Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22616 - pubb. 01/11/2019

Espropriazione presso terzi e modalità di proposizione dell'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 02 Luglio 2019, n. 17663. Pres. De Stefano. Rel. D’Arrigo.


Espropriazione presso terzi regolata dalla l. n. 228 del 2012 e successive modifiche – Modalità di proposizione dell'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c. – Ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c. – Necessità – Fondamento



Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e da quelle successive, l'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c., concernenti, rispettivamente, l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva. (massima ufficiale)


 


Svolgimento del processo

S.W. procedeva esecutivamente per la riscossione di un credito di lavoro nei confronti della (*) s.r.l., successivamente fallita, sottoponendo a pignoramento ex art. 543 c.p.c. le somme alla stessa dovuta dalla D.E. Ricevimenti s.r.l., da A.B. e da G.A.. Nella procedura esecutiva intervenivano altresì P.D., A.C., *.

I terzi pignorati rendevano dichiarazione negativa a mezzo di PEC e di lettera raccomandata. Nondimeno, il giudice dell'esecuzione procedeva all'assegnazione delle somme pignorate con ordinanza del 4 agosto 2014.

Tale ordinanza veniva notificata ai terzi pignorati, unitamente a due atti di precetto, nei giorni (*).

La D.E. Ricevimenti s.r.l., A.B. e G.A. notificavano un atto di citazione in opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., sia all'ordinanza di assegnazione che agli atti di precetto. La causa veniva iscritta a ruolo in data 2 ottobre 2014.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Venezia dichiarava inammissibile l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione osservando che la stessa doveva essere proposta con ricorso nel rispetto dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.. Accoglieva, invece, parzialmente l'opposizione a precetto, rilevando che i creditori avevano intimato il pagamento anche delle spese processuali, sebbene distratte in favore dei loro difensori. Le ulteriori ragioni di opposizione a precetto venivano rigettate perchè assorbite dall'inammissibilità dell'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione.

Avverso tale decisione gli opponenti hanno proposto ricorso ex art. 111 Cost. articolato in due motivi, illustrato da successive memorie. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 547, 548, 549, 617 e 618-bis c.p.c..

In particolare, i ricorrenti sostengono che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato a ritenere che l'opposizione dovesse proporsi nelle forme del rito lavoro, ai sensi dell'art. 618-bis c.p.c., nonostante i crediti pignorati non avessero tale natura. Osservano, infatti, che nell'opposizione proposta dal terzo pignorato il rito applicabile deve essere determinato facendo riferimento alla natura del credito pignorato e non a quella del credito per cui si procede.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 475, 479, 617 e 618-bis c.p.c.. La censura concerne la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver qualificato come opposizione agli atti esecutivi quella proposta avverso gli atti di precetto notificati in forza dell'ordinanza di assegnazione, ha ritenuto che detta opposizione fosse tardiva in quanto proposta oltre la scadenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c..

I due motivi possono essere trattati congiuntamente. Infatti, entrambi concernono, sotto angolature solo parzialmente differenti, gli strumenti posti a tutela del terzo pignorato avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c..

2.1 Com'è noto, l'art. 548 c.p.c. - nella formulazione introdotta con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Istituzione del giudice unico di primo grado) - prevedeva che se il terzo pignorato non compariva all'udienza stabilita ai sensi dell'art. 543 c.p.c. o, comparendo, rifiutava di fare la dichiarazione, o se intorno alla stessa sorgevano contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvedeva all'istruzione della causa a norma del libro secondo del codice di rito. Tale previsione, peraltro, differiva da quella del ‘42 solo per l'eliminazione del riferimento all'ufficio del pretore, soppresso con il citato D.Lgs. n. 51 del 1998, e, di conseguenza, alla necessità di assegnare un termine perentorio per riassumere il giudizio davanti al tribunale, nel caso in cui la causa eccedesse i limiti della competenza pretorile.

Dunque, originariamente la legge non distingueva fra il caso dell'omessa dichiarazione e quello della dichiarazione reticente o comunque di contenuto contestato. In tutte le ipotesi, il creditore che voleva ottenere una pronuncia sull'esistenza e sulla consistenza del credito che egli aveva inteso pignorare, era tenuto ad introdurre il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato. Tale giudizio che si svolgeva ai sensi del libro secondo del codice di procedura civile, ossia nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, con il conseguente regime di acquisizione della prova e i relativi strumenti impugnatori. L'unica agevolazione di cui godeva colui che introduceva il giudizio di accertamento era costituita dalla circostanza che la condotta del terzo che, avendo omesso di rendere la dichiarazione innanzi al giudice dell'esecuzione, non l'avesse resa neppure nel corso del primo grado, poteva essere equiparata alla mancata risposta nel caso di interrogatorio formale (art. 548c.p.c., comma 2).

