Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18628 - pubb. 12/12/2017
Mancata consegna della PEC per casella piena del destinatario
Cassazione penale, 01 Dicembre 2017, n. 54141. Est. Corbetta.
Notificazioni e comunicazioni - Utilizzo della PEC - Mancata consegna per casella piena del destinatario - Comunicazione perfezionata mediante deposito in cancelleria
Rientra nella previsione di cui all’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012 (mancata consegna del messaggio PEC imputabile al destinatario (la quale si verifica "quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dall’art. 20 d.m. n. 44 del 2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza") il caso di mancata consegna della notifica dovuta a "casella piena" del destinatario, trattandosi di causa imputabile a quest'ultimo, il quale, evidentemente, non ha adempiuto all’obbligo di dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione, di cui all’art. 20, comma 5, d.m. n. 44 del 2011. In detta ipotesi, la comunicazione si ha per perfezionata mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Testo Integrale