Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18344 - pubb. 28/10/2017
Divisione giudiziale, operazioni di vendita di immobili e opposizione agli atti esecutivi
Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Luglio 2013, n. 18185. Est. D'Ascola.
Esecuzione forzata - Immobiliare - Vendita - Con incanto - Udienza per l'incanto - Assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti - Rilevanza - Esclusione
Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Vendita - Di immobili - Giudizio di scioglimento di comunione - Operazioni di vendita di immobili non divisibili - Atti del giudice istruttore - Rimedi esperibili - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Conseguenze - Denunzia di vizi del decreto di trasferimento per precedente mancato accoglimento di richiesta di attribuzione dei beni - Inammissibilità
In tema di espropriazione forzata immobiliare, l'assenza del creditore procedente e dei creditori intervenuti all'udienza di vendita con incanto non impedisce né invalida lo svolgimento delle attività del giudice dell'esecuzione o del professionista da questo delegato. (massima ufficiale)
In tema di scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita. Invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non avrebbe senso scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dal meccanismo della sanatoria processuale. (Nella specie il tribunale, sebbene fosse ancora pendente controversia sulla richiesta di attribuzione del bene da parte di alcuni condividenti, aveva accolto l'opposizione al decreto di trasferimento, ritenendo sussistente il diritto all'attribuzione. La S.C., rilevato che tra i motivi di opposizione occorreva distinguere quelli relativi a vizi formali, soggetti alla disciplina di cui all'art. 617 cod. proc. civ., dal vizio, relativo alla questione ancora "sub judice", ravvisato dal tribunale, ha cassato la pronuncia che annullava il decreto di trasferimento e ha rimesso gli atti al tribunale per riesame dell'opposizione alla luce del principio enunciato). (massima ufficiale)
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