Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20051 - pubb. 28/06/2018

Non ammesso al passivo il compenso del sindaco che non ha operato con diligenza e perizia

Cassazione civile, sez. I, 04 Maggio 2018, n. 10749. Est. Campese.


Fallimento di società per azioni – Ammissione al passivo – Da parte del sindaco per il pagamento del suo compenso – Rigetto per inadempimento degli obblighi sindacali – Opposizione – Prova dell’adempimento



Il membro del collegio sindacale che si opponga alla mancata ammissione al passivo fallimentare del suo compenso a causa del grave inadempimento agli obblighi fondamentali su di lui incombenti, deve provare i fatti costitutivi posti a fondamento dell’invocata pretesa, e cioè di avere agito con diligenza e perizia. [Nella fattispecie, la corte ha rinviato al tribunale per un nuovo esame dell’opposizione ex art.98 L.F. in quanto il giudice di prime cure non aveva indicato gli elementi concreti sulla base dei quali aveva ritenuto che la società avesse un patrimonio netto negativo e che i crediti appostati in bilancio avessero valori inappropriati.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

Dott. FICHERA Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

1. C.F. e G.L. - dichiarando di agire in proprio e quali associati e legali rappresentanti dello studio associato dottori commercialisti di C.F., F.F., C.M., G.L. ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti dalla curatela del Fallimento della (*) s.p.a. in liquidazione, avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 19/28 febbraio 2013, comunicato il 28 febbraio 2013, reiettivo dell'opposizione dai medesimi proposta contro la loro mancata ammissione al passivo della suddetta procedura concorsuale, in via privilegiata, per le complessive somme ivi rispettivamente indicate, relative ai compensi invocati per aver rivestito la carica di sindaci effettivi di quella società dal 7 settembre 2000 al 28 giugno 2001, giusta nomina prefettizia. Entrambe le parti hanno altresì depositato memorie ex art. 380 - bis c.p.c., comma 1.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, il tribunale partenopeo, premessa l'applicabilità, nella specie, dell'art. 1460 c.c., ritenne che, a fronte delle circostanziate contestazioni della curatela circa l'inadempimento di quei sindaci agli obblighi fondamentali, in materia di società per azioni, sanciti dagli artt. 2447, 2485 e 2486 c.c., gli stessi, lungi dal controdedurre compiutamente con fatti e circostanze specifiche, necessari a confutare la contraria eccezione di grave inadempimento ed a provare il preteso diritto al pagamento del compenso per l'attività prestata, si erano limitati a sostenere di averla svolta per soli trecento giorni, e che sarebbe stato impossibile per loro accertare, in un tempo inferiore a dieci mesi, che il precedente collegio sindacale, il revisore contabile ed i periti estimatori fossero incorsi in errore, e, quindi, accorgersi della necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c.. Non coglieva nel segno, inoltre, ad avviso di quel tribunale, "la considerazione in base alla quale, all'accettazione dell'incarico, non era da ritenersi vera la circostanza che la società avesse un patrimonio netto negativo in quanto dai bilanci approvati dalla società il patrimonio era positivo, dovendosi ritenere la effettiva consistenza dei crediti appostati in bilancio (poi successivamente svalutati)", sicchè, in assenza di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della invocata pretesa, e cioè di aver agito con diligenza e perizia, l'opposizione doveva essere rigettata.

2. Il primo motivo di ricorso, rubricato "Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, nonchè violazione degli artt. 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3, 4 e 5)", censura il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, ex art. 1460 c.c., imperniata su un fatto specifico e contrario al dimostrato adempimento dei ricorrenti. Si assume, in particolare, che presupposto fondante del rigetto era stato che, contrariamente a quanto emerso in giudizio dai bilanci regolarmente approvati negli esercizi precedenti (ed asseverati dai sindaci e dalla società di revisione che avevano operato in quei periodi), il tribunale aveva immotivatamente affermato che la società aveva un patrimonio netto negativo.

2.1. Il secondo motivo, recante "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233, 2402, 2403, 2403-bis e 2407 c.c., ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità del decreto (art. 360, n. 3, 4 e 5)", lamenta che, il tribunale partenopeo, benchè avesse ritenuto dimostrata la loro attività professionale, aveva respinto la domanda giudicando comunque fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte a dispetto delle risultanze del contraddittorio tra le parti e documentali.

3. Va immediatamente disattesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla curatela controricorrente sull'assunto che, essendo questo stato proposto dai Dott.ri C.F. e G.L. in proprio e quali associati e legali rappresentanti dello studio associato dottori commercialisti di C.F., F.F., C.M., G.L., "era evidente l'incertezza sulla identificazione della persona del ricorrente in contrasto con i principi stabiliti sull'identificazione delle parti ex art. 366 c.p.c." (cfr. pag. 5 del controricorso).

