Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21076 - pubb. 16/01/2019
Mandato all'incasso e riscossione del credito successiva alla domanda di concordato preventivo
Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017, n. 22277. Est. Campese.
Concordato fallimentare - Mandato all’incasso rilasciato a creditore - Riscossione - Compensazione - Ammissibilità - Condizioni - Preesistenza dei crediti reciproci - Insussistenza - Conseguenze
In caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fall. (richiamato dall'art. 169 l.fall.), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale; essa, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca, anche di fatto, un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione. Tuttavia, qualora la banca abbia trattenuto le somme riscosse invocando la compensazione, e non le abbia perciò rese alla procedura, l’istituto di credito potrà essere ammesso al passivo solo limitatamente alle somme di cui risulti ancora creditore all’esito della compensazione. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Mandato all'incasso
- ∙ Compensazione
- ∙ Patto di compensazione e mandato all'incasso
- ∙ Compensazione ex art. 56 l.f. tra crediti anteriori
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