Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19463 - pubb. 06/04/2018
Opposizione a precetto e fatto parzialmente estintivo del diritto di credito
Cassazione civile, sez. VI, 12 Dicembre 2017, n. 29786. Est. Scoditti.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Titolo esecutivo giudiziale - Fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo - Deducibilità - Limiti
In tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana - Presidente -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
omissis
che:
I.G. propose opposizione innanzi al Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Casarano avverso il precetto notificatogli ad istanza di Salvatore Resta per il pagamento di Euro 46.176,11 in virtù di sentenza della Corte di appello di Lecce. Espose la parte attrice di essere stata condannata con sentenza del Tribunale di Lecce al pagamento in favore del R. a titolo risarcitorio della somma di Euro 27.261,81 oltre rivalutazione ed interessi e di avere pagato la somma di Euro 45.291,70 con assegno in data 7 aprile 2003 contestualmente al precetto intimato per Euro 45.873,72 in pari data. Aggiunse che a seguito della sentenza della Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della suddetta sentenza, gli era stato intimato il precetto per Euro 74.093,14, somma comprensiva dell'importo già pagato, e di avere pertanto pagato la residua somma di Euro 27.588,00. Osservò quindi che gli era stato intimato il precetto da cui era stata decurtata la somma di Euro 27.588,00, ma non quella di Euro 45.291,70 corrisposta. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando l'opposto al risarcimento del danno per lite temeraria. Avverso detta sentenza propose appello il R.. Con sentenza di 17 marzo 2016 data la Corte d'appello di Lecce rigettò l'appello.
Osservò la corte territoriale che l'opponente aveva corrisposto le somme per cui era stato condannato in primo grado e che con riferimento al maggior importo indicato nella sentenza di appello aveva provveduto a corrispondere la differenza fra quanto già pagato e la maggior somma liquidata. Aggiunse che inammissibile era la doglianza relativa alla differenza non corrisposta di Euro 546,02 relativamente al primo precetto in quanto dedotta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. e, a proposito della condanna per lite temeraria, che "per un verso è evidente la palese infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente per sostenere la propria pretesa, secondo il brocardo latino "non intelligere quod omnes intelligunt", per altro verso appare inevitabile conseguenza di tale abnorme pretesa - fatta valere con un atto prodromico di un giudizio espropriativo - il danno ex se sofferto dall'intimato e liquidato congruamente dal primo giudice".
Ha proposto ricorso per cassazione R.S. sulla base di quattro motivi. Il relatore ha ravvisato di manifesta infondatezza del primo motivo e d'inammissibilità degli altri motivi del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E' stata presentata memoria.
che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112, 474 e 615 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il pagamento parziale del 7 aprile 2003 non era stato rilevato dalla controparte e che nell'opposizione a precetto fondato su titolo giudiziale erano irrilevanti i fatti estintivi e modificativi antecedenti la formazione del giudicato.
Il motivo è manifestamente infondato. Si duole il ricorrente che avverso il precetto intimato sulla base della sentenza di appello sia stato opposto un pagamento intervenuto prima della formazione del titolo esecutivo. Il principio in base al quale in sede di opposizione al precetto basato su titolo esecutivo giudiziale non possono dedursi fatti modificativi o estintivi antecedenti la formazione del titolo presuppone che il fatto modificativo o estintivo inerisca al rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del titolo giudiziale e che rinviene il proprio titolo nella vicenda oggetto del medesimo accertamento. Il diritto fatto valere, rispetto al quale viene opposto il fatto modificativo o estintivo, trova titolo nel rapporto sostanziale oggetto del titolo giudiziale, sicchè ogni fatto modificativo o estintivo ricade nel relativo accertamento, a meno che non si tratti di fatto modificativo o estintivo successivo alla formazione del titolo giudiziale, che è pertanto il solo fatto che può essere dedotto in sede di opposizione a precetto.
Il titolo esecutivo è però a sua volta fonte del diritto che viene azionato esecutivamente o la cui attuazione viene minacciata mediante l'atto di precetto. L'obbligo di cui si chiede l'adempimento trova titolo stavolta non nel rapporto sostanziale oggetto di accertamento mediante il titolo giudiziale, ma nello stesso titolo giudiziale esecutivo. I fatti estintivi o modificativi relativi al diritto esercitato mediante il titolo esecutivo non concernono quindi il rapporto sostanziale oggetto di accertamento giudiziale, ma riguardano il diverso e nuovo rapporto derivante dal titolo esecutivo giudiziale (da cui, una volta passata in giudicato, decorre un nuovo termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2945 c.c. e dalla cui pubblicazione decorrono gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1282 c.c.).
