Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20890 - pubb. 06/12/2018
Impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità
Cassazione civile, sez. I, 22 Agosto 2018, n. 20940. Est. Di Marzio.
Filiazione naturale - Riconoscimento - Figli premorti - Clausole limitatrici - Impugnazione (provvedimenti in pendenza del giudizio) - Condizioni - Azione ex art. 263 c.c. - Nomina di un curatore speciale diverso per ciascun minore - Insussistenza - Fondamento - Limiti
In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, qualora l'azione riguardi più minori, non è sempre necessario nominare curatori speciali diversi per ciascuno di essi; tale obbligo sussiste, infatti, nel solo caso in cui si verifichi tra i figli un conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi che non ricorre, tuttavia, per il solo fatto che i minori siano parti di un giudizio in posizioni processuali non contrapposte. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Paolo - rel. est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
la cittadina vietnamita T.T.H. conveniva in giudizio il marito, G.G., innanzi al Tribunale di Trapani, proponendo, ai sensi dell'art. 263 c.c., impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di paternità operato dall'uomo in favore di due figli della donna. La madre affermava che il marito risultava affetto da impotentia generandi, come egli aveva riconosciuto innanzi ad un Pubblico Ufficiale, e pertanto non poteva essere il padre dei suoi figli. G.G. si costituiva ed aderiva alla prospettazione della moglie secondo cui egli non era il padre dei minori, nati negli anni 2000 e 2011, ma per ragioni diverse da quelle da lei invocate.
In realtà non erano suoi figli perchè la moglie aveva avuto una pluralità di compagni. Si costituiva in giudizio anche il nominato curatore speciale dei minori.
Nel corso della trattazione della causa G.G. decedeva, ed il giudizio era riassunto dal suo erede testamentario, T.O..
Era anche disposta consulenza ematologica sui minori, che però non era espletata per omessa partecipazione dei minorenni alle operazioni peritali.
Il Tribunale di Trapani, ritenuta non raggiunta la prova del fondamento della domanda, rigettava l'impugnativa del riconoscimento dei figli.
T.O. contestava la decisione innanzi alla Corte d'Appello di Palermo criticando che la prova del difetto di veridicità del riconoscimento sarebbe stata in realtà fornita, in considerazione di una pluralità di elementi: il rifiuto dei minori di sottoporsi agli esami genetici, l'ammissione in giudizio di non essere il padre dei minori, effettuata da G.G. in persona; la dichiarazione a Pubblico Ufficiale, rilasciata dal preteso padre, secondo cui egli risultava affetto da impotentia generandi; l'omessa contestazione del difetto di paternità da parte dello stesso curatore speciale dei minori.
La Corte territoriale, con sintetica decisione, osservava che la paternità è uno status, e non può essere oggetto di confessione o non contestazione. Neppure poteva amplificarsi il rilievo delle dichiarazioni rilasciate da G.G. a Pubblico Ufficiale, perchè il relativo verbale non investe la veridicità di simili dichiarazioni. La Corte di merito ha poi osservato che, dell'affermato rifiuto dei minori di sottoporsi alle prove ematologiche, non vi era prova in atti. In conseguenza, rigettava l'impugnazione della veridicità del riconoscimento.
Avverso la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Palermo ha proposto impugnazione per cassazione T.G., affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste con controricorso il curatore speciale dei minori. La madre di questi ultimi non si è costituita.
Motivi della decisione
1.1. - Il ricorrente, mediante il primo motivo d'impugnazione, proponendo la propria censura ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto e sottovalutato il rilievo del rifiuto dei minori di sottoporsi alle prove ematologiche, mentre in materia di filiazione la Ctu "ha carattere percipiente e, dunque, ha funzione di mezzo di prova" (ric. p. 5) decisivo.
1.2. - Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, proponendo la propria critica ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 78 c.p.c. e art. 320 c.c., per avere la Corte d'Appello trascurato di rilevare che in un giudizio di cui siano parti più minori deve evitarsi "che vi sia un unico soggetto incaricato di occuparsi di situazioni potenzialmente confliggenti", e pertanto censura la Corte territoriale per non aver nominato "tanti curatori speciali per quanti sono i soggetti minori" (ric. p. 7).
