Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20499 - pubb. 20/09/2018
I messaggi sui social destinati a gruppi chiusi devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Settembre 2018, n. 21965. Est. Carla Ponterio.
Chat pubbliche e private – Messaggi destinati ad un gruppo ristretto – Corrispondenza privata, chiusa e inviolabile
I messaggi che circolano attraverso le nuove "forme di comunicazione", ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale
[Nel caso di specie, la conversazione tra gli iscritti al sindacato era da essi stessi intesa e voluta come privata e riservata, uno sfogo in un ambiente ad accesso limitato, con esclusione della possibilità che quanto detto in quella sede potesse essere veicolato all'esterno (tanto che ciò è avvenuto per mano di un anonimo), il che porta ad escludere qualsiasi intento o idonea modalità di diffusione denigratoria.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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