I fatti estintivi o modificativi relativi al rapporto derivato dal titolo esecutivo giudiziale di primo grado ben possono essere opposti in sede di esecuzione della sentenza di appello che abbia parzialmente riformato la sentenza del primo giudice in quanto relativi al rapporto derivato dal titolo esecutivo e non al rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del medesimo titolo. La decisione di secondo grado sostituisce con efficacia ex tunc quella di primo grado, essendo identici i fatti costitutivi accertati e mutando esclusivamente la quantificazione della pretesa. Nel caso di riforma parziale si ha la conferma delle statuizioni di primo grado le quali trovano ora fonte nella decisione successiva, avente i medesimi presupposti, ma con un mutamento solo quantitativo per effetto della modifica dell'entità del diritto effettivamente riconosciuto.
Va in conclusione affermato che "va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado".
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che l' I. era ancora debitore della somma di Euro 546,02. Aggiunge che non costituiva domanda nuova la richiesta di condanna dell'opponente al pagamento di una somma inferiore, come si afferma in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, e che quanto affermato dal giudice di appello non teneva conto che già nel giudizio di primo grado era stata richiesta CTU al fine di quantificare l'esatto ammontare del credito opposto. Lamenta quindi la violazione anche dell'art. 112 c.p.c..
Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo. In primo luogo la censura difetta di specificità in quanto non si comprende se il ricorrente lamenti la mancata considerazione di una domanda di accertamento del minor credito proposta già in primo grado o si limiti a censurare la sentenza di appello per il non aver considerato che la circostanza del minor debito poteva essere sollevata anche con una eccezione in senso lato e non postulava una domanda. In secondo luogo, ipotizzando che la doglianza abbia ad oggetto il carattere di eccezione in senso lato e non di domanda della questione relativa al debito residuo, va rammentato che benchè il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, è necessario che i fatti risultino documentati "ex actis" (Cass. Sez. U. 7 maggio 2013, n. 10531). Il ricorrente, in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha indicato in modo specifico la sede processuale in cui sarebbe documentata la circostanza suscettibile di rilievo d'ufficio, ma si è limitato ad affermare di avere fatto richiesta di consulenza tecnica.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, a proposito della condanna per lite temeraria, che il precetto era stato intimato sulla base di titolo giudiziale per un credito che doveva comunque ritenersi sussistente, quanto meno per il pagamento parziale, e che il giudice di appello ha prescisso dalla prova effettiva del danno patito.
Il motivo è inammissibile. Denuncia il ricorrente che il giudice di merito avrebbe statuito senza considerare la prova effettiva del danno. La censura non coglie la ratio decidendi perchè il giudice di merito ha considerato il profilo della prova del danno. Ha infatti affermato che "appare inevitabile conseguenza di tale abnorme pretesa - fatta valere con un atto prodromico di un giudizio espropriativo - il danno ex se sofferto dall'intimato e liquidato congruamente dal primo giudice". Per il resto la censura attinge ad un profilo di merito relativo all'esistenza dei presupposti fattuali della responsabilità aggravata, impugnabile solo nei limiti del vizio motivazionale (v. da ultimo Cass. 29 settembre 2016, n. 19298).
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la motivazione giuridica risulta omessa circa la sollevata eccezione di irrilevanza del pagamento intervenuto prima della formazione del c titolo giudiziale e circa la domanda di accertamento del credito residuo e che la richiesta di CTU a quest'ultimo proposito non era stata contestata dalla controparte, sicchè era stato violato anche il disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia in ordine alle questioni richiamate nel primo e nel secondo motivo il vizio di motivazione giuridica che è tipologia di vizio non classificabile fra i motivi di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c. potendo la parte dolersi in base a tale norma del vizio di motivazione in ordine al giudizio di fatto o della violazione di legge, ma non del vizio di motivazione giuridica. Infine non pertinente è il riferimento all'art. 115, che riguarda solo i fatti e non le deduzioni istruttorie, quali la richiesta di CTU. Nulla per le spese del giudizio di cassazione in mancanza della partecipazione della parte intimata al giudizio.
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 - quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017.