Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17075 - pubb. 12/04/2017

Esecuzione per rilascio e inadempimento nella riconsegna

Cassazione civile, sez. III, 04 Aprile 2017, n. 8675. Est. Giuseppina Luciana Barreca.


Locazione - Esecuzione forzata - Rilascio bene immobile - Adempimento dell'obbligazione di riconsegna a carico del conduttore



L'obbligazione di restituzione resta inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la completa disponibilità dell'immobile locato, in modo da farne uso secondo la sua destinazione. Con la conseguenza che, anche ove il locatore torni formalmente in possesso dell'immobile (coattivamente ai sensi dell'art. 608 cod. proc. civ. od anche spontaneamente mediante consegna delle chiavi da parte del conduttore), ma questo risulti inutilizzabile perché ancora occupato da cose del conduttore, la norma di riferimento continua ad essere quella dell'art. 1591 cod. civ. Vanno, infatti, tenuti distinti i termini e gli effetti dell'esecuzione forzata per rilascio e l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dell'immobile locato. Questo adempimento per impedire la mora e le conseguenze dell'art. 1591 cod. civ. deve essere esatto e quindi, qualora si tratti di locazione di immobile, deve consistere nel rilascio dell'immobile libero e sgombro da beni che non debbano essere consegnati al locatore, in modo che questi rientri nella piena ed effettiva disponibilità dell'immobile. (Gregorio Troilo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gregorio Troilo


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