Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22226 - pubb. 26/08/2019

Liquidazione coatta amministrativa e improponibilità o l’improseguibilità delle azioni

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Giugno 2017, n. 15066. Est. Lucia Tria.


Liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria - Azioni di condanna pecuniaria dei lavoratori dipendenti - Temporanea improcedibilità o improseguibilità - Azioni di accertamento e costitutive - Impugnativa di licenziamento e conseguenti azioni di condanna - Competenza funzionale del giudice del lavoro - Sussistenza



La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum". (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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