Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22285 - pubb. 10/09/2019
Occupazione da parte dei singoli condomini dello spazio aereo sovrastante a cortili comuni
Cassazione civile, sez. II, 21 Marzo 2016, n. 5551. Est. Lina Matera.
Cortili comuni - Funzione - Spazio aereo ad essi sovrastante - Occupazione da parte dei singoli condomini con costruzioni aggettanti - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni
In materia di condominio degli edifici, lo spazio aereo sovrastante a cortili comuni - la cui funzione è di fornire aria e luce alle unità abitative che vi prospettano - non può essere occupato dai singoli condomini con costruzioni proprie in aggetto, non essendo consentito a terzi, anche se comproprietari insieme ad altri, ai sensi dell'art. 840, comma 3, c.c., l'utilizzazione, ancorché parziale, a proprio vantaggio della colonna d'aria sovrastante ad area comune, quando la destinazione naturale di questa ne risulti compromessa. (massima ufficiale)
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