3.1. In proposito, è sufficiente ricordare che, come chiarito da questa Corte, i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, per ciò solo, all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (cfr. Cass. n. 1405 del 1989; Cass. n. 13142 del 2003), sicchè non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (cfr. Cass. n. 6994 del 2007). Pertanto, all'espressione contenuta nell'intestazione del ricorso, secondo cui i Dott.ri C. e G. dichiarano di agire in proprio e nella qualità ivi indicata, deve attribuirsi un valore meramente descrittivo senza alcuna incidenza sulla legittimazione attiva dei singoli professionisti.

4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che, malgrado il ricorso sia stato redatto, quanto all'esposizione sommaria dei fatti di causa, mediante la praticamente integrale riproduzione di una serie di atti (l'opposizione L.Fall. ex art. 98 e la corrispondente comparsa di costituzione depositata dalla curatela; sia il verbale di prima udienza con le repliche degli opponenti, sia le note finali; il decreto di rigetto della suddetta opposizione), così traducendosi, in realtà, in un'esposizione dei fatti non proprio sommaria, è comunque possibile procedere al suo esame rivelandosi, invero, sufficientemente agevole ricavarne, con chiarezza, dal suo contesto, i fatti concretamente rilevanti, così da comprendere le censure sollevate in questa sede con i motivi descritti in precedenza.

5. Questi ultimi, peraltro, possono essere esaminati congiuntamente perchè palesemente connessi, investendo il medesimo capo del decreto impugnato. Fin da ora, inoltre, va evidenziato che, circa i prospettati vizi motivazionali, deve, nella specie, trovare applicazione l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui utilizzabile ratione temporis, posto che il decreto impugnato risulta essere stato depositato il 28 febbraio 2013), che esclude la sindacabilità, in sede di legittimità, della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. La novella, invero, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. La riformulazione della norma suddetta deve essere, quindi, interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017).

6. Rileva, allora, il Collegio che entrambi i motivi formulati non criticano l'applicabilità dell'art. 1460 cod. civ. alla fattispecie in esame, come ritenuto nel decreto impugnato, ma investono, sostanzialmente, le affermazioni, ivi rinvenibili, secondo cui, a fronte delle circostanziate contestazioni della curatela circa l'inadempimento di quei sindaci agli obblighi fondamentali, in materia di società per azioni, sanciti dagli artt. 2447, 2485 e 2486 c.c., gli stessi, lungi dal controdedurre compiutamente con fatti e circostanze specifiche, necessarie a confutare la contraria eccezione di grave inadempimento ed a provare il preteso diritto al pagamento del compenso per l'attività prestata, si erano limitati a sostenere di averla svolta per soli trecento giorni, e che sarebbe stato impossibile per loro accertare, in un tempo inferiore a dieci mesi, che il precedente collegio sindacale, il revisore contabile ed i periti estimatori fossero incorsi in errore, e, quindi, accorgersi della necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c.. Si contesta, inoltre, l'avviso del tribunale secondo cui non coglieva nel segno "la considerazione in base alla quale, all'accettazione dell'incarico, non era da ritenersi vera la circostanza che la società avesse un patrimonio netto negativo in quanto dai bilanci approvati dalla società il patrimonio era positivo, dovendosi ritenere la effettiva consistenza dei crediti appostati in bilancio (poi successivamente svalutati)".

6.1. In estrema sintesi, è assolutamente chiaro, dalle argomentazioni che sorreggono i suddetti motivi, che i ricorrenti abbiano ascritto al tribunale di avere affermato, a loro dire del tutto immotivatamente, che, al momento dell'assunzione, da parte loro, nel settembre 2009, "in una fase di gravissima crisi economica" della (*) s.p.a., della carica di sindaci di quest'ultima, il patrimonio netto di detta società fosse "senz'altro già abbondantemente negativo" malgrado il contrario fosse emerso in giudizio dai bilanci regolarmente approvati negli esercizi precedenti. Questo, dunque, è il "fatto" (innegabilmente decisivo - avendo il tribunale fondato su di esso il rigetto dell'opposizione - e discusso tra le parti, come facilmente ricavabile dal contenuto degli atti di causa riportati nella parte espositiva del ricorso) in ordine al quale la motivazione del decreto impugnato viene censurata come omessa, altresì assumendosi la violazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., sul presupposto che la curatela non aveva fornito alcuna prova concreta della pretesa negatività del patrimonio netto sociale di cui si è detto, ricavandosi, invece, il contrario dalla documentazione prodotta dagli opponenti in quella sede.

6.2. Può, allora, immediatamente sgomberarsi il campo di indagine relativamente a quanto prospettato con il secondo motivo (il tribunale napoletano, benchè avesse ritenuto dimostrata la loro attività professionale, aveva respinto la domanda giudicando comunque fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela a dispetto delle risultanze del contraddittorio tra le parti e documentali), posto che gli assunti che lo sorreggono evidentemente confondono l'adempimento con l'esatto adempimento. Invero, lo svolgimento solo formale della carica di sindaco, senza procedere all'effettivo controllo sulla gestione societaria equivale, sostanzialmente, a non adempiere alla corrispondente funzione.

