Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21450 - pubb. 29/03/2019
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato: nell'ordinaria diligenza solo attività non gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici
Cassazione civile, sez. I, 30 Luglio 2018, n. 20146. Est. Falabella.
Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Dovere di diligenza imposto al danneggiato - Portata e limiti
Ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità dei danni attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, impone al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento; tuttavia, nell'ambito dell'ordinaria diligenza richiesta, sono ricomprese soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (massima ufficiale)
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