunale, una volta divisata l'obbligatorietà dell'incombente, allestire le condizioni minimali attraverso le quali procedere all'audizione del minore e così verificarne la capacità di discernimento e l'attendibilità del rifiuto al rimpatrio già esternato in altra sede.

3. Il decreto va, dunque, cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, che, nel decidere, in diversa composizione, sulla richiesta di rimpatrio, farà applicazione degli enunciati principi e provvederà sulle spese di questo giudizio di legittimità.

4. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019