6.2.1. Su questo specifico aspetto, dunque, ad onta del vizio motivazionale e di violazione di legge formalmente prospettato, le argomentazioni che compendiano quel motivo sono volte, in realtà, a sollecitare una nuova, autonoma, inammissibile valutazione della condotta degli odierni ricorrenti, quali sindaci della (*) s.p.a. poi fallita, da parte di questa Corte.

7. A diversa conclusione deve giungersi, invece, per il primo motivo, quanto meno in relazione al profilo di vizio motivazionale ivi dedotto.

7.1. Invero, il decreto impugnato, dopo essersi diffuso sull'applicabilità, nella specie, dell'art. 1460 c.c., ha riportato le osservazioni della curatela secondo cui "...assunta la carica in un momento storico di gravissima crisi economica della società, il cui patrimonio netto era senz'altro già abbondantemente negativo, i sindaci avrebbero dovuto immediatamente rendersi conto della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2447 c.c., sia pure usando un minimo di diligenza;...la perdita integrale del capitale era agevolmente percepibile e sarebbe stata immediatamente rilevata se l'organo di controllo avesse svolto il proprio ruolo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;...l'organo di controllo, al fine di rispettare gli obblighi su di esso incombenti, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per l'adozione dei provvedimenti inderogabilmente richiesti dagli artt. 2447 e 2485 c.c., ed avrebbe dovuto controllare il rispetto, nell'attività gestoria, del vincolo sancito dall'art. 2486 c.c.... Ciò è stato fatto con un ritardo di ben dieci mesi (il collegio sindacale ha atteso fino a giugno del 2010 per evidenziare nella sua relazione al bilancio 2009 la necessità dell'adozione di provvedimenti ex art. 2447 c.c.) con la conseguenza che nessun compenso può essere attribuito ai sindaci gravemente inadempienti".

7.1.1. Ha poi ritenuto che il C. ed il G., lungi dal controdedurre compiutamente con fatti e circostanze specifiche, necessarie a confutare la contraria eccezione di grave inadempimento ed a provare il preteso diritto al pagamento del compenso per l'attività prestata, si erano limitati a sostenere di aver svolto quest'ultima per soli trecento giorni, e che sarebbe stato impossibile per loro accertare, in un tempo inferiore a dieci mesi, che il precedente collegio sindacale, il revisore contabile ed i periti estimatori fossero incorsi in errore, e, quindi, accorgersi della necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c.. Più specificamente, non coglieva nel segno, ad avviso di quel tribunale, "la considerazione in base alla quale, all'accettazione dell'incarico, non era da ritenersi vera la circostanza che la società avesse un patrimonio netto negativo in quanto dai bilanci approvati dalla società il patrimonio era positivo, dovendosi ritenere la effettiva consistenza dei crediti appostati in bilancio (poi successivamente svalutati)".

7.1.2. Ed è proprio quest'ultimo passaggio che, ad avviso del Collegio, incorre nel vizio motivazionale ascrittogli dai ricorrenti. In esso, infatti, manca qualsivoglia specifica indicazione degli elementi concreti da cui il tribunale aveva tratto la conclusione dell'esistenza, al momento dell'assunzione della carica da parte del C. e del G., di un patrimonio netto "già abbondantemente negativo" per la (*) s.p.a., ma, soprattutto, non si rinviene alcuna effettiva spiegazione in ordine: a) a quali fossero i crediti appostati in bilancio con valori ritenuti inappropriati (come sembra lasciare intendere il riferimento alla loro successiva svalutazione); b) al perchè di una tale ritenuta inadeguatezza; c) all'entità della dovuta svalutazione da cui sarebbe derivata, in conclusione, un'espressione in termini negativi di quello che, invece, formalmente risultava, dagli ultimi bilanci approvati di quella società prima dell'insediamento degli odierni ricorrenti, un patrimonio netto positivo.

7.1.3. In altre parole, con quella riportata giustificazione, il tribunale partenopeo ha utilizzato un'argomentazione che, se confrontata con quanto specificamente esposto dagli opponenti nel loro ricorso L.Fall., ex art. 98, nelle deduzioni di udienza del 4 ottobre 2012, nelle note depositate il 6 dicembre 2012 ed in quelle finali dell'8 febbraio 2013 (il cui rispettivo contenuto è stato, come si è detto, puntualmente riprodotto in questa sede), appare assolutamente generica, rivelandosi, così, la suddetta motivazione, che, innegabilmente, investiva un fatto controverso e decisivo, come solo apparente, così da dar luogo, sostanzialmente, ad un omesso esame dello stesso attesa l'obiettiva carenza del procedimento logico che aveva indotto il tribunale medesimo, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

6. Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti di cui si è detto, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame dell'opposizione L.Fall., ex art. 98, degli odierni ricorrenti e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame dell'opposizione L.Fall., ex art. 98, degli odierni ricorrenti e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2018.