Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20678 - pubb. 26/10/2018
La liquidazione delle spese dell’esecuzione implica un accertamento strumentale alla distribuzione o assegnazione
Cassazione civile, sez. III, 05 Ottobre 2018, n. 24571. Est. Porreca.
Esecuzione forzata – Liquidazione delle spese – Strumentalità alla distribuzione esecutiva – Assenza di efficacia esecutiva del provvedimento di liquidazione – Irripetibilità in caso di procedura esecutiva infruttuosa
Il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, priva di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quanto e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe@caramiasantamato.it
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