2.1. - Il ricorrente contesta, con il primo motivo di ricorso, che la Corte d'Appello ha mal valutato le prove raccolte in corso di causa. Il giudizio di impugnazione per difetto di veridicità, infatti, era stato introdotto dalla madre, che aveva pure conseguito la piena adesione (anche se invocando diversa causa) dello stesso preteso padre, il quale aveva operato, anni prima, il riconoscimento dei minori. Inoltre, la Corte palermitana aveva trascurato pure il rilievo della relazione genetica redatta dalla soc. Genoma Srl., la quale aveva attestato l'incompatibilità genetica tra il preteso padre ed i figli riconosciuti. In particolare, poi, la Corte territoriale aveva mancato di assegnare il giusto rilievo al comportamento significativo dei minori, i quali si erano rifiutati di sottoporsi ai test ematologici, necessari per accertare la loro compatibilità genetica con G.G., che li aveva riconosciuti come figli.
Il ricorrente prospetta, pur invocando il vizio di violazione di legge, l'erroneità del giudizio della Corte d'Appello nella valutazione del materiale probatorio acquisito in corso di causa. In realtà la Corte territoriale, nella sua pur laconica decisione, ha affrontato le problematiche sollevate in questa sede dal ricorrente, ed a tutte ha assicurato replica, proponendo argomenti che non sono stati fatti oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente.
La Corte territoriale ha osservato, in riferimento all'adesione di G.G. all'azione di impugnazione proposta dalla moglie, e della non opposizione alla pronuncia richiesta da parte del curatore dei minori, che la paternità "è uno status che attiene a diritti indisponibili e che, pertanto, non può essere oggetto di confessione o di non contestazione" (sent. C. d'A., p. 2). Neppure poteva amplificarsi, ha osservato la Corte palermitana, il rilievo delle dichiarazioni rilasciate da G.G. a Pubblico Ufficiale, perchè il relativo verbale, "ai sensi dell'art. 2700 c.c., non investe la veridicità delle dichiarazioni medesime" (sent. C. d'A., ibidem). La Corte di merito ha concentrato quindi l'attenzione sull'affermato rifiuto dei minori di sottoporsi alle prove ematologiche, ed ha osservato che di un simile rifiuto non vi era prova in atti, non trovando attendibile smentita l'affermazione della sentenza di primo grado secondo cui i minori risultavano irreperibili. Tutti questi argomenti non vengono contrastati mediante contestazioni specifiche dal ricorrente, che domanda piuttosto un riesame nel merito del materiale probatorio raccolto nei gradi di merito, non consentito in sede di giudizio di legittimità.
Il motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
2.2. - Il ricorrente contesta con il secondo motivo di ricorso, invocando la violazione di legge, che la Corte d'Appello non ha provveduto a nominare curatori speciali diversi per i due figli minori, essendo configurabile un potenziale conflitto di interessi tra loro. Invero il ricorrente non esplica da quale disposizione dovrebbe desumersi che, qualora siano parti del giudizio più soggetti di età minore, sarebbe necessario nominare a ciascuno di essi un diverso curatore speciale; non dispongono in tal senso, invero, nè l'art. 320 c.c., nè l'art. 78 c.p.c., indicati dal ricorrente. L'argomento risulta, inoltre, mal proposto. Il ricorrente rileva che alla nomina di un curatore speciale distinto per ciascuno di due fratelli di età minore, coinvolti in un procedimento giudiziario, dovrebbe procedersi in presenza di un conflitto di interessi tra loro non necessariamente reale, ma anche solo potenziale. Questo orientamento, invero, risulta condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità. Deve però evidenziarsi che il ricorrente non ha indicato quali valutazioni inducano a ritenere che potesse, anche in via soltanto astratta ed ipotetica, verificarsi un conflitto di interesse tra i due fratelli nel caso di specie, in quanto non sussiste un conflitto di interessi in re ipsa, per il sol fatto che due soggetti di età minore siano parti di un giudizio, in posizioni processuali non contrapposte. A tanto deve aggiungersi che l'art. 78 c.p.c., prevede la nomina del curatore speciale "quando vi è un conflitto di interessi", tra rappresentante e rappresentato di età minore (anche solo "potenziale", cfr. Cass. sez. 1, sent., 2.2.2016, n. 1957) e non tra persone minorenni processualmente consorti.
Il motivo di ricorso deve, in conseguenza, essere respinto. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da T.O., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore di C.V., nella qualità di curatore speciale dei minori, e le liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 116 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2018.