2.2 L'assetto normativo è stato profondamente innovato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, (Legge di stabilità 2013), che, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, ha soppresso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, quantomeno come giudizio incidentale al processo esecutivo da svolgersi nelle forme ordinarie, e ha differenziato il regime giuridico a seconda che il terzo non renda la dichiarazione oppure che il contenuto della stessa sia contestato. In particolare, nel primo caso non occorre che venga introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo: il suo silenzio - rafforzato dalla notificazione di un'ordinanza che fissa una nuova apposita udienza - è equiparato alla non contestazione dell'esistenza del credito pignorato. Perciò, sulla base della stessa il giudice dell'esecuzione può pronunciare senz'altro l'ordinanza di assegnazione, che "il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, (...) se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore".

Nell'ipotesi in cui, invece, sul contenuto della dichiarazione sorgano contestazioni, le stesse vengono risolte dal giudice dell'esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 549 c.p.c.; dunque senza alcuna necessità, neppure il questo caso, di introdurre un autonomo giudizio di accertamento. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed "è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617".

2.3 L'impianto del 2012 è rimasto sostanzialmente immutato, ma negli anni successivi agli artt. 548 e 549 c.p.c. sono stati apportati alcuni correttivi, necessari anche a superare i soggetti di legittimità costituzionale evidenziati già nelle prime letture critiche della nuova disciplina.

In particolare, il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha modificato l'art. 548 c.p.c. nella parte in cui prevedeva un diverso regime a seconda che il credito pignorato avesse natura di credito di lavoro oppure no, coerentemente alla modifica dell'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 547 c.p.c., che prevedevano che, quando il pignoramento riguardava i crediti di cui all'art. 545 c.p.c., commi 3 e 4, la dichiarazione dovesse rendersi in udienza, anzichè a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Il D.L. n. 132 del 2014 è entrato in vigore il 13 settembre 2014, ma le modifiche così disposte hanno trovato applicazione solo per i procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Poichè la Legge di Conversione 10 novembre 2014, n. 162, è entrata in vigore l'11 novembre 2004, le modifiche riguardano solamente i processi esecutivi iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2004.

2.4 Successivamente, il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato ulteriormente l'art. 548 c.p.c., circoscrivendo gli effetti della c.d. ficta confessio ai soli casi in cui "l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito".

Parallelamente, ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 549 c.p.c. non solo ai casi di dichiarazione contestata, ma anche a quelli in cui "a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito", a causa dell'incompleta allegazione del creditore. Ha, inoltre, previsto che il giudice dell'esecuzione possa procedere all'accertamento incidentale solamente su istanza di parte e debba, comunque, garantire il rispetto del contraddittorio fra le parti e con il terzo.

Il medesimo D.L. n. 83 del 2015 ha modificato pure l'art. 548 c.p.c., u.c., relativo allo strumento disposizione del terzo pignorato per impugnare l'ordinanza di assegnazione pronunciata sulla base della ficta confessio, eliminando il riferimento al "comma 1" dell'art. 617 c.p.c..

Il D.L. n. 83 del 2015 è entrato in vigore il 27 giugno 2015 e le disposizioni in esso contenute si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore.

3. Nel caso di specie, il pignoramento è stato notificato, secondo quanto indicato dai ricorrenti, il (*). Pertanto, essendo iniziato prima della data fissata dalla norma transitoria che assiste il D.L. n. 132 del 2014, le modifiche ivi previste non trovano applicazione.

L'ordinanza di assegnazione, che segna la chiusura del processo esecutivo, è stata pubblicata il 4 agosto 2014. Pertanto, non trovano applicazione neppure le novità introdotte dal D.L. n. 83 del 2015.

In conclusione, il caso di specie è governato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. nella versione introdotta dalla L. n. 228 del 2012.

4. Dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che la D.E. Ricevimenti s.r.l. rese dichiarazione negativa ("nulla è dovuto al vostro debitore") con PEC del (*).

