Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22135 - pubb. 11/01/2019
Fallimento post mortem
Cassazione civile, sez. I, 25 Maggio 1972, n. 1648. Est. Lipari.
Fallimento post mortem - Separazione del patrimonio del fallito - Prelazione dei creditori del defunto fallito - Trascrizioni o iscrizioni contro l'erede - Irrilevanza - Sequestro conservativo della quota ereditaria - Inopponibilità al fallimento
Il fallimento post mortem determina la separazione del patrimonio del de cuius da quello dell'erede, con la conseguente prelazione dei beni ereditari, ivi compresi gli immobili, a favore dei creditori del de cuius, prelazione la quale comporta la preferenza loro accordata nell'aggredire il patrimonio separato, nonostante l'esistenza di trascrizioni o iscrizioni anteriori al fallimento, prese contro l'erede. Pertanto, il sequestro conservativo che un creditore abbia ottenuto e trascritto sulla quota ereditaria spettante al debitore sulla successione di persona dichiarata fallita post mortem, e inopponibile al fallimento, ancorché effettuato prima della dichiarazione del fallimento del de cuius e della conseguente annotazione di cui all'art 88 della legge fallimentare. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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Fallimento post mortem
Fallimento post mortem - ∙ Fallimento post mortem e prelazione a favore dei creditori del de cuius
- ∙ Inopponibilità del sequestro trascritto prima del fallimento del de cuius