Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20848 - pubb. 28/11/2018

La costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza

Cassazione civile, sez. II, 30 Ottobre 2018, n. 27636. Est. Abete.


Pertinenze - Soggetto legittimato a destinare durevolmente una cosa al servizio di un'altra - Requisiti - Proprietario di entrambe le cose - Necessità - Difetto - Rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra i due proprietari - Necessità



La costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza; in difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria. (massima ufficiale)


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