In pari data, A.B. e G.A. inviarono congiuntamente una lettera raccomandata con la quale dichiaravano "di non avere debiti nei confronti del Vostro debitore (*) s.r.l., rendendo pertanto dichiarazione negativa".

Non veniva notificata "alcuna contestazione, alcun invito a partecipare a una successiva udienza, alcun verbale o alcuna istanza di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c." (pag. 4 della sentenza impugnata).

Nondimeno, in data 4 agosto 2014 veniva pubblicata un'ordinanza di assegnazione per la somma complessiva di Euro 45.797,00.

5. Alla luce di tale sequenza processuale, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione ha pronunciato l'ordinanza di assegnazione con errore percipiente circa il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi pignorati, cioè sbagliando nel ritenerle positive. Oppure ha accertato sommariamente la sussistenza del credito pignorato sulla base dei poteri riconosciutigli dall'art. 549 c.p.c., nella versione introdotta dalla L. n. 228 del 2012, che non richiedeva un'esplicita istanza di parte e neppure l'adozione di modalità atte a garantire il contraddittorio con i terzi pignorati.

Certamente non ricorre, invece, l'ipotesi dell'applicazione della ficta confessio prevista dall'art. 548 c.p.c., in quanto gli stessi ricorrenti prospettano di aver reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sebbene di contenuto negativo, e non emerge da elemento da cui possa argomentarsi che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto il contrario.

6. Ciò posto, il rimedio che i terzi pignorati avrebbero potuto esperire, a tutela dei loro interessi, avverso l'ordinanza del 4 agosto 2014 era costituito, in entrambe le ipotesi, dal ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2.

6.1 Infatti, l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta. Il rimedio impugnatorio dell'appello, invece, deve ritenersi circoscritto al caso in cui il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 - 01).

In particolare, trattandosi di un'opposizione proposta avverso un atto del processo esecutivo, la stessa va proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c..

6.2 Altrettanto deve dirsi pure qualora si ritenesse che, con l'ordinanza in questione, il giudice dell'esecuzione abbia inteso sommariamente accertare - d'ufficio e senza sollecitare l'instaurazione del contraddittorio, così come consentito dall'art. 549 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis l'esistenza del credito denegato dai terzi.

Come già riferito, l'art. 549 c.p.c. prevede che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione provvede nel caso sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo pignorato "è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617". La disposizione, introdotta in questi termini dalla L. n. 228 del 2012, è rimasta invariata pur dopo la novella del D.L. n. 83 del 2015.

In particolare, la norma non specifica a quale dei due commi dell'art. 617 c.p.c. debba farsi riferimento. Se il primo, a mente del quale le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione; oppure il comma 2, che invece dispone che le opposizioni che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione.

La questione è oggi comune all'art. 548 c.p.c., u.c., nel quale, dopo la soppressione delle parole "comma 1" disposta dal D.L. n. 83 del 2015, si prevede che il terzo possa impugnare l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma dello articolo "nelle forme e nei termini di cui all'art. 617".

L'ambiguo riferimento all'art. 617 c.p.c. nella sua interezza può essere risolto, quantomeno relativamente al caso previsto dall'art. 548 c.p.c., accentuando l'intenzione del legislatore, quale traspare in modo pressochè univoco dalla circostanza che il riferimento al comma 1 è stato soppresso.

Può quindi affermarsi che l'opposizione prevista dagli artt. 548 e 549 c.p.c. debba sempre proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Alle medesime conclusioni conduce pure un'interpretazione sistematica delle norme in commento.

I ricorrenti osservano che il terzo pignorato fino al momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (art. 548 c.p.c.) o di accertamento sommario del suo obbligo (art. 549 c.p.c.) non è parte del processo esecutivo e che, nel caso regolato dall'art. 548 c.p.c., l'ordinanza di assegnazione costituisce il titolo esecutivo formato nei suoi confronti. Analoghe considerazioni valgono anche nell'ipotesi di cui all'art. 549 c.p.c., poichè l'accertamento sommario dell'esistenza del suo obbligo è spesso contenuto nella stessa ordinanza di assegnazione. Di conseguenza, il terzo di troverebbe a proporre una sorta di "opposizione al titolo esecutivo", cioè pre-esecutiva, che - a mente dell'art. 617 c.p.c., comma 1, si propone con atto di citazione.

