Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20021 - pubb. 11/01/2018

La responsabilità dei sindaci dà luogo a un debito di valore

Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 1985, n. 1981. Est. Lipari.


Collegio sindacale - Responsabilità - Responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per fatti od omissioni di questi ultimi - Carattere risarcitorio per fatto illecito - Configurabilità - Conseguenza - Liquidazione del debito di valore - Svalutazione monetaria



La responsabilità dei sindaci di una società, che l'art. 2407 secondo comma cod. civ. prevede, in solido con gli amministratori e per fatti od omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe verificato se essi sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, integra una responsabilità risarcitoria per fatto illecito, e, quindi, un debito di valore, il quale deve essere liquidato tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della relativa decisione, mentre resta a tal fine irrilevante che il suddetto pregiudizio sia costituito da perdite pecuniarie. (massima ufficiale)