Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18593 - pubb. 05/12/2017
Associazioni e fondazioni, divieto di nuove operazioni e impugnazione del provvedimento che determina l'estinzione
Cassazione civile, sez. I, 02 Novembre 2017, n. 26066. Est. Dolmetta.
Associazioni e fondazioni - Estinzione dell'ente - Divieto di nuove operazioni - Interpretazione - Mera gestione e conservazione del patrimonio - Ammissibilità - Impugnazione del provvedimento che determina l'estinzione dell'ente - Conferimento di mandato al difensore - Ammissibilità
Il divieto di cui all'art. 29 c.c., secondo il quale gli amministratori di associazioni e fondazioni non possono compiere nuove operazioni appena venga loro comunicata l'estinzione dell'ente, non riguarda le attività volte alla mera gestione e conservazione del patrimonio, per cui, a maggior ragione, tale divieto, non può ricomprendere l'attività che metta in discussione sotto il profilo giuridico la sussistenza dei presupposti che possano legittimare la "soppressione" della persona giuridica.
A ciò si aggiunga che gli amministratori hanno il "potere-dovere di compiere", dopo l'avvenuto scioglimento dell'ente, "gli atti negoziali... necessari al fine di preservare l'integrità patrimoniale" (v. con riferimento alla vicina fattispecie dello scioglimento delle società commerciali, Cass., 5 febbraio 2015, n. 2156) e che, per quanto riguarda il conferimento di procura alle liti, "non rientra nel divieto di nuove operazioni" il conferimento di "un mandato alle liti per la proposizione di un'azione giudiziale volta a incrementare o ripristinare la consistenza patrimoniale dell'ente" (v., sempre con diretto riguardo al fenomeno societario, Cass., 15 marzo 2012, n. 4143). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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