Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22869 - pubb. 13/12/2019
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età
Cassazione civile, sez. I, 14 Dicembre 2018, n. 32529. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Laura Tricomi.
Obbligo di mantenimento del figlio - Cessazione automatica con il raggiungimento della maggiore età - Esclusione - Protrazione - Limiti - Contributo - Richiesta da parte dell'ex coniuge già affidatario all'altro - Ammissibilità - Rinuncia da parte del figlio al mantenimento - Rilevanza - Esclusione - Indisponibilità del diritto - Solidarietà attiva in ordine al percepimento dell'assegno tra genitore già affidatario e figlio - Sussistenza - Esclusione -Differente causa dell'adempimento nei confronti dell'altro coniuge e nei confronti del figlio - Autonoma legittimazione del coniuge già affidatario a ricevere l'assegno
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 c.p.c., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. - Presidente -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. TRICOMI Laura - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25351/2015 proposto da:
C.C., domiciliato in Roma, *, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato P. G., giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
F.A., C.F., Ca.Ca., Pm Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro;
Pg Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;
Pg Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;
- intimati -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 24/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo
CHE:
La Corte di appello di Potenza, con il decreto in epigrafe impugnato, per quanto interessa, aveva confermato la decisione del Tribunale di Lagonegro, in controversia concernente la richiesta di modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento della figlia C., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e della assegnazione della casa familiare conseguenti al divorzio, proposta da C.C. nei confronti di F.A., Ca.Ca. e C.F..
C.C. propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. con sei mezzi, ciascuno articolato in una pluralità di profili.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..
Motivi della decisione
CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia: a) la violazione o falsa applicazione dell'art. 24 Cost., degli artt. 100, 103, 105, 331 e 336 cod. proc. civ.; b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 337 sexies e 337 septies cod. civ. e degli artt. 100, 103 e 105 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto nei confronti del figlio C.F., sulla considerazione che quest'ultimo, pur evocato in giudizio, era estraneo alla lite in quanto economicamente autosufficiente, residente in Lussemburgo e non destinatario di domande giudiziali.
Il ricorrente ha ricordato, a sostegno della prospettazione, che il figlio in primo grado si era costituito dando prova di avere interesse alla decisione, di guisa che - a suo parere - sarebbe stato più corretto procedere con una estromissione, e che la invocata riforma avrebbe esteso i suoi effetti a tutti i provvedimenti, coinvolgendo anche gli interessi del figlio.
Ha aggiunto, quindi, che tra le domande proposte vi era anche quella di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, già assegnata alla stessa anche nell'interesse di F. e che ciò rendeva necessaria la partecipazione del figlio anche al fine di favorire una risoluzione in concreto del conflitto.
1.2. Il motivo è inammissibile.
La doglianza, proposta come violazione o falsa applicazione di legge, in realtà prospetta un error in procedendo, atteso che "La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di "legitimatio ad causam", riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un "error in procedendo" ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo" (Cass. n. 7776 del 27/03/2017).
Nello specifico, la censura va disattesa.
Invero la statuizione, formulata in accoglimento di una specifica eccezione del figlio F., come si evince dal ricorso (fol.4), chiarisce in maniera lineare l'estraneità del figlio sia alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento - non essendone il destinatario in quanto economicamente autosufficiente - sia alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare - risiedendo stabilmente in Lussemburgo -; tali circostanze non sono state smentite dal ricorrente che, pur prospettando il possibile coinvolgimento di interessi del figlio, in contrasto con la linea difensiva adottata da quest'ultimo e condivisa dalla Corte di appello, non ne ha esplicitato nè il contenuto, nè l'attualità.
2.1. Con il secondo motivo, afferente al rigetto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia C., maggiorenne, si denuncia: a) la violazione o falsa applicazione dell'art. 148 cod. civ. e dell'art. 9, comma 1, legge divorzio; b) l'omesso esame di un fatto decisivo; c) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..
Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato per non avere valutato la documentazione dalla quale emergeva che la figlia sin dal 2011 aveva svolto alcune attività lavorative part-time e vissuto per un periodo in Lussemburgo.
2.2. Il motivo è infondato.
In ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, proposta L. n. 898 del 1970, ex art. 9 il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014), ciò in quanto i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorchè non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436 del 28/11/2017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione giudiziale).
La Corte di appello si è attenuta a questi principi ed ha correttamente considerato, nel presente giudizio di revisione introdotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Lagonegro nell'aprile 2014 -, i fatti sopravvenuti e non già in fatti anteriori alla sentenza di divorzio (2013) e, quindi, astrattamente già valutabili e/o valutati in quella sede, come le circostanze relative ad attività lavorative part-time che la figlia avrebbe svolto nel 2011 e nel 2012 e ad esperienze professionali compiute in Lussemburgo tra il 2009 ed il 2013.
3.1. Con il terzo motivo, sempre afferente al rigetto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia C., con specifico riferimento alla mancata presentazione di quest'ultima all'interrogatorio formale, si denuncia: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 148 cod. civ., art. 9 legge div., art. 2697 cod. civ., art. 232 c.p.c., commi 1 e 2; b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.; c) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ..
In particolare il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto giustificata l'assenza di Ca., non comparsa a rendere interrogatorio formale ammesso e che il motivo di appello proposto in merito sia stata obliterato dalla Corte di appello che avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto.
