Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22304 - pubb. 12/09/2019
Quando la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio
Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018, n. 23482. Est. Tatangelo.
Espropriazione iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell'esecutato - Distribuzione del ricavato dalla vendita forzata - Provvisoria attribuzione al creditore fondiario - Importi eccedenti il credito riconosciuto nel riparto fallimentare - Legittimazione del curatore ad agire in ripetizione - Sussistenza
In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Credito fondiario
Creditore fondiario che non si avvalga delle facoltà di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale sui beni ipotecati - ∙ Creditore fondiario, privilegio processuale, par condicio e regole del concorso
- ∙ Natura provvisoria della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata
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