Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18401 - pubb. 07/11/2017

Esportazione di valuta verso paesi extracomunitari e obblighi di diligenza degli intermediari a garanzia della liceità delle operazioni e prevenzione del riciclaggio

Cassazione civile, sez. I, 15 Settembre 2017, n. 21477. Est. Fraulini.


Contratti di borsa - Intermediari abilitati - Obblighi di verifica delle operazioni in valuta - Art. 20 d.P.R.n. 148 del 1988 - Ambito applicativo - Fondamento



Gli intermediari abilitati all’esportazione di valuta verso paesi extracomunitari sono tenuti alla verifica della regolarità delle operazioni con l’estero, valutarie e in cambi, prevista dall’art. 20 del d.P.R. n. 148 del 1988 che, avendo finalità di identificazione degli obblighi di diligenza degli intermediari a garanzia della liceità delle operazioni e a scopo di prevenzione del riciclaggio, non è derogato dal d.m. del Ministero del commercio estero in data 27.4.1990 avente la diversa finalità di facilitazione valutaria. (massima ufficiale)


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