Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15388 - pubb. 05/07/2016

L’art. 5 comma III l. 147 del 2015 è norma di interpretazione autentica

Cassazione civile, sez. VI, 06 Giugno 2016, n. 11543. Est. Caracciolo.


Plusvalenza da cessione d’immobili o aziende – Presunzione di corrispondenza tra prezzo incassato e valore di mercato in base a quello dichiarato, accertato o definito ai fini d’imposta – Superamento ex art. 5 della l. n. 147 del 2015 – Portata



Il principio di presunzione di corrispondenza del prezzo incassato a quello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro (salvo dimostrazione incombente sulla parte contribuente di avere in concreto venduto o acquistato ad un prezzo inferiore) deve ritenersi ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui all'art. 5, comma III, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 che cosi testualmente recita: "Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347". Quest'ultima norma, ponendosi espressamente quale norma d'interpretazione autentica, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 212/2000, è applicabile retroattivamente. Da qui la conclusione che "la presunzione di cui sopra non può essere più legittimata, secondo il disposto del succitato art. 5, 3° comma, del D. Lgs. n. 147/2015, solo sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro", neppure per le controversie già iniziate sotto il vigore della disciplina previgente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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