Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17293 - pubb. 23/05/2017
Estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento
Cassazione civile, sez. VI, 17 Ottobre 2016, n. 20952. Est. Lina Rubino.
Pignoramento: forma - Effetti - Estinzione del credito pignorato - Art. 2917 c.c. - Estinzione del credito - Cause successive al pignoramento - Inopponibilità al creditore pignorante - Limitazione dell'autonomia negoziale del terzo pignorato - Esclusione - Conseguenze - Pignoramento del credito ai canoni di locazione - Facoltà del conduttore di scioglimento del rapporto - Sussistenza
L'art 2917 c.c., ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non limita l'autonomia negoziale del terzo pignorato, sicché, in caso di pignoramento del diritto ai canoni di locazione, il conduttore è libero di sciogliersi dal rapporto contrattuale, ove ne abbia la facoltà secondo regole che lo disciplinano. (massima ufficiale)
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