Sennonchè, valgono in contrario le seguenti considerazioni:

1) la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione determina l'automatica acquisizione in capo al terzo pignorato della veste di parte del processo esecutivo; perciò, nel momento in cui propone l'opposizione, egli si pone già nell'ambito di applicazione dell'art. 617 c.p.c., comma 2;

2) la giurisprudenza di questa Corte è salda nel ritenere che l'impugnazione avverso il titolo esecutivo si deve proporre con gli strumenti tipici del titolo medesimo, sicchè, trattandosi di un provvedimento del giudice dell'esecuzione, il rimedio specifico è rappresentato dal ricorso proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2;

3) sarebbe distonico rispetto al sistema generale delle impugnazioni esecutive affermare che il rimedio avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione venga adottato da un diverso giudice;

4) l'applicazione dello strumento oppositivo bifasico (di cui all'art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 617 c.p.c., comma 2) risponde anche esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario (Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 - 01).

6.3 Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto:

"Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive, l'impugnazione prevista dall'art. 548 c.p.c., comma 2, e dall'art. 549 c.p.c., concernenti rispettivamente l'ordinanza pronunciata in caso mancata dichiarazione del terzo e quella con cui giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c., comma 2".

7. Tale principio è, in sostanza, correttamente applicato dalla sentenza impugnata. La decisione, infatti, si basa sulla considerazione che l'opposizione avverso l'ordinanza d'assegnazione dovesse proporsi mediante ricorso al giudice dell'esecuzione, anzichè con atto di citazione.

Ciò posto, avendo invece gli opponenti introdotto il giudizio con citazione, il Tribunale si è fatto carico di verificare la possibilità di convertire l'atto nullo in quello valido, facendo applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, quando un giudizio che deve essere introdotto con ricorso viene invece introdotto con citazione, quest'ultima produce gli effetti del ricorso dal giorno in cui l'attore si costituisce, depositando l'atto in cancelleria.

In questa prospettiva, il Tribunale ha rilevato che l'ordinanza era stata notificata ai terzi, unitamente a due atti di precetto, nei giorni (*) e che la costituzione degli attori-opponenti era invece avvenuta il 2 aprile 2014, quindi oltre la scadenza del ventesimo giorno (anche calcolandone il decorso dalla seconda delle due notificazioni).

Le censure in esame, pertanto, devono essere rigettate.

8. E' pur vero che la motivazione della sentenza impugnata contiene un errore di diritto, sul quale si incentrano parte delle doglianze dei ricorrenti.

Il Tribunale, infatti, fa riferimento all'art. 618-bis c.p.c. (pag. 8), che regola il procedimento delle opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi per le materie del lavoro e della previdenza ed assistenza.

Il richiamo di tale norma è certamente inappropriato.

Del resto, è lo stesso Tribunale che, in altra parte della propria decisione, testualmente afferma che l'art. 618-bis c.p.c. trova applicazione solamente nel caso in cui "ad essere pignorati siano crediti da lavoro dipendente o da pensione e non anche nell'ipotesi in cui il credito portato dal titolo azionato in sede esecutiva sia un credito da lavoro"; e che "nel caso in esame, i crediti portati dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi in favore dei creditori procedente e intervenuti, sono crediti che trovano la loro fonte in un rapporto di lavoro dipendente, ma i crediti oggetti di pignoramento non sono crediti da lavoro".

Orbene, nel caso in esame a dolersi del contenuto dell'ordinanza di assegnazione sono stati i terzi pignorati e non il debitore esecutato. La doglianza, in particolare, riguardava l'erronea percezione del contenuto negativo della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 547 c.p.c., avente ad oggetto, secondo l'allegazione del creditore pignorante e di quelli intervenuti, crediti di natura ordinaria e non nascenti da rapporti di lavoro.

Conseguentemente, il giudizio opposizione sarebbe stato soggetto, nella fase di merito, al rito ordinario, anzichè a quello del lavoro.

Tali imprecisioni, tuttavia, non alterano l'esito della decisione, in quanto, a prescindere dall'erronea individuazione del rito applicabile per la fase di merito a cognizione piena, resta fermo il fatto che l'opposizione avrebbe dovuto avere necessariamente struttura bifasica e si sarebbe dovuta proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, con ricorso al giudice dell'esecuzione.

Pertanto, la decisione impugnata deve essere confermata, previa correzione della motivazione nel senso sopra indicato, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 4.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto le parti intimate non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

Sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da quella proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019.