Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17532 - pubb. 23/06/2017
Sulla vessatorietà delle clausole previste dai regolamenti scolastici
Cassazione civile, sez. III, 05 Maggio 2017, n. 10910. Est. Pellecchia.
Iscrizione scolastica – Previsione che limiti il recesso – Vessatorietà – Condizioni – Sussiste
La presunzione di vessatorietà di cui all’articolo 33, lettera g, del Codice del consumo prevede che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché’ di consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto. Ha pertanto natura presuntivamente vessatoria la clausola contrattuale che sanzioni indiscriminatamente il recesso dell’allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, per di più quando la somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso – che viene sostanzialmente ad integrare una penale – non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista”. Una simile clausola riserva implicitamente al professionista – che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole – un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra l’altro, con l’articolo 33, lettera g, del Codice del Consumo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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