Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19881 - pubb. 05/06/2018
Assegno pagato a persona diversa dal beneficiario e prova di non imputabilità alla banca dell'inadempimento
Cassazione Sez. Un. Civili, 21 Maggio 2018, n. 12477. Est. Magda Cristiano.
Titoli di credito - Assegni - Errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - Inadempimento della banca - Prova di non imputabilità
Ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2°comma, c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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