3.2. Il terzo motivo è inammissibile.
In disparte dalla evidente carenza di autosufficienza del motivo che non illustra le ragioni della doglianza che sarebbe stata pretermessa, va ricordato in premessa che "La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile "ratione temporis", si coglie nel senso che, mentre nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della "domanda" di appello), nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un'eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia" (Cass. n. 1539 del 22/01/2018).
Nel caso di specie non ricorre alcuna omessa pronuncia poichè la domanda di revisione dell'assegno di mantenimento è stata esaminata e respinta, implicitamente disattendendo anche il motivo relativo alla rilevanza o meno del mancato espletamento dell'interrogatorio formale (Cfr. Cass. n. 20718 del 13/08/2018, n. 29191 del 06/12/2017), che atteneva alla valutazione del compendio probatorio.
4.1. Con il quarto motivo, sempre afferente al rigetto della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto alla figlia Ca., con specifico riferimento alla dichiarazione di rinuncia formulata da questa, si denuncia: a) la violazione o falsa applicazione dell'art. 148 cod. civ., art. 9 legge div., art. 2697 cod. civ., art. 337 septies cod. civ.; b) la nullità del procedimento o della sentenza per violazione degli artt. 90, 100 e 112 cod. proc. civ..
Il ricorrente, dopo aver ricordato che la figlia per il tramite del difensore in primo grado aveva depositato una dichiarazione di rinuncia al mantenimento, ritenuta ininfluente dal Tribunale perchè afferente a diritti indisponibili, lamenta che la Corte di appello, sullo specifico motivo di appello, si sia pronunciata procedendo ad un'interpretazione della volontà della figlia volta a valorizzare la presunzione di un'esigenza di tutela, comunque emersa dalla sua dichiarazione, invece di pronunciarsi sulla questione dell'indisponibilità o meno del diritto al mantenimento della figlia maggiorenne - a suo parere - soggetto al principio della domanda.
Inoltre sottolinea che la dichiarazione di rinuncia, unitamente alla mancata presentazione all'interrogatorio formale, avrebbe potuto condurre a diversa valutazione e che nessuna efficacia avrebbe dovuto attribuirsi alle difese articolate della madre, venendo meno la sua legittimazione concorrente in presenza di una diversa volontà manifestata dalla figlia.
4.2. Il motivo è infondato.
Richiamato quanto già in precedenza affermato (v. sub 3.2.) in merito alla questione dell'interrogatorio formale, è opportuno considerare - in relazione alla dichiarazione integrante la "c.d. rinuncia", trasmessa dalla figlia tramite il legale ed alla questione della legittimazione della madre - che "L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, "iure proprio" (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame una ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), in assenza di un titolo, come di una disposizione normativa che lo consentano, la eventuale rinuncia del figlio al mantenimento, anche a prescindere dalla sua invalidità, dovuta alla indisponibilità del relativo diritto, che può essere disconosciuto solo in sede di procedura ex art. 710 cod. proc. civ., non potrebbe in nessun caso spiegare effetto sulla posizione giuridico - soggettiva del genitore affidatario quale autonomo destinatario dell'assegno" (Cass. n. 1353 del 18/02/1999; cfr. in termini, Cass. n. 11648 dell'11/7/2012, non massimata).
La Corte di appello ha fatto applicazione di detto principio in quanto si è limitata a valutare il contenuto della dichiarazione escludendo che emergessero circostanze di fatto significative di una effettiva raggiunta autosufficienza della figlia, senza attribuirle il valore di rinuncia e la decisione è immune da vizi.
5.1. Con il quinto motivo, afferente al rigetto della richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare, si denuncia: a) la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; b) la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 9 della legge div. e dell'art. 337 sexies cod. civ.; c) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il ricorrente, dopo avere ricordato di avere svolto specifico motivo di appello in merito alla disattesa domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, lamenta che la Corte di appello non abbia pronunciato sulla domanda e, conseguentemente, non abbia nemmeno tenuto conto dei fatti addotti a sostegno della stessa idonei, a suo parere, a giustificare la revoca.
5.2. Il motivo è infondato.
La Corte di appello si è pronunciata: ha, infatti, respinto il reclamo sulla considerazione della accertata residenza della figlia a (*), dato fattuale che non appare smentito ne inficiato dalle circostanze addotte dal ricorrente circa la sua disponibilità a rendere accessibile l'abitazione alla figlia, indipendentemente da un formale provvedimento, le condizioni di degrado dell'immobile e la circostanza - in tesi del ricorrente - che per un periodo la figlia abbia lavorato fuori dal paese di residenza.
6.1. Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all'omessa pronuncia in merito al reclamo afferente il contenuto dei provvedimenti adottati in primo e secondo grado nei diversi procedimenti che hanno caratterizzato il divorzio, nei quali - a parere del ricorrente - le medesime circostanze di fatto (l'età, la sperimentazione di attività lavorative, la capacità e voglia di lavorare) avevano condotto a conclusioni opposte, essendo stato escluso l'obbligo di mantenimento per il figlio F. e mantenuto per la figlia Ca..
6.2. Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, mancando all'onere di autosufficienza sullo stesso gravante, propone un raffronto tra sentenze e provvedimenti, anche emessi in procedimenti differenti senza nemmeno trascrivere le motivazioni a corredo delle conclusive statuizioni - a suo parere - confliggenti e che sarebbero state necessari per poter apprezzare la doglianza e coglierne la pertinenza con l'oggetto del presente giudizio.
7. In conclusione il ricorso va rigettato.
Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018