Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21732 - pubb. 11/01/2019
Fallimento del conduttore, subentro del curatore e obbligo di pagamento dei canoni
Cassazione civile, sez. III, 04 Gennaio 1967, n. 17. Est. Lania.
Locazione di immobili - Fallimento del conduttore - Mancato recesso - Assunzione da parte della massa dell'obbligazione dei canoni
In caso di fallimento del conduttore di un immobile, se e fino a quando il curatore non esercita il recesso, il contratto di locazione continua nei confronti del fallimento, il quale subentra nelle obbligazioni relative ed in particolare in quella del pagamento integrale dei canoni, secondo le modalità e nei termini pattuiti. Trattasi, invero, di un debito della massa, come corrispettivo della res locata, e non già di un debito del fallito. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙
Subentro e recesso del curatore
In attesa della decisione del curatore permane l'obbligo di pagamento dei canoni - ∙ Subentro del curatore nel rapporto locatizio
- ∙ Subentro del curatore, determinazione e pagamento dei canoni in prededuzione