Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17921 - pubb. 11/01/2017
Omesso avviso ai creditori iscritti e nullità della vendita
Cassazione civile, sez. III, 24 Giugno 1993, n. 6999. Est. Sommella.
Esecuzione forzata - Intervento - Avviso ai creditori iscritti, intervento creditori non privilegiati, effetti - Omissione - Divieto di assegnazione o di vendita - Inosservanza - Nullità - Esclusione - Responsabilità del creditore procedente ex art. 2043 cod. civ. - Sussistenza
L'art. 498 cod. proc. civ. che prescrive di avvertire dell'espropriazione in corso tutti i creditori aventi sui beni pignorati diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri e che, in difetto di tale adempimento, vieta al giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione o alla vendita, non contiene alcuna sanzione di nullità insanabile per il caso in cui l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente senza avviso, ma comporta che il creditore procedente è tenuto a rispondere, a norma dell'art. 2043 cod. civ., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un fatto illecito. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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