Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22709 - pubb. 19/11/2019
Servitù di passaggio costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione
Cassazione civile, sez. VI, 07 Ottobre 2019, n. 24966. Pres. D'Ascola. Est. Fortunato.
Servitù di passaggio ex art. 1054 c. c. - Costituita per negozio - Natura coattiva - Presunzione relativa - Sussistenza - Conseguenze
Per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce al proprietario del fondo rimasto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o di divisione il diritto di ottenere coattivamente dall'altro contraente il passaggio senza corrispondere alcuna indennità, deve presumersi che la servitù di passaggio costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, con conseguente applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 1055 c.c., salvo che dal negozio costitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie. (massima ufficiale)
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