Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21829 - pubb. 11/01/2019
Patto fiduciario e fallimento dell’appaltatore
Cassazione civile, sez. I, 17 Luglio 1974, n. 2132. Est. Pajardi.
Appalto misto a compravendita o a permuta - Riserva del venditore appaltante di cedere unità immobiliari solo dopo l'adempimento degli obblighi della controparte - Negozio fiduciario - Opponibilità al fallimento della controparte - Scopo e forma di garanzia contrattuale - Irrilevanza
Il negozio fiduciario, caratterizzato da un negozio esterno realmente voluto e pienamente efficace anche nei confronti dei terzi, collegato con un negozio interno di natura obbligatoria diretto a modificare il risultato finale del primo, e, di norma, opponibile al fallimento di una delle parti, anche se diretto a realizzare una Forma atipica di garanzia. Pertanto, quando in una compravendita immobiliare, o in un appalto misto a compravendita o a permuta, il venditore appaltante si sia riservato sul piano obbligatorio di cedere la proprietà di unita immobiliari solo dopo l'adempimento degli obblighi contrattuali della controparte, tale patto fiduciario resiste di fronte al fallimento dell'acquirente appaltatore, anche se realizza una Forma di garanzia contrattuale. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato