L'Arbitrato
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18410 - pubb. 08/11/2017
Graduazione delle eccezioni pregiudiziali di rito e rispetto da parte del giudice della sequenza logica di esame
Cassazione civile, sez. VI, 25 Ottobre 2017, n. 25254. Est. Olivieri.
Procedimento civile – Eccezioni pregiudiziali di rito – Graduazione – Rispetto da parte del giudice della sequenza logica di esame delle questioni di rito
Proposte cumulativamente dalla parte convenuta le eccezioni pregiudiziali in rito di clausola per arbitrato rituale e di incompetenza territoriale del giudice adito, e specificata la graduazione dell'esame delle due questioni nel senso sopra indicato, il giudice di merito è vincolato all'osservanza dell'ordine predetto, che trova fondamento tanto nel potere dispositivo della parte, libera di regolare le scelte processuali secondo i propri interessi, quanto nel criterio di progressione logico-giuridica dell'esame delle questioni in rito che è dato ricavare -relativamente alle questioni di competenza- alla stregua di una interpretazione degli artt. 38, comma 1 e 3, e 819 ter, comma 1, c.p.c., costituzionalmente orientata alla attuazione del principio costituzionale del "giusto processo" ex art. 111 Cost., nella duplice articolazione della economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata del processo, nonchè del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., quale diritto delle parti di pervenire in un tempo adeguato ad una definitiva decisione sul merito della controversia.
Ne consegue che il giudice di merito, non ha il potere di alterare la sequenza logica di esame delle questioni di rito, per cui qualora ritenga di non pronunciare sulla eccezione di clausola arbitrale -omettendo di verificare in via prioritaria se sussista o meno la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria statale- e si limiti a pronunciare, sulla eccezione subordinata di incompetenza territoriale -in tal modo affermando la potestas decidendi del giudice statale e ritenendo con decisione implicita insussistente la competenza arbitrale-, il relativo provvedimento in rito, non è contestabile ex officio dal giudice ad quem, stante i limiti invalicabili dell'art. 45 c.p.c., ed è suscettivo di impugnazione esclusivamente attraverso il rimedio del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sicchè ove la istanza di regolamento non sia proposta avverso il provvedimento declinatorio della competenza territoriale e la causa sia stata ritualmente riassunta avanti al giudice indicato come territorialmente competente, la questione relativa alla clausola arbitrale non può essere nuovamente sollevata dalla parte e rimane preclusa all'esame del giudice di merito presso il quale rimane radicata definitivamente la competenza ai sensi dell'art. 44 c.p.c.". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco D'Alessandro
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