Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18691 - pubb. 23/12/2017
Se funziona la PEC dell'avvocato è nulla la notifica in cancelleria
Cassazione civile, sez. VI, 14 Dicembre 2017, n. 30139. Est. Vincenti.
Processo civile - Notificazioni - Domicilio digitale - Notifica in cancelleria - Limiti
In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non è più possibile procedere - ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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