Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22749 - pubb. 11/01/2019
Factoring: determinatezza dell'oggetto della cessione in massa di crediti futuri
Cassazione civile, sez. III, 27 Novembre 2018, n. 30611. Pres. Uliana Armano. Est. Francesca Fiecconi.
Contratto di “factoring” con cessione in massa di crediti futuri - Art. 3 l. n.52 del 1991 - Determinatezza dell’oggetto - Presupposti - Necessità che i crediti futuri sorgano nel biennio di durata del contratto - Esclusione - Fattispecie
In tema di "factoring", ai fini della determinatezza dell'oggetto della cessione in massa di crediti futuri, regolata dall'art. 3 l. n. 52 del 1991, occorre che sia indicato il debitore ceduto in ordine a crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi, ma non è necessario anche che i crediti sorgano nel biennio di durata del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato il diritto del "factor" di ricevere dal debitore ceduto il pagamento di crediti futuri, oggetto di cessione in massa, collegati al rinnovo, avvenuto entro il biennio di efficacia contrattuale, del contratto di fornitura sottostante al contratto di "factoring", sebbene sorti dopo il decorso del biennio medesimo. (massima